Cassazione Civile, Ordinanza n. 14881/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
I contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011 relativi a terreni a destinazione edificatoria da loro posseduti in comproprietà, assunti come coltivati tramite una società semplice familiare. In primo grado i ricorsi sono stati rigettati; in appello la decisione è stata confermata. In Cassazione hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente subordinato l'agevolazione alla contemporanea qualità di coltivatore diretto e imprenditore agricolo, mentre la qualifica di imprenditore agricolo professionale è alternativa e, comunque, i requisiti richiesti non erano stati correttamente valutati; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che il mero richiamo alla disciplina ICI e al regolamento comunale non integrasse motivazione sufficiente; 3) violazione delle norme ICI e del regolamento comunale, lamentando che la CTR avesse respinto l'agevolazione per i terreni coltivati in forma societaria e senza considerare la legittimità della previsione regolamentare che richiedeva, nel caso di comproprietà, il possesso e la conduzione di almeno il 50% delle quote da parte di soggetti qualificati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse errato nel negare l'agevolazione ICI per mancanza della qualifica di I.A.P., poiché la qualifica rilevante poteva essere anche quella di coltivatore diretto, e nel motivare in modo meramente apparente sulla questione della coltivazione del fondo in forma societaria e sulla clausola regolamentare del 50%. È stato invece rigettato il secondo motivo, poiché gli avvisi richiamavano correttamente le fonti normative e gli atti comunali, conoscibili per pubblicità legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 1 l. n. 504 del 1992
"Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"
individua il presupposto generale dell'ICI, rilevante per il inquadramento del tributo dovuto sui terreni.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992
"Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9"
la norma ha natura oggettiva e serve a escludere dalla base imponibile come aree fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti dai soggetti qualificati, quando persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992
"I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti"
l'agevolazione è subordinata al possesso della qualifica soggettiva e alla conduzione diretta del terreno; la ratio è incentivare la coltivazione della terra.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997
"si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali"
l'iscrizione negli elenchi vale a dimostrare la qualifica soggettiva richiesta per il beneficio ICI.
gli atti richiamati negli avvisi devono essere allegati solo se non conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente; non lo sono le delibere comunali soggette a pubblicità legale.
richiamato come norma sulla motivazione e determinazione dell'imposta nella censura dei ricorrenti.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1992
richiamato in relazione alla potestà regolamentare comunale in materia tributaria.
art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1992
richiamato come fondamento della disciplina regolamentare comunale sull'ICI.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione meramente apparente rende nulla la sentenza, specie quando il giudice d'appello si limiti a condividere in modo generico la decisione di primo grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
dedotto per la violazione/falsa applicazione di norme sostanziali.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per riqualificare il terzo motivo come censura di nullità della motivazione apparente.
richiamato per affermare che il comproprietario può utilizzare l'intera cosa comune con il consenso degli altri, anche ai fini della coltivazione del fondo.
Massime di principio
- In materia di ICI sui terreni potenzialmente edificabili, l'agevolazione o l'esclusione dalla base imponibile richiede la verifica congiunta della qualifica soggettiva del possessore e della conduzione effettiva del fondo; la prova della conduzione diretta grava sul contribuente che invoca il beneficio.
- La qualifica rilevante ai fini dell'agevolazione può essere quella di coltivatore diretto o, nei casi previsti dalla normativa sopravvenuta, di imprenditore agricolo professionale; non è corretto pretendere cumulativamente entrambe le qualifiche se la legge le pone in alternativa.
- Quando un terreno è coltivato in forma societaria, il giudice deve verificare in concreto se l'intera area sia condotta tramite la società e se tale conduzione consenta di attribuire la destinazione agricola al fondo nel suo complesso, senza arrestarsi a un dato statico di mera comproprietà pro quota.
- Un regolamento comunale in materia tributaria deve essere letto e applicato in conformità alla fonte primaria e alla sua ratio: non può introdurre limitazioni incompatibili con la disciplina legislativa o con la logica oggettiva della destinazione agricola del bene.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento sussiste solo per gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; gli atti generali sottoposti a pubblicità legale, come le delibere comunali, si presumono conoscibili.
- La motivazione per relationem è nulla quando si risolve in un mero rinvio adesivo e apodittico alla decisione di primo grado, senza un effettivo esame critico dei motivi di appello e senza consentire di comprendere l'iter logico della decisione.
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