Cassazione Civile, Ordinanza n. 04001/2025 del 17/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (consorzio)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società proprietaria di un immobile situato nel perimetro consortile, di una cartella di pagamento emessa per contributi di bonifica relativi all’anno 2016. In primo grado e poi in appello la pretesa era stata annullata, essenzialmente perché la quota richiesta per il 2016 era molto superiore a quella dell’anno precedente per lo stesso immobile, senza che il consorzio avesse spiegato le ragioni dell’aumento. Il consorzio ricorre per cassazione con quattro motivi: con il primo censura la motivazione della sentenza di merito, assumendo che essa fosse solo apparente e illogica, perché avrebbe erroneamente escluso la rilevanza del piano di classifica e del piano di riparto già approvati; con il secondo deduce violazione della disciplina sui consorzi di bonifica, sostenendo che il piano di classifica e il riparto delle spese giustificano il potere impositivo e non gravava sul consorzio provare ulteriormente il beneficio; con il terzo lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere della prova nelle controversie sui contributi consortili; con il quarto ribadisce che, per le opere di bonifica in terza categoria, il beneficio sarebbe in re ipsa e che la corte territoriale avrebbe errato nel pretendere una specifica dimostrazione dell’aumento del contributo. La società resistente controricorre, mentre l’agente della riscossione resta intimato.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d’appello non fosse meramente apparente perché la ratio decidendi era comunque percepibile; tuttavia accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo, reputando erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva posto a carico del consorzio la prova del beneficio e della giustificazione dell’aumento del contributo, senza verificare se la contribuente avesse specificamente contestato il piano di classifica o l’assenza di benefici. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per le censure di violazione di legge sul riparto dell’onere della prova e sulla disciplina dei contributi consortili.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta apparente motivazione della decisione di merito.
Richiamato come parametro del contenuto-motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza.
art. 3 r.d. n. 215/1933
Richiamato dal ricorrente come disciplina dei consorzi di bonifica e del relativo potere impositivo.
art. 17 r.d. n. 215/1933
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei consorzi di bonifica.
art. 21 r.d. n. 215/1933
La Corte lo richiama per affermare che i contributi consortili costituiscono oneri reali dovuti dal proprietario del fondo situato nel perimetro di contribuenza.
art. 7, r.d. n. 523/1904
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il beneficio delle opere di bonifica di terza categoria sarebbe sussistente in re ipsa.
art. 8, ultimo comma, r.d. n. 523/1904
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina sulle opere di bonifica.
art. 18 r.d. n. 523/1904
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina sulle opere di bonifica.
art. 4 l.r. Toscana n. 79/2012
Richiamato tra le disposizioni regionali sulla nuova disciplina dei consorzi di bonifica.
art. 8 l.r. Toscana n. 79/2012
La Corte lo riporta per descrivere il perimetro di contribuenza, la partecipazione obbligatoria e l’obbligo di pagamento dei contributi consortili.
art. 28 l.r. Toscana n. 79/2012
La Corte lo riporta per affermare che il piano di classifica individua i benefici, i parametri di quantificazione e il perimetro di contribuenza, previa approvazione regionale.
art. 29 l.r. Toscana n. 79/2012
La Corte lo richiama per affermare che i proprietari nel perimetro di contribuenza devono pagare i contributi di bonifica, quantificati in relazione al beneficio e ripartiti secondo il piano di classifica.
art. 29, comma 3, l.r. Toscana n. 79/2012
Richiamato per il riparto annuale delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.
Richiamato per la regola di riparto dell’onere probatorio: in presenza di specifica contestazione del piano di classifica o dell’utilità, il consorzio deve provare il beneficio; in difetto di specifica contestazione opera la presunzione di vantaggiosità e grava sul contribuente l’onere di superarla.
art. 111, comma 6, Cost.
È il parametro costituzionale evocato per definire il livello minimo di motivazione richiesto alla sentenza.
Richiamato per i poteri ufficiosi del giudice tributario, esercitabili ove serva una particolare indagine sulle modalità di liquidazione del contributo.
Massime di principio
- I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali gravanti sul proprietario del fondo compreso nel perimetro di contribuenza, e si giustificano nei benefici, anche solo potenziali, derivanti dalle opere eseguite dal consorzio.
- La delibera o il piano di classifica approvato dall’autorità competente ingenera una presunzione di vantaggiosità dell’attività di bonifica per gli immobili inclusi nel perimetro; tale presunzione è superabile, ma il regime dell’onere della prova dipende dal contenuto specifico della contestazione del contribuente.
- Se il consorziato impugna specificamente il piano di classifica o ne contesta il contenuto/legittimità, non basta il richiamo formale al piano: il giudice deve verificare l’esistenza di vantaggi fondiari diretti e immediati e, secondo la ripartizione ordinaria dell’art. 2697 c.c., il consorzio deve provare il beneficio dedotto.
- Se invece non vi è una contestazione specifica del piano di classifica, il consorzio non ha un ulteriore onere probatorio generalizzato e spetta al contribuente dimostrare l’assenza di benefici.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur essendo materialmente presente, non consente il controllo del ragionamento decisorio; non lo è quando la ratio decidendi è comunque ricostruibile, anche se la soluzione di merito sia giuridicamente errata.
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