Cassazione Civile, Ordinanza n. 17727/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Guglionesi. Il contribuente aveva presentato una proposta di variazione tramite procedura DOCFA, indicando una rendita catastale inferiore; l'ufficio, non condividendola, aveva attribuito una rendita più elevata. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Molise aveva respinto l'appello dell'Ufficio, rideterminando la rendita. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente, deducendo violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. n. 208/2015, sostenendo che la CTR aveva recepito un criterio di stima che escludeva i pannelli fotovoltaici dal computo della rendita catastale, applicando retroattivamente criteri vigenti solo dal 1 gennaio 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione, osservando che la sentenza impugnata conteneva un'argomentazione sufficiente a superare il minimo costituzionale, poiché spiegava che la rendita accertata era errata e che era corretta la stima derivante dalla c.t.u., basata su sopralluogo e criteri obiettivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, perché il ricorso non riproduceva i passaggi essenziali della c.t.u. né le specifiche censure mosse in sede di merito, impedendo alla Corte di controllare la fondatezza della doglianza sulla violazione di legge. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità di Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Il provvedimento deve contenere una motivazione idonea, ma il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale.
È sufficiente che la sentenza esponga gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione; gli argomenti non esaminati espressamente possono ritenersi implicitamente disattesi se recessivi.
art. 111 Cost.
La violazione del dovere di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
La censura di violazione o falsa applicazione di legge non può essere esaminata senza che il ricorso consenta di verificare gli atti e i passaggi rilevanti su cui si fonda.
art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta quando la motivazione sia solo apparente o manchi del tutto.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione delle censure senza rinvio ad atti esterni.
La censura dell'Agenzia sosteneva che i criteri di stima richiamati erano applicabili solo dal 1 gennaio 2016; la Corte non ha esaminato nel merito la questione per inammissibilità del motivo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che versano mediante prenotazione a debito.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
È la norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo quando la sentenza sia priva di motivazione, motivata in modo solo apparente, o presenti contraddizioni insanabili o incomprensibilità oggettiva; non è sindacabile la mera insufficienza del percorso argomentativo.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente che indichi le ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione, con implicita disattesa degli argomenti incompatibili o recessivi.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: chi censura la sentenza per adesione alla c.t.u. o per violazione di legge deve riprodurre i passaggi essenziali degli atti e della relazione peritale rilevanti, non potendo demandare alla Corte la ricerca negli atti di merito.
- La doglianza di violazione di legge non è scrutinabile quando la struttura del ricorso impedisca alla Corte di verificare, ex actis, il contenuto degli elementi su cui la censura si fonda.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, per le quali opera il diverso regime della prenotazione a debito.
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