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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50719/2023 del 19/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerneva la domanda di applicazione della disciplina della continuazione fra due sentenze: una di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamento") pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Roma il 7/12/2017 (irrevocabile 14/3/2018) per reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 (con sub capo 2 ritenuto il più grave), successivamente rideterminata in sede esecutiva il 9/5/2019 alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 40/2019; e una sentenza resa con rito abbreviato dalla Corte di appello di Roma il 15/2/2022 (irrevocabile 2/12/2022) per reato associativo ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/90 e altri capi. L'istanza di continuazione era stata respinta dalla Corte di appello in quanto, a suo avviso, il limite previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p. (cinque anni complessivi per le sentenze di patteggiamento) avrebbe ostato all'aumento delle pene risultante dall'applicazione degli aumenti ex art. 81, secondo periodo, c.p., sulla pena determinata dal patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha ritenuto errata l'applicazione del limite di cui all'art. 188 disp. att. c.p.p., che opera solo quando risultino "più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti" (cioè più provvedimenti di patteggiamento), mentre nel caso di specie vi era una sentenza di patteggiamento e una sentenza con rito abbreviato. Pertanto doveva applicarsi la disciplina ordinaria della continuazione (art. 137 disp. att. c.p.p.) e, in sede esecutiva, i criteri dell'art. 187 disp. att. c.p.p. per individuare la violazione di maggiore gravità facendo riferimento alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione. La Corte ha inoltre richiamato i limiti da rispettare al momento del calcolo (art. 81, secondo periodo, c.p.; art. 671, comma 2, c.p.p.) e l'obbligo di calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, nonché il divieto di applicare al reato-satellite una frazione di pena superiore a quella già irrogata dal giudice della cognizione. Di conseguenza la decisione di rigetto è stata annullata e la questione rimessa per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Norma contestata nella sentenza di patteggiamento; la relativa pena è stata rideterminata in sede esecutiva alla luce della pronuncia costituzionale n. 40/2019

  • art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990

    Norma relativa al reato associativo contestato con la sentenza di rito abbreviato

  • art. 444 c.p.p.

    Disposizione sul procedimento di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); rilevante per distinguere il tipo di provvedimento che integra il caso esaminato

  • art. 671 c.p.p.

    Norma richiamata con riferimento ai limiti esecutivi della misura complessiva della pena risultante dalla continuazione (in particolare il comma 2 sul non superamento della somma delle pene)

  • art. 137, comma 2, disp. att. c.p.p.

    La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati

    Fondamento normativo per applicare la disciplina ordinaria della continuazione anche quando vi è concorso tra reati trattati con patteggiamento e reati trattati con altri riti

  • art. 188 disp. att. c.p.p.

    Contiene il limite dei cinque anni complessivi per più sentenze di applicazione della pena su richiesta; la Corte ha precisato che tale limite opera solo quando siano in gioco più sentenze di patteggiamento, non quando una sola è per patteggiamento e l'altra per rito abbreviato

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    Norma che vincola il giudice dell'esecuzione a fare riferimento, per individuare la violazione di maggiore gravità, alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione

  • art. 81, secondo periodo, c.p.

    Limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave che deve essere rispettato nel cumulo e negli aumenti

  • Corte costituzionale, sent. 8 marzo 2019, n. 40

    Pronuncia che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del comma 1 dell'art. 73 (rilevante perché ha comportato la rideterminazione della pena irrogata con il patteggiamento)

  • Sez. 1, n. 16456 del 12/3/2021 (El Azhary)

    Giurisprudenza che chiarisce l'ambito di applicazione dell'art. 188 disp. att. c.p.p. (quando opera il limite dei cinque anni)

  • Sez. U, n. 25939 del 28/2/2013 (Ciabotti)

    Principio secondo cui, in sede di cognizione, l'individuazione della violazione più grave può avvenire in astratto sulla base della pena edittale; riproposto nel contrappunto col principio applicabile in esecuzione

  • Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo)

    Richiama la necessità di rispettare i limiti previsti dagli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. nella fase esecutiva della continuazione

  • Sez. U, n. 47127 del 24/6/2021 (Pizzone)

    Principio secondo cui l'aumento di pena deve essere calcolato e motivato in modo distinto per ciascuno dei reati satellite

  • Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016 (Nocerino)

    Principio che vieta di applicare per il reato-satellite una frazione di pena superiore a quella già irrogata dal giudice della cognizione

Massime di principio

  • Il limite di cinque anni previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.p. si applica soltanto quando concorrano più sentenze di patteggiamento pronunciate in procedimenti distinti: non è operante se una delle sentenze è resa con rito abbreviato o altro rito diverso dal patteggiamento
  • Quando si chiede la continuazione in fase esecutiva tra una sentenza di patteggiamento e una sentenza di diverso rito, va applicata la disciplina ordinaria della continuazione (art. 137 disp. att. c.p.p.) e, in esecuzione, i criteri dell'art. 187 disp. att. c.p.p.: la violazione più grave si individua con riferimento alla pena concretamente inflitta dal giudice della cognizione
  • Il giudice dell'esecuzione deve rispettare i limiti di legge (art. 81, secondo periodo, c.p.; art. 671, comma 2, c.p.p.) nel formare la pena complessiva e motivare separatamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite, senza aumentare la frazione relativa al satellite oltre la misura già inflitta in primo grado
  • In caso di concorso di reati trattati con riti diversi occorre verificare preliminarmente la natura delle singole sentenze (patteggiamento vs. altri riti) per individuare il corretto regime normativa applicabile; confusioni su tale distinzione possono determinare errori di diritto rilevanti e obbligo di rinvio
  • In pratica: (a) verificare se ci sono più provvedimenti di patteggiamento tra loro; (b) se no, applicare art. 137/187 disp. att. c.p.p.; (c) individuare la violazione più grave sulla base della pena concreta inflitta; (d) calcolare aumenti distinti per ciascun satellite e controllare il rispetto dei limiti di art. 81 e art. 671; (e) motivare puntualmente ogni operazione di incremento

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