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Parere

Parere n. 1472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal dott. -OMISSIS-, per l’annullamento, previa sospensione: del decreto prot. n. 750.uff.6 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 21 giugno 2024 e notificato in data 10 luglio 2024; del provvedimento prot. n. 36341 del 9 febbraio 2024 della Questura – Ufficio Amministrativo Contabile di -OMISSIS-; della nota prot. n.3349 del 18 gennaio 2024 dell’Ufficio VI – Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria; della nota prot. n. 629-P del 4 gennaio 2024 del Dipartimento della Funzione Pubblica; di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; nonché domanda di risarcimento del danno e, in subordine, di ingiustificato arricchimento.

Giustizia amministrativa202500204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di monetizzazione di 134 giorni di congedo ordinario non fruito, del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e degli atti presupposti, con domanda risarcitoria e subordinata di ingiustificato arricchimento

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente, già Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato, dopo avere superato il concorso per l'accesso alla magistratura della Corte dei conti e avere chiesto il passaggio ad altra amministrazione con decorrenza 16 novembre 2021, ha domandato la monetizzazione di 134 giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti negli anni dal 2016 al 2021. Ha sostenuto che l'impossibilità di fruire delle ferie fosse oggettiva e riconducibile anche alla pressoché ininterrotta fruizione di permessi sindacali in regime di cumulo, connessa alle funzioni di dirigente sindacale. Ha inoltre richiamato la circolare del Ministero dell'Interno n. 8856 dell'11 giugno 2021, che avrebbe consentito di fruire entro termini prorogati dei congedi maturati negli anni 2018, 2019 e 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica. L'Amministrazione ha negato la monetizzazione applicando il divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, sulla base del parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 629-P del 4 gennaio 2024 e della nota della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria n. 3349 del 18 gennaio 2024. Il ricorrente ha dedotto violazione di norme costituzionali e del diritto dell'Unione, anche alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2024; eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e violazione di circolare interna; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; omesso preavviso di rigetto ai sensi della legge n. 241/1990. Ha chiesto anche il risarcimento del danno e, in subordine, l'indennizzo per ingiustificato arricchimento.

Il parere

La Sezione non ha definito né in rito né nel merito il ricorso, ritenendolo non ancora maturo per la decisione. Ha disposto un'articolata istruttoria a carico del Ministero dell'Interno, da svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, con previa comunicazione della relazione al ricorrente e assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni per osservazioni e controdeduzioni. Il Ministero dovrà chiarire: l'esistenza di circolari, direttive, disposizioni di servizio, prassi o accordi sindacali sulla gestione delle ferie del personale in distacco o permesso sindacale; le modalità di programmazione, richiesta, autorizzazione e fruizione delle ferie; il contenuto della circolare n. 8856 dell'11 giugno 2021 e dell'orientamento ARAN del 2015; le richieste di ferie eventualmente presentate dal ricorrente dal 2016 al 2021, il loro esito e le ragioni del mancato godimento; la programmazione annuale delle ferie e l'eventuale inserimento del ricorrente; l'incidenza concreta dell'attività sindacale in regime di cumulo sulla programmazione e fruizione del congedo. La Sezione ha precisato che, in caso di ingiustificato mancato adempimento, potrà decidere sulla base della documentazione già acquisita. Ogni decisione sulle eccezioni processuali, sulla fondatezza dei motivi, sulle domande risarcitoria e di ingiustificato arricchimento e sulla rilevanza della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è stata espressamente lasciata impregiudicata.

Osservazioni

Gestione amministrativa delle ferie del personale sindacale

Il Ministero deve indicare e produrre eventuali circolari, direttive, disposizioni di servizio, prassi consolidate, accordi o confronti con le organizzazioni sindacali rappresentative riguardanti la gestione del congedo ordinario del personale collocato in distacco o beneficiario di permessi sindacali, specificando le modalità di programmazione, richiesta, autorizzazione e fruizione.

Circolare ministeriale n. 8856 dell'11 giugno 2021 e orientamento ARAN del 2015

Devono essere prodotti la circolare relativa alla fruizione dei congedi maturati negli anni 2018, 2019 e 2020 durante l'emergenza Covid-19 e l'orientamento ARAN del 2015 richiamato dall'Ufficio V - Relazioni sindacali, concernente la fruizione e il riporto delle ferie maturate e non godute dal personale in distacco sindacale.

Richieste e fruizione delle ferie dal 2016 al 2021

Il Ministero deve verificare se il ricorrente abbia presentato richieste di fruizione del congedo ordinario nel periodo 2016-2021, indicando per ciascun anno il numero e le modalità delle richieste, il relativo esito e le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento, nonché le giornate maturate, godute e residue.

Programmazione annuale del congedo ordinario

Devono essere precisate, per ciascun anno dal 2016 al 2021, le modalità organizzative adottate per la programmazione annuale delle ferie, l'eventuale inserimento del ricorrente nella pianificazione, i periodi programmati, le modifiche intervenute e le ragioni della mancata fruizione.

Incidenza dell'attività sindacale in regime di cumulo

Il Ministero deve chiarire quale incidenza concreta abbia avuto l'attività sindacale del ricorrente sulla gestione delle ferie, indicando se il regime di cumulo dei permessi abbia comportato deroghe alla programmazione ordinaria o modalità specifiche di pianificazione e fruizione.

Contraddittorio sull'istruttoria

La relazione istruttoria ministeriale dovrà essere previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 8, d.l. n. 95/2012

    divieto di monetizzazione del congedo ordinario

    La disposizione è stata posta dall'Amministrazione a fondamento del diniego di monetizzazione delle ferie non fruite; la Sezione non ne ha ancora definito l'applicazione al caso concreto.

  • artt. 2, 3, 11, 36, 97 e 117 Costituzione

    Sono richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure di illegittimità del diniego, senza che la Sezione abbia ancora deciso sul merito.

  • legge n. 241/1990

    Il ricorrente ha dedotto l'omesso preavviso di rigetto; la questione è rimasta impregiudicata.

  • sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2024

    È stata invocata dal ricorrente in relazione al diritto alla monetizzazione delle ferie e dall'Amministrazione con richiesta di limitarne l'efficacia retroattiva; la Sezione non ha ancora valutato la questione.

  • circolare del Ministero dell'Interno n. 8856 dell'11 giugno 2021

    Secondo il ricorrente, avrebbe consentito la fruizione entro termini prorogati dei congedi maturati negli anni 2018, 2019 e 2020 in ragione dell'emergenza Covid-19; la Sezione ne ha richiesto l'acquisizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando la decisione dipende dalla ricostruzione concreta delle modalità con cui l'amministrazione ha programmato e gestito le ferie del dipendente, la Sezione può sospendere l'emanazione del parere e disporre un'istruttoria documentata prima di pronunciarsi in rito e nel merito.
  • Ai fini della valutazione della monetizzazione delle ferie non godute, non è sufficiente richiamare in astratto il divieto previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012: occorre accertare le circostanze concrete del mancato godimento e verificare se esso sia dipeso da volontà del dipendente o da impedimenti organizzativi, normativi o connessi alla posizione di servizio.
  • La gestione delle ferie del personale che fruisce di distacchi o permessi sindacali deve essere ricostruita anche alla luce delle eventuali circolari, prassi, accordi sindacali e specifiche modalità organizzative adottate dall'amministrazione.
  • Quando il Consiglio di Stato dispone un'istruttoria nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, la relazione dell'amministrazione deve essere documentata e previamente comunicata al ricorrente, al quale deve essere assicurato un termine congruo, comunque non inferiore a quello stabilito nel provvedimento, per osservazioni e controdeduzioni.
  • L'ingiustificato mancato adempimento degli incombenti istruttori può consentire alla Sezione di decidere il ricorso sulla base della documentazione già presente agli atti.

Monetizzazione delle ferie non godute di un funzionario della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un funzionario della Polizia di Stato contro il diniego di monetizzazione di 134 giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti, nonché contro il rigetto del ricorso gerarchico e gli atti presupposti. La Sezione Prima del Consiglio di Stato ha ritenuto l'affare non ancora maturo per la decisione e ha disposto un'istruttoria integrativa.

Premesse e vicenda amministrativa

Il ricorrente, già Vice Questore Aggiunto, aveva chiesto il passaggio ad altra amministrazione dopo il superamento del concorso per l'accesso alla magistratura della Corte dei conti, con decorrenza dal 16 novembre 2021. Nel dicembre 2021 l'amministrazione aveva attestato la disponibilità di 134 giorni di congedo ordinario non fruito, così distribuiti: 16 giorni per il 2016, 7 per il 2017, 26 per il 2018, 28 per il 2019, 28 per il 2020 e 29 per il 2021.

Nel gennaio 2022 il ricorrente aveva chiesto la monetizzazione, sostenendo di non avere potuto fruire delle ferie per ragioni oggettive e, in particolare, per la pressoché continuativa fruizione di permessi sindacali in regime di cumulo, collegata allo svolgimento di funzioni dirigenziali sindacali. Aveva inoltre richiamato la circolare ministeriale n. 8856 dell'11 giugno 2021, relativa alla proroga dei termini di fruizione dei congedi maturati negli anni 2018, 2019 e 2020 durante l'emergenza epidemiologica.

La Questura ha respinto la domanda con provvedimento del 9 febbraio 2024, richiamando il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 629-P del 4 gennaio 2024 e la nota della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria n. 3349 del 18 gennaio 2024, fondati sul divieto di monetizzazione del congedo ordinario previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012. Il successivo ricorso gerarchico al Capo della Polizia è stato rigettato con decreto del 21 giugno 2024.

Motivi dedotti

Il ricorrente ha censurato gli atti impugnati per violazione degli artt. 2, 3, 11, 36, 97 e 117 della Costituzione e del diritto dell'Unione europea, richiamando anche la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 18 gennaio 2024. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e violazione di una circolare interna, nonché difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Un ulteriore motivo riguarda l'omesso preavviso di rigetto ai sensi della legge n. 241/1990.

Sono state formulate anche una domanda di risarcimento del danno e, in via subordinata, una domanda fondata sull'ingiustificato arricchimento. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto del ricorso, prospettando anche l'esigenza di limitare l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di giustizia.

Ragioni dell'istruttoria

La Sezione ha ritenuto necessario acquisire una ricostruzione puntuale delle concrete modalità di gestione delle ferie. In particolare, il Ministero dell'Interno dovrà:

  • indicare eventuali circolari, direttive, disposizioni di servizio, prassi, accordi o confronti con le organizzazioni sindacali sulla gestione delle ferie del personale in distacco o permesso sindacale;
  • specificare le modalità di programmazione, richiesta, autorizzazione e fruizione delle ferie per tale personale;
  • produrre la circolare ministeriale n. 8856 dell'11 giugno 2021 e l'orientamento ARAN del 2015 relativo al personale in distacco sindacale;
  • ricostruire, anno per anno dal 2016 al 2021, le richieste di ferie presentate dal ricorrente, il loro esito e le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento;
  • indicare le giornate maturate, godute e residue per ciascuna annualità;
  • descrivere la programmazione annuale delle ferie, l'eventuale inserimento del ricorrente, i periodi programmati e le modifiche intervenute;
  • chiarire l'incidenza concreta dell'attività sindacale in regime di cumulo sulla programmazione e sulla fruizione delle ferie.

Contraddittorio e termini dell'istruttoria

Il Ministero dovrà depositare una relazione istruttoria documentata entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. Prima della trasmissione alla Sezione, la relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, che dovrà disporre di un termine non inferiore a 20 giorni per formulare osservazioni e controdeduzioni.

La Sezione ha avvertito che, in caso di ingiustificato mancato adempimento degli incombenti, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.

Esito del parere

Il Consiglio di Stato ha sospeso l'emanazione del parere e rinviato la trattazione ad altra adunanza, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Non sono quindi ancora stati definiti né l'applicabilità concreta del divieto di monetizzazione previsto dall'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, né gli effetti della sentenza della Corte di giustizia del 18 gennaio 2024, né le censure relative all'istruttoria, al preavviso di rigetto, al risarcimento del danno e all'ingiustificato arricchimento.

Oscuramento dei dati personali

In applicazione dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, la Sezione ha disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeRapporto di impiego non privatizzatoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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