Cassazione Civile, Ordinanza n. 19716/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso del 90% delle imposte versate nel triennio 1990-1992, invocando le agevolazioni previste per i residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990. A fronte del silenzio-rifiuto dell'Ufficio, aveva ottenuto accoglimento in primo grado e poi in appello. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992 sostenendo che il ricorso introduttivo dovesse essere dichiarato inammissibile perché l'istanza di rimborso non indicava il quantum richiesto e non provava il versamento delle somme chieste in restituzione; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017, sostenendo che la disciplina sopravvenuta, applicabile perché la sentenza era successiva al 13 agosto 2017, limitasse i rimborsi nei limiti delle risorse stanziate.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché generico: la ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto dell'istanza di rimborso né indicato dove e quando fosse stata prodotta nei giudizi di merito, con conseguente mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la norma sopravvenuta che subordina i rimborsi alla capienza dello stanziamento non incide sul titolo della ripetizione ma solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza; inoltre, in assenza di disciplina transitoria, essa opera solo per i procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore. Nulla è stato disposto sulle spese per mancanza di difesa dell'intimato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inammissibilità del ricorso introduttivo per carenze dell'istanza di rimborso.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'impugnabilità del silenzio-rifiuto in difetto di un'istanza adeguatamente formulata.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la domanda del contribuente fosse processualmente inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel primo motivo perché non erano stati specificamente indicati e riprodotti gli atti e documenti su cui si fondava la censura, né la loro collocazione nei gradi di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre un vizio di inammissibilità del ricorso introduttivo e della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in relazione alla disciplina dei rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
Costituisce la base normativa del rimborso delle maggiori imposte versate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990.
art. 16-octies d.l. n. 91/2017, conv. in l. n. 123/2017
La Corte ribadisce che la norma sopravvenuta limita i rimborsi alla capienza dello stanziamento, ma incide solo sulla fase esecutiva/di ottemperanza e non sul titolo del diritto alla ripetizione; in mancanza di transitorio, si applica ai procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore contributo unificato perché l'Agenzia è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura fondata su atti o documenti processuali è inammissibile se il ricorrente non ne riporta il contenuto essenziale e non ne indica specificamente la sede di produzione nei gradi di merito, perché la Corte non può svolgere il controllo di fondatezza senza tale autosufficienza.
- La domanda di rimborso e il conseguente silenzio-rifiuto sono censurabili solo se il ricorso di merito e l'istanza sottostante siano processualmente e documentalmente verificabili; la contestazione meramente assertiva della loro incompletezza non è sufficiente.
- La disciplina sopravvenuta che limita il pagamento dei rimborsi in presenza di stanziamenti insufficienti non elimina il diritto sostanziale alla ripetizione, ma regola soltanto le modalità esecutive o di ottemperanza del credito già accertato.
- In mancanza di una disciplina transitoria espressa, una norma sopravvenuta che introduce un diverso procedimento di rimborso non si applica ai procedimenti già instaurati prima della sua entrata in vigore.
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