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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14881/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010 e 2011 relativi a terreni a destinazione edificatoria da loro posseduti in comproprietà, assunti come coltivati tramite una società semplice familiare. In primo grado i ricorsi sono stati rigettati; in appello la decisione è stata confermata. In Cassazione hanno proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 1, lett. b), e dell'art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, assumendo che la CTR avesse erroneamente subordinato l'agevolazione alla contemporanea qualità di coltivatore diretto e imprenditore agricolo, mentre la qualifica di imprenditore agricolo professionale è alternativa e, comunque, i requisiti richiesti non erano stati correttamente valutati; 2) violazione delle norme sulla motivazione degli avvisi e sullo Statuto del contribuente, sostenendo che il mero richiamo alla disciplina ICI e al regolamento comunale non integrasse motivazione sufficiente; 3) violazione delle norme ICI e del regolamento comunale, lamentando che la CTR avesse respinto l'agevolazione per i terreni coltivati in forma societaria e senza considerare la legittimità della previsione regolamentare che richiedeva, nel caso di comproprietà, il possesso e la conduzione di almeno il 50% delle quote da parte di soggetti qualificati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo, ritenendo che la CTR avesse errato nel negare l'agevolazione ICI per mancanza della qualifica di I.A.P., poiché la qualifica rilevante poteva essere anche quella di coltivatore diretto, e nel motivare in modo meramente apparente sulla questione della coltivazione del fondo in forma societaria e sulla clausola regolamentare del 50%. È stato invece rigettato il secondo motivo, poiché gli avvisi richiamavano correttamente le fonti normative e gli atti comunali, conoscibili per pubblicità legale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 504 del 1992

    "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"

    individua il presupposto generale dell'ICI, rilevante per il inquadramento del tributo dovuto sui terreni.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1992

    "Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9"

    la norma ha natura oggettiva e serve a escludere dalla base imponibile come aree fabbricabili i terreni agricoli posseduti e condotti dai soggetti qualificati, quando persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1992

    "I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti"

    l'agevolazione è subordinata al possesso della qualifica soggettiva e alla conduzione diretta del terreno; la ratio è incentivare la coltivazione della terra.

  • art. 58, comma 2, d.lgs. n. 446 del 1997

    "si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali"

    l'iscrizione negli elenchi vale a dimostrare la qualifica soggettiva richiesta per il beneficio ICI.

  • art. 7 l. n. 212 del 2000

    gli atti richiamati negli avvisi devono essere allegati solo se non conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente; non lo sono le delibere comunali soggette a pubblicità legale.

  • art. 5 d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato come norma sulla motivazione e determinazione dell'imposta nella censura dei ricorrenti.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. n. 446 del 1992

    richiamato in relazione alla potestà regolamentare comunale in materia tributaria.

  • art. 59, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1992

    richiamato come fondamento della disciplina regolamentare comunale sull'ICI.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione meramente apparente rende nulla la sentenza, specie quando il giudice d'appello si limiti a condividere in modo generico la decisione di primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    dedotto per la violazione/falsa applicazione di norme sostanziali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per riqualificare il terzo motivo come censura di nullità della motivazione apparente.

  • art. 1102 c.c.

    richiamato per affermare che il comproprietario può utilizzare l'intera cosa comune con il consenso degli altri, anche ai fini della coltivazione del fondo.

Massime di principio

  • In materia di ICI sui terreni potenzialmente edificabili, l'agevolazione o l'esclusione dalla base imponibile richiede la verifica congiunta della qualifica soggettiva del possessore e della conduzione effettiva del fondo; la prova della conduzione diretta grava sul contribuente che invoca il beneficio.
  • La qualifica rilevante ai fini dell'agevolazione può essere quella di coltivatore diretto o, nei casi previsti dalla normativa sopravvenuta, di imprenditore agricolo professionale; non è corretto pretendere cumulativamente entrambe le qualifiche se la legge le pone in alternativa.
  • Quando un terreno è coltivato in forma societaria, il giudice deve verificare in concreto se l'intera area sia condotta tramite la società e se tale conduzione consenta di attribuire la destinazione agricola al fondo nel suo complesso, senza arrestarsi a un dato statico di mera comproprietà pro quota.
  • Un regolamento comunale in materia tributaria deve essere letto e applicato in conformità alla fonte primaria e alla sua ratio: non può introdurre limitazioni incompatibili con la disciplina legislativa o con la logica oggettiva della destinazione agricola del bene.
  • L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento sussiste solo per gli atti non conosciuti o non altrimenti conoscibili dal contribuente; gli atti generali sottoposti a pubblicità legale, come le delibere comunali, si presumono conoscibili.
  • La motivazione per relationem è nulla quando si risolve in un mero rinvio adesivo e apodittico alla decisione di primo grado, senza un effettivo esame critico dei motivi di appello e senza consentire di comprendere l'iter logico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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