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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15890/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda una concessione di grande derivazione idroelettrica dal fiume Velino. In origine la Provincia aveva fissato la scadenza della concessione al 31 dicembre 2020 in applicazione di una proroga legislativa; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che fondava quella proroga, la Provincia aveva poi adottato un nuovo provvedimento ripristinando la scadenza al 31 dicembre 2010. La società concessionaria aveva impugnato tale atto sostenendo, in sintesi, che l’annullamento in autotutela non poteva essere considerato vincolato, ma richiedeva una previa ponderazione degli interessi e la considerazione del legittimo affidamento ingenerato dal precedente provvedimento favorevole, oltre alla partecipazione procedimentale. Nel giudizio riassunto dopo il secondo rinvio la Provincia ha eccepito l’invalidità della riassunzione per asserita errata individuazione del soggetto convenuto, deducendo che l’atto avrebbe evocato solo la Provincia e non la Regione Umbria, subentrata nelle funzioni. Con il ricorso per cassazione la Provincia ha denunciato violazione degli artt. 163, 164 e 170 c.p.c., dell’art. 123 disp. att. c.p.c. e dell’art. 1, comma 96, lett. c), l. n. 56/2014, sostenendo che l’atto di riassunzione non avrebbe correttamente instaurato il contraddittorio nei confronti della Regione e che la riassunzione sarebbe quindi inammissibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico di ricorso. Ha osservato che, nel caso di successione della Regione alle funzioni provinciali, il fenomeno è regolato dall’art. 111 c.p.c.; tuttavia, ai fini della validità della riassunzione, occorre guardare al complesso dell’atto e non alla sola formula della vocatio in ius. Poiché nell’atto di riassunzione la Regione Umbria era espressamente indicata come subentrata alla Provincia, e l’atto era stato notificato anche alla Regione presso la sua sede istituzionale e presso il difensore, non vi era incertezza sulla volontà di riassumere il giudizio anche nei confronti del soggetto subentrante. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva dell’intimata. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 c.p.c.

    La successione nel rapporto controverso in corso di causa, a seguito del subentro della Regione nelle funzioni provinciali, è ricondotta al fenomeno successorio disciplinato da questa norma, con conservazione della qualità di parte dell’ente trasferente salvo le conseguenze processuali del caso.

  • art. 392 c.p.c.

    La riassunzione dopo cassazione con rinvio deve rispettare le regole proprie dell’atto di riassunzione e della notifica alle parti interessate.

  • art. 331 c.p.c.

    Se vi fossero litisconsorti necessari non evocati, dovrebbe disporsi l’integrazione del contraddittorio; nel caso concreto, però, la Corte ha escluso la necessità di tale rimedio perché la riassunzione era comunque riconoscibile anche nei confronti della Regione.

  • art. 163 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio dell’atto introduttivo/riassuntivo, ma la Corte non ne accoglie la censura.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato come norma violata per l’asserita nullità dell’atto di riassunzione, ma la Corte esclude il vizio decisivo.

  • art. 170 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sulla notificazione e sul contraddittorio, ma la doglianza è respinta.

  • art. 123 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso; non viene accolto il relativo profilo di invalidità dell’atto.

  • art. 1, comma 96, lett. c), l. n. 56/2014

    La disposizione è richiamata per il subentro della Regione nelle funzioni già provinciali, con effetti processuali valutati dalla Corte alla luce dell’art. 111 c.p.c.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Nel percorso motivazionale della precedente fase del giudizio viene richiamato come norma che consente l’annullamento d’ufficio solo in presenza di ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e considerando gli interessi dei destinatari e dei controinteressati.

  • art. 21-octies, comma 2, secondo periodo, l. n. 241/1990

    Nel precedente giudizio viene richiamato per la dequotazione del vizio procedimentale, ma il punto non è oggetto di accoglimento nel ricorso deciso con l’ordinanza in esame.

  • art. 111 Cost.

    diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo

    La Corte lo usa per giustificare la scelta di non disporre un’inutile integrazione del contraddittorio quando il ricorso appare prima facie infondato.

  • art. 101 c.p.c.

    È richiamato insieme alle garanzie del contraddittorio, ma solo per affermare che non vanno compiute formalità superflue prive di utilità effettiva.

  • art. 24 Cost.

    È evocato quale parametro di tutela del diritto di difesa nel bilanciamento con la ragionevole durata del processo.

  • art. 175 c.p.c.

    È richiamato per il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali superflue.

  • art. 127 c.p.c.

    È richiamato in connessione al dovere di direzione del processo e di evitare formalismi inutili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ne dà atto per la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato perché ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell’atto di riassunzione successivo a cassazione con rinvio, la corretta individuazione della parte destinataria non si valuta sulla sola formula della vocatio in ius, ma sul complessivo contenuto dell’atto, inclusi i richiami alle pregresse fasi e la notificazione effettuata.
  • Quando, in corso di causa, un ente subentra ad altro ente per successione di funzioni, il fenomeno è regolato dall’art. 111 c.p.c.; la qualità di parte dell’ente originario non viene automaticamente meno e il contraddittorio va apprezzato in concreto.
  • L’erronea o incompleta indicazione del soggetto convenuto non comporta necessariamente nullità della riassunzione se dall’atto emerge in modo univoco la volontà di proseguire il giudizio verso il soggetto effettivamente subentrato e l’atto gli è stato notificato correttamente.
  • In sede di legittimità, il giudice può evitare l’inutile integrazione del contraddittorio quando il ricorso risulti prima facie infondato, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale.
  • La verifica della validità dell’atto processuale deve privilegiare l’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, evitando formalismi privi di utilità concreta.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, va dichiarato l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla disciplina vigente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

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