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Parere

Parere n. 1466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dal dott. -OMISSIS- -OMISSIS- contro l’Università degli Studi di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto rettorale n. 531/2023, prot. 158119, del 27 giugno 2023 di esclusione dalla procedura comparativa per la copertura di 1 posto di professore universitario di prima fascia (IUS/18 – Diritto romano e dell’antichità - presso il Dipartimento di giurisprudenza).

Giustizia amministrativa202400673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto rettorale n. 531/2023, prot. 158119, del 27 giugno 2023, di esclusione dalla procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore IUS/18.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha contestato l’esclusione dalla procedura comparativa deducendo tre profili: l’illegittimità o discriminazione della disciplina che consente la partecipazione agli studiosi stabilmente impegnati all’estero, con richiesta di disapplicazione della relativa previsione in favore di una regola estesa anche a chi abbia maturato esperienza in Italia; l’illegittimità e sproporzione dell’obbligo di presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma informatica prevista dal bando, nonché del rifiuto della domanda trasmessa tramite PEC; l’illegittimità della clausola relativa alla dichiarazione concernente destituzione, dispensa o decadenza da un impiego statale, ove interpretata nel senso di ricomprendere anche le dispense per motivi di salute, infermità o inidoneità fisica. Il Ministero ha eccepito inoltre l’inammissibilità per mancato pagamento del contributo unificato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha prescisso dalla questione relativa alla debenza e alla misura del contributo unificato, trattandosi di questione tributaria estranea alla giurisdizione amministrativa. Il primo motivo è stato respinto perché l’art. 2 del bando è conforme all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240/2010; la previsione relativa agli studiosi stabilmente impegnati all’estero non è discriminatoria, ma risponde alla necessità di valutare, mediante tabelle di corrispondenza, esperienze maturate in ordinamenti diversi, mentre l’esperienza accademica maturata in Italia deve essere valutata secondo i percorsi interni previsti per l’accesso al ruolo. È stato respinto anche il motivo relativo alla presentazione telematica, ritenuta modalità non sproporzionata, funzionale alla gestione della documentazione concorsuale e coerente con l’evoluzione normativa sull’utilizzo delle piattaforme digitali per i concorsi pubblici; il ricorrente non aveva dedotto malfunzionamenti o impedimenti concreti. La terza censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché il decreto di esclusione non conteneva alcun riferimento a una causa di esclusione relativa alla dispensa per motivi di salute. Il parere conclusivo è di reiezione del ricorso.

Osservazioni

Primo motivo - Partecipazione degli studiosi stabilmente impegnati all’estero

La previsione del bando è conforme all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240/2010 e non può essere disapplicata. La disciplina persegue una finalità ragionevole, collegata alla libertà di stabilimento e alla comparazione concreta delle esperienze accademiche maturate in ordinamenti stranieri; l’esperienza maturata in Italia è invece valutata secondo le regole interne e i percorsi previsti per l’abilitazione e l’accesso al ruolo.

Secondo motivo - Presentazione della domanda tramite piattaforma informatica

L’obbligo di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica non è sproporzionato né irragionevole. Esso consente la raccolta e la gestione ordinata della consistente documentazione tipica delle procedure per professori universitari ed è coerente con l’evoluzione della disciplina dei concorsi pubblici verso l’utilizzo di piattaforme telematiche. Non risultano dedotti malfunzionamenti, blocchi o altri impedimenti che abbiano reso impossibile o impraticabile la modalità prescritta.

Terzo motivo - Dispensa dal servizio per motivi di salute

La censura è inammissibile per carenza di interesse, poiché il decreto di esclusione non richiama una causa di esclusione riconducibile alla dispensa dal servizio per motivi di salute, infermità o inidoneità fisica.

Contributo unificato

Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dalla questione relativa all’obbligo e alla misura del contributo unificato, trattandosi di questione tributaria estranea all’ambito della giurisdizione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 1, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240

    Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN.

    La disposizione legittima la partecipazione degli studiosi stabilmente impegnati all’estero in posizioni accademiche equiparabili e giustifica una valutazione concreta dell’esperienza maturata in ordinamenti stranieri; non impone di estendere il medesimo regime a esperienze maturate in Italia, soggette alle regole interne di accesso al ruolo.

  • art. 3 del bando di concorso

    Le domande debbono essere presentate unicamente attraverso la piattaforma informatica.

    La clausola è valida e proporzionata, in quanto funzionale alla gestione ordinata delle domande e della documentazione concorsuale, in assenza di prova di malfunzionamenti o impedimenti concreti.

  • art. 5, comma 2, lettera c), del regolamento dell’Università per le procedure di chiamata dei professori

    Il bando indica le modalità ed il termine di presentazione delle domande.

    La disposizione consente al bando di individuare la modalità concreta di presentazione delle domande, inclusa la presentazione esclusiva tramite piattaforma informatica.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Le modifiche richiamate dal parere valorizzano l’utilizzo delle piattaforme telematiche per la pubblicazione dei bandi e la presentazione delle domande di concorso.

  • d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Le modifiche richiamate dal parere prevedono l’utilizzo del Portale inPA per la pubblicazione dei bandi e l’acquisizione delle domande nelle procedure selettive, secondo le decorrenze indicate nel parere.

  • art. 127, comma 1, lettera d), d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

    La disposizione è richiamata dal bando in relazione alla dichiarazione concernente la destituzione o dispensa dall’impiego per persistente insufficiente rendimento e la decadenza da un impiego statale; il Consiglio non ne ha esaminato l’applicazione alla dispensa per motivi di salute, perché tale questione non incideva sull’esclusione impugnata.

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante l’oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Massime di principio

  • Una clausola di bando che riproduce una previsione legislativa relativa alla partecipazione di studiosi stabilmente impegnati all’estero in posizioni accademiche equiparabili non può essere disapplicata in sede amministrativa in assenza di contrasto con la fonte primaria.
  • La differenziazione tra esperienza accademica maturata all’estero ed esperienza maturata in Italia è ragionevole quando risponde alla necessità di comparare ordinamenti diversi e di applicare, per le esperienze interne, i percorsi di accesso al ruolo previsti dall’ordinamento nazionale.
  • L’imposizione della presentazione delle domande concorsuali tramite una piattaforma informatica esclusiva è legittima e proporzionata se consente una gestione ordinata della documentazione e non risultano malfunzionamenti o impedimenti concreti imputabili all’amministrazione.
  • Una censura relativa a una possibile interpretazione del bando è inammissibile per carenza di interesse quando il provvedimento di esclusione impugnato non è fondato sulla fattispecie interpretativa prospettata dal ricorrente.

Esclusione da una procedura comparativa per professore universitario di prima fascia

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un candidato contro il decreto rettorale con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- lo ha escluso dalla procedura comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia nel settore IUS/18, Diritto romano e diritti dell’antichità. Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha espresso parere per il rigetto del ricorso.

Svolgimento della procedura

L’Università aveva indetto la procedura con decreto rettorale n. 108/2023 del 17 febbraio 2023. Il candidato aveva trasmesso la domanda tramite PEC, nonostante l’amministrazione gli avesse comunicato che la partecipazione doveva avvenire, a pena di decadenza, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica PICA.

Con decreto rettorale n. 531/2023 del 27 giugno 2023, comunicato il 6 luglio 2023, il candidato è stato escluso per due ragioni: la domanda non era stata presentata mediante la piattaforma prescritta dal bando e il candidato non risultava in possesso del requisito previsto dall’art. 2 del bando, relativo agli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento universitario in posizioni di livello pari a quella oggetto della procedura.

Questioni preliminari

Il Ministero dell’università e della ricerca aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancato pagamento del contributo unificato. Il ricorrente aveva contestato tale eccezione, sostenendo che il contributo non fosse dovuto nemmeno in misura dimezzata.

La Sezione ha ritenuto di poter prescindere dalla questione, poiché la debenza e la misura del contributo unificato costituiscono questioni di natura tributaria estranee alla giurisdizione amministrativa. A sostegno è stato richiamato Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 4 maggio 2020, n. 2785.

Requisito relativo all’esperienza accademica all’estero

Il primo motivo è stato ritenuto infondato. L’art. 2 del bando è stato giudicato conforme all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240/2010, che consente la partecipazione alle procedure per la chiamata dei professori anche agli studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro sentito il CUN.

Secondo il Consiglio di Stato, la previsione non è discriminatoria e non può essere disapplicata. La sua ratio consiste nel consentire la valutazione, in concreto, di esperienze accademiche maturate in ordinamenti stranieri differenti, in collegamento con la libertà di stabilimento. L’esperienza maturata in Italia deve invece essere valutata secondo le regole dell’ordinamento nazionale e i percorsi previsti per l’abilitazione e l’accesso al ruolo di professore universitario.

La Sezione ha inoltre escluso la sussistenza di dubbi di costituzionalità della disposizione legislativa, ritenendo ragionevole la differenziazione dei regimi valutativi e osservando che il ricorso a criteri astratti e indistinti di merito potrebbe determinare incertezza e valutazioni arbitrarie.

Presentazione della domanda tramite piattaforma informatica

È stato respinto anche il motivo concernente la modalità di presentazione della domanda. Il regolamento universitario stabilisce che il bando indichi le modalità e il termine di presentazione delle domande; il bando, esercitando tale facoltà, aveva previsto l’utilizzo esclusivo della piattaforma informatica.

La Sezione ha ritenuto tale modalità non sproporzionata, poiché non aggrava indebitamente la posizione dei candidati e consente di raccogliere e gestire ordinatamente la consistente documentazione tipica delle procedure per professori universitari. È stato richiamato, sul punto, Consiglio di Stato, Sezione Settima, 3 novembre 2022, n. 9576.

Il parere ha valorizzato anche le modifiche al d.lgs. n. 165/2001 e al d.P.R. n. 487/1994, che hanno previsto la pubblicazione dei bandi sul Portale inPA e l’acquisizione tramite la medesima piattaforma delle domande di partecipazione, dapprima facoltativamente dal 1° luglio 2022 e poi obbligatoriamente dal 1° novembre 2022 per le amministrazioni e autorità indicate dalla disciplina richiamata.

Il ricorrente non aveva dedotto malfunzionamenti, blocchi o altre circostanze tali da rendere impossibile o impraticabile l’utilizzo della piattaforma. Per questa ragione, il rifiuto della domanda trasmessa tramite PEC non è stato ritenuto illegittimo.

Censura relativa alla dispensa per motivi di salute

La terza censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse. Il ricorrente aveva prospettato l’illegittimità del bando qualora la clausola relativa a destituzione, dispensa o decadenza fosse stata interpretata nel senso di escludere anche i candidati dispensati per motivi di salute, infermità o inidoneità fisica.

Tuttavia, il decreto di esclusione non conteneva alcun riferimento a una causa di esclusione riconducibile a tale fattispecie. Mancando un’incidenza concreta della questione sul provvedimento impugnato, la Sezione non ha esaminato nel merito tale prospettazione.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato nel merito e ha espresso parere per il suo rigetto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciReclutamento e abilitazione universitariaRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAmministrazione digitale
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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