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Parere

Parere n. 1471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto del 14 gennaio 2024 (K10/1022004/R) di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202401409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto ministeriale del 14 gennaio 2024 di diniego della concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, cittadino straniero, ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato motivato dal Ministero dell’interno con la presenza di elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. I primi due motivi denunciano violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria, poiché il provvedimento non indica gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di pericolosità, nonostante l’asserita piena integrazione del ricorrente nella comunità nazionale. Il terzo motivo deduce la violazione dell’art. 3 Cost. e di ulteriori principi sovranazionali, in ragione di una presunta discriminazione fondata sulla cittadinanza straniera. La Sezione ha rilevato che non è stata trasmessa la relazione istruttoria e che occorrono informazioni specifiche sulla natura delle condotte ritenute rilevanti e sulla loro concreta incidenza sulla sicurezza della Repubblica.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha deciso nel merito i motivi di ricorso e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria integrativa contenente informazioni specifiche sulla natura e sulla concreta portata degli elementi ostativi, con particolare riguardo alle condotte considerate rilevanti e alla loro effettiva relazione con la sicurezza della Repubblica. La relazione dovrà essere trasmessa anche al ricorrente, il quale potrà presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 10 giorni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, l’affare sarà fissato per la decisione e potrà essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Osservazioni

Istruttoria sul pericolo per la sicurezza della Repubblica

È necessario acquisire informazioni specifiche sulla natura delle condotte ritenute ostative alla concessione della cittadinanza e sulla loro concreta rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica.

Relazione istruttoria del Ministero dell’interno

Il Ministero dell’interno deve trasmettere, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, la relazione istruttoria integrativa contenente le informazioni richieste e deve trasmetterla anche al ricorrente.

Contraddittorio del ricorrente

Il ricorrente può presentare osservazioni e controdeduzioni nei 10 giorni successivi alla trasmissione della relazione, inviandole al Ministero e, se del caso, depositandole presso la Segreteria della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    È la disposizione sulla cui base il ricorrente ha presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale modalità di deposito del ricorso straordinario.

  • art. 3 Cost.

    Il ricorrente ne deduce la violazione in relazione alla presunta discriminazione fondata sulla cittadinanza straniera; il parere interlocutorio non esamina nel merito tale censura.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi

    È richiamato quale presupposto per disporre la tutela dei diritti o della dignità dell’interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    principi applicabili al trattamento dei dati personali

    Sono richiamati insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando il diniego della cittadinanza è fondato su possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, la decisione richiede l’acquisizione di elementi istruttori specifici sulla natura delle condotte considerate ostative e sulla loro concreta rilevanza rispetto alla sicurezza nazionale.
  • La mera indicazione dell’esistenza di elementi idonei a non escludere un pericolo per la sicurezza della Repubblica non consente, in assenza della necessaria istruttoria, di definire il ricorso quando non siano disponibili informazioni concrete sulle condotte e sulla loro incidenza.
  • Prima della decisione, la relazione istruttoria integrativa contenente elementi rilevanti per il diniego deve essere trasmessa al ricorrente, al quale deve essere riconosciuta la possibilità di formulare osservazioni e controdeduzioni entro il termine assegnato.
  • L’omesso o ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori entro il termine fissato non impedisce necessariamente la definizione dell’affare, che può essere deciso sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Diniego della cittadinanza italiana e supplemento istruttorio

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il decreto del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2024, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

Premesse e motivi del ricorso

Il diniego ministeriale è stato fondato sull’emersione, nell’istruttoria, di elementi tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica.

Il ricorrente ha dedotto:

  • violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione, poiché il provvedimento non avrebbe indicato gli elementi concreti posti a fondamento del giudizio di pericolosità;
  • difetto di istruttoria, anche in considerazione della piena integrazione nella comunità nazionale dedotta dal ricorrente;
  • violazione dell’art. 3 Cost. e di ulteriori principi sovranazionali, per una presunta discriminazione fondata sulla cittadinanza straniera.

Valutazioni del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che l’affare non fosse maturo per la decisione. In particolare, non risultava trasmessa la relazione istruttoria e non erano disponibili informazioni sufficientemente specifiche sulla natura e sulla concreta portata degli elementi ostativi richiamati dal Ministero.

Secondo il parere, occorre chiarire:

  • quali siano le condotte ritenute rilevanti;
  • quale sia la loro effettiva natura;
  • in che modo esse incidano concretamente sulla sicurezza della Repubblica.

La Sezione non ha quindi esaminato in via definitiva i motivi relativi alla carenza di motivazione, al difetto di istruttoria e alla dedotta discriminazione.

Incombenti istruttori e contraddittorio

Il Ministero dell’interno deve trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere una relazione istruttoria integrativa contenente le informazioni richieste. La relazione deve essere trasmessa anche al ricorrente.

Il ricorrente può presentare osservazioni e controdeduzioni nei 10 giorni successivi, inviandole al Ministero e, se del caso, depositandole presso la Segreteria della Sezione.

Esito

Il parere è interlocutorio: la trattazione dell’affare è rinviata a una successiva adunanza. In caso di mancato e ingiustificato adempimento degli incombenti istruttori, l’affare potrà essere fissato per la decisione sulla base della documentazione già presente nel fascicolo.

Tutela dei dati personali

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleIncompetenza

Testo integrale

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