Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Quanto al ricorso n. 3643 del 2013: Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino contro il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali, per l’annullamento: - del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 70 del 07 marzo 2011 recante parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto di gasdotto “Rete Adriatica”, tronco “Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona”; - del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 16 maggio 2011 recante parere positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di gasdotto “Rete Adriatica”, tronco “Foligno-Sestino”. Quanto al ricorso n. 902 del 2015: Ricorso straordinario, con istanza sospensiva, proposto dalla Provincia di Perugia, dal Comune di Gubbio, dalla Lega per l’abolizione della caccia, da Mountain Wilderness Italia, dalla Federazione nazionale pro natura e dal Gruppo d’intervento giuridico Onlus contro il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A., per l’annullamento: - del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 70 del 07 marzo 2011 recante parere positivo di compatibilità ambientale, con prescrizioni, relativamente al progetto di gasdotto “Rete Adriatica”, tronco “Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona”; - del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 16 maggio 2011 recante parere positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di gasdotto “Rete Adriatica”, tronco “Foligno-Sestino”.

Giustizia amministrativa201303643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione dei decreti ministeriali n. 70 del 7 marzo 2011 e n. 256 del 16 maggio 2011, recanti pareri positivi di compatibilità ambientale, con e senza prescrizioni, per due tratte del gasdotto “Rete Adriatica”.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, con due ricorsi straordinari identici, i pareri ministeriali di compatibilità ambientale relativi alle tratte “Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona” e “Foligno-Sestino” del progetto di gasdotto “Rete Adriatica”, deducendo l’omessa sottoposizione del progetto a VAS, il difetto di istruttoria e la violazione del principio di precauzione. Nel corso dell’istruttoria erano emersi dubbi sull’effettivo stato dei procedimenti autorizzatori e del contenzioso collegato al progetto, nonché sulla persistenza dell’interesse alla decisione. Il parere rileva inoltre che non è chiaro se la Provincia di Perugia e il Comune di Gubbio siano effettivamente ricorrenti, poiché i relativi ricorsi non risultano acquisiti al fascicolo, e che la relazione ministeriale trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino non risulta allegata alla nota di trasmissione.

Il parere

La Sezione non decide ancora nel merito i ricorsi. Dispone ulteriori incombenti istruttori per ricostruire correttamente il contraddittorio, verificare l’identità dei ricorrenti, assicurare a tutti la conoscenza delle relazioni ministeriali e acquisire informazioni aggiornate sugli atti autorizzatori successivi ai pareri di compatibilità ambientale e sulle eventuali relative impugnazioni. Il Ministero dovrà: precisare entro sessanta giorni se tra i ricorrenti figurino anche la Provincia di Perugia e il Comune di Gubbio e, in caso positivo, trasmettere i relativi ricorsi e allegati; trasmettere entro novanta giorni a tutti i ricorrenti le relazioni istruttorie originarie e integrative, assegnando trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni e attestando l’esecuzione alla Sezione; precisare entro novanta giorni quali atti autorizzatori siano stati adottati dopo i pareri impugnati, se siano stati impugnati e con quale esito. In mancanza degli adempimenti, gli affari potranno essere decisi allo stato degli atti.

Osservazioni

Identificazione dei ricorrenti e contraddittorio

Il Ministero deve precisare se la Provincia di Perugia e il Comune di Gubbio siano effettivamente tra i ricorrenti e, in caso positivo, trasmettere i relativi ricorsi straordinari, con gli allegati e le notifiche, non presenti nel fascicolo.

Trasmissione delle relazioni istruttorie

Le relazioni istruttorie originarie e tutte le successive relazioni integrative devono essere trasmesse a tutti i ricorrenti, ai quali deve essere assegnato un termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.

Persistenza dell’interesse alla decisione

Il Ministero deve precisare quali atti autorizzatori siano stati adottati dopo i pareri positivi di compatibilità ambientale, se tali atti siano stati impugnati dai ricorrenti in sede straordinaria o giurisdizionale e quale sia stato l’esito delle impugnazioni.

Mancato adempimento istruttorio

In caso di mancata esecuzione degli incombenti nei termini stabiliti, gli affari potranno essere decisi allo stato degli atti presenti nel fascicolo d’ufficio.

Norme richiamate

  • d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 52-quinquies

    La disposizione è richiamata in relazione alle istanze di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura energetica lineare presentate da Snam Rete Gas S.p.A.

  • D.M. 20 settembre 2000

    È richiamato, unitamente al D.M. 30 giugno 2004, per l’inclusione dei tratti di metanodotto nella Rete nazionale dei gasdotti.

  • D.M. 30 giugno 2004

    È richiamato quale atto integrativo del D.M. 20 settembre 2000 in materia di Rete nazionale dei gasdotti.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, prima della decisione di merito devono essere accertati con precisione l’identità e la legittimazione di tutti i ricorrenti, acquisendo gli atti introduttivi e le relative notifiche quando emergano divergenze tra i precedenti atti istruttori e il fascicolo.
  • Il rispetto del contraddittorio richiede che le relazioni istruttorie e le successive integrazioni siano trasmesse a tutti i ricorrenti, con assegnazione di un termine per osservazioni e controdeduzioni.
  • Quando il ricorso straordinario riguarda atti inseriti in una sequenza procedimentale complessa, la decisione può essere preceduta dall’acquisizione di informazioni aggiornate sugli atti successivi e sulle relative impugnazioni, anche al fine di verificare la persistenza dell’interesse alla decisione.
  • L’autorità procedente può rinviare la decisione e disporre specifici incombenti istruttori, stabilendo termini e contenuti puntuali, con riserva di decidere allo stato degli atti in caso di mancato adempimento.

Ricorsi straordinari sui pareri VIA per il gasdotto “Rete Adriatica”

Il parere interlocutorio è reso dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato nell’ambito di due ricorsi straordinari proposti contro i decreti del Ministro dell’ambiente n. 70 del 7 marzo 2011 e n. 256 del 16 maggio 2011. Gli atti impugnati esprimono parere positivo di compatibilità ambientale, rispettivamente, per la tratta “Sulmona-Foligno e centrale di compressione di Sulmona” e per la tratta “Foligno-Sestino” del progetto di gasdotto “Rete Adriatica”, destinato a collegare Massafra a Minerbio.

Ricorrenti e amministrazioni resistenti

Il primo ricorso risulta proposto dalla Provincia di Pesaro e Urbino. Il secondo indica quali ricorrenti la Provincia di Perugia, il Comune di Gubbio e diverse associazioni ambientaliste. Tuttavia, dagli atti disponibili non emerge con certezza che la Provincia di Perugia e il Comune di Gubbio abbiano effettivamente proposto ricorso o siano inclusi tra i ricorrenti. I ricorsi sono rivolti contro il Ministero dell’ambiente e il Ministero per i beni e le attività culturali, con Snam Rete Gas S.p.A. quale controinteressata nel secondo affare.

Motivi dedotti

I ricorrenti hanno contestato i pareri VIA deducendo:

  • l’omessa sottoposizione del progetto a valutazione ambientale strategica;
  • il difetto di istruttoria sotto diversi profili;
  • la violazione del principio di precauzione.

Sviluppo dell’istruttoria

La Sezione aveva già disposto diversi approfondimenti. In particolare, i precedenti pareri avevano richiesto informazioni sulla nuova dichiarazione di pubblica utilità relativa alla tratta “Foligno-Sestino”, sull’esito del contenzioso instaurato davanti al TAR Lazio contro il decreto n. 70 del 2011 e sui procedimenti autorizzatori avviati ai sensi dell’art. 52-quinquies del d.P.R. n. 327/2001.

I ricorsi sono stati riuniti con parere del 14 febbraio 2019, che ha richiesto al Ministero di riferire sull’esito dei contenziosi e dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’infrastruttura. Gli adempimenti sono stati successivamente sollecitati nel 2024.

Necessità di ulteriori accertamenti

La Sezione rileva che la nota del 28 aprile 2026, con cui sarebbe stata trasmessa alla Provincia di Pesaro e Urbino la relazione ministeriale, non risulta corredata dalla relazione stessa. Inoltre, non è possibile ricostruire con certezza dal fascicolo l’esatta composizione soggettiva dei ricorsi.

Tali lacune impediscono, allo stato, una corretta decisione dei gravami e impongono ulteriori verifiche sul contraddittorio e sull’interesse attuale alla decisione.

Incombenti disposti

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dovrà:

  • entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere, chiarire se la Provincia di Perugia e il Comune di Gubbio siano ricorrenti e, in caso affermativo, trasmettere i rispettivi ricorsi, allegati e notifiche;
  • entro novanta giorni, trasmettere a tutti i ricorrenti le relazioni istruttorie originarie e integrative, assegnando trenta giorni per osservazioni e controdeduzioni, e attestare alla Sezione l’avvenuto adempimento;
  • entro novanta giorni, indicare quali atti autorizzatori siano stati adottati dopo i pareri VIA impugnati, se siano stati impugnati e quale sia stato l’esito delle eventuali impugnazioni.

Esito interlocutorio

La Sezione dispone quindi gli incombenti istruttori e rinvia la trattazione a una successiva adunanza. Non viene ancora formulata alcuna valutazione sui motivi relativi alla VAS, al difetto di istruttoria o al principio di precauzione. Il parere avverte che, qualora gli adempimenti non siano eseguiti, gli affari potranno essere decisi sulla base degli atti già presenti nel fascicolo.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàGrandi opere e infrastrutture strategicheRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.