Parere n. 1467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l'annullamento delle determine dirigenziali n. 091931 e n. 091851 del 1° dicembre 2016, della determina n. 87 del 10 novembre 2016, dell'ordinanza n. 10131 del 22 giugno 1991 e di ogni altro provvedimento preordinato, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza di demolizione del 22 giugno 1991 e delle determinazioni dirigenziali del 10 novembre e 1° dicembre 2016 relative alla sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione e agli oneri accessori per opere edilizie abusive.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la qualificazione come abusive delle opere realizzate su un fabbricato, sostenendo che l’immobile fosse preesistente al 1967 e che l’approvazione di una perizia di riparazione post-sismica ai sensi della legge n. 219/1981, con ammissione a contributo, avesse sanato o comunque legittimato gli interventi. Ha inoltre dedotto la violazione delle garanzie partecipative, la mancata conoscenza dell’ordinanza di demolizione, il difetto di istruttoria e di motivazione, la violazione dei principi di buona fede e legittimo affidamento per il tempo trascorso, nonché la prescrizione quinquennale della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza del 1991 e ha sostenuto la legittimità dell’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, dopo gli accertamenti tecnici sull’impossibilità di procedere alla demolizione senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tardiva e quindi non ammissibile l’impugnazione dell’ordinanza di demolizione del 22 giugno 1991, notificata il 3 luglio 1991 e mai tempestivamente contestata. Nel merito ha comunque giudicato infondato il ricorso. La documentazione dimostra che parte delle opere era stata realizzata nel 1975 e nel 1983 e che il ricorrente aveva presentato domanda di condono per una parte del compendio. L’approvazione della perizia di riparazione post-sismica ai sensi della legge n. 219/1981 non ha efficacia sanante generalizzata degli abusi edilizi, poiché il titolo relativo alla ricostruzione o riparazione abilita soltanto gli specifici lavori assentiti e non regolarizza la preesistente situazione urbanistico-edilizia. Sono state respinte le censure partecipative, poiché gli atti repressivi edilizi hanno natura vincolata e l’omissione della comunicazione di avvio non incide sull’esito quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso; inoltre il ricorrente era stato informato del procedimento nel 2001 e nel 2016 e aveva partecipato all’accertamento tecnico. Non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria, essendo stati svolti plurimi approfondimenti tecnici. Il lungo tempo trascorso non ha fatto sorgere un legittimo affidamento sulla regolarità delle opere né imposto una motivazione specifica sull’interesse pubblico, anche perché il ricorrente era stato informato dell’ordinanza demolitoria del 1991. Infine, la sanzione pecuniaria sostitutiva non è prescritta: essa si collega a un illecito edilizio permanente e il potere repressivo permane finché sussistono le condizioni di illegalità. Il ricorso straordinario è stato pertanto rigettato.
Osservazioni
Tardività dell’impugnazione dell’ordinanza di demolizione
L’impugnazione dell’ordinanza n. 10131 del 22 giugno 1991 è inammissibile perché l’atto fu notificato il 3 luglio 1991 e il ricorso straordinario è stato notificato soltanto il 29 marzo 2017, oltre il termine previsto.
Insussistenza dell’abuso edilizio
La censura è infondata. Dagli atti risultano opere realizzate in parte nel 1975 e in parte nel 1983; inoltre la presentazione di una domanda di condono per parte delle opere è incompatibile con la tesi della preesistenza integrale del fabbricato al 1967.
Efficacia sanante della legge n. 219/1981
L’approvazione della perizia di riparazione post-sismica e l’ammissione a contributo non producono una sanatoria urbanistico-edilizia generalizzata. Il titolo abilita soltanto i lavori di riparazione assentiti e non regolarizza l’immobile originario o gli abusi preesistenti.
Garanzie partecipative e conoscenza dell’ordinanza
La censura è infondata. L’ordinanza demolitoria risulta ritualmente notificata. Inoltre, gli atti repressivi edilizi esprimono un potere vincolato e l’omissione della comunicazione di avvio non determina illegittimità quando il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il ricorrente era comunque stato informato del procedimento nel 2001 e nel 2016 e aveva presentato osservazioni tecniche.
Difetto di istruttoria
Non sussiste il vizio dedotto, poiché il Comune ha svolto un articolato procedimento, con acquisizione di perizie e approfondimenti sulla possibilità di demolire le opere abusive senza pregiudicare la parte conforme del fabbricato.
Legittimo affidamento e decorso del tempo
Il tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso non genera un affidamento tutelabile sulla sua legittimità e non impone una motivazione puntuale sulle ragioni di interesse pubblico alla demolizione. Nel caso concreto, l’affidamento era comunque incompatibile con la conoscenza dell’ordinanza demolitoria notificata nel 1991.
Prescrizione della sanzione pecuniaria
La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 si collega all’illecito edilizio permanente e può essere applicata finché permangono le condizioni di illegalità; non opera quindi la prescrizione dedotta ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 33
Quando la demolizione delle opere abusive non è concretamente praticabile senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio, l’amministrazione applica la sanzione pecuniaria sostitutiva; sono inoltre dovuti gli oneri accessori previsti dalla disposizione.
legge 23 aprile 1981, n. 219, art. 56
La procedura di approvazione della perizia di riparazione post-sismica abilita gli specifici interventi di riparazione e non determina, in assenza di una distinta previsione, una sanatoria urbanistico-edilizia generalizzata.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio non è fondata nel caso di potere repressivo edilizio vincolato, anche in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2.
legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-octies, comma 2
Il provvedimento non è comunque annullabile quando ... sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato
La violazione delle garanzie formali e partecipative non comporta l’annullamento dell’atto repressivo quando l’esito del procedimento era vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.
legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 28
La prescrizione quinquennale non impedisce l’applicazione della sanzione pecuniaria edilizia, collegata a un illecito permanente che mantiene attuale il potere repressivo sino alla cessazione dell’illegalità.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 33
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ha natura afflittiva e si sostituisce al ripristino materiale quando questo non sia concretamente praticabile.
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
Ricorrendo i presupposti di tutela dei diritti o della dignità dell’interessato, devono essere oscurate le generalità e gli altri dati idonei a identificarlo.
Regolamento (UE) 2016/679, artt. 5 e 6
Richiamati quali ulteriori presupposti per la protezione dei dati personali e l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
d.P.R. 22 gennaio 1991, n. 1199
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il parere del Consiglio di Stato; il parere conclude per il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L’approvazione di un progetto di riparazione o ricostruzione post-sismica e l’ammissione ai relativi contributi non producono, salvo una specifica previsione normativa, una sanatoria urbanistico-edilizia generalizzata delle opere preesistenti o dell’immobile originario.
- Il titolo edilizio relativo a lavori di riparazione post-sismica abilita esclusivamente gli interventi di riparazione assentiti e non sostituisce il titolo edilizio necessario a legittimare la preesistenza e la conformità urbanistica del manufatto.
- L’ordinanza di demolizione ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata non può essere contestata mediante un ricorso successivo proposto molti anni dopo, anche quando siano impugnati gli atti successivi di applicazione della sanzione sostitutiva.
- Gli atti repressivi degli abusi edilizi costituiscono espressione di potere sostanzialmente vincolato; pertanto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità dell’atto quando sia evidente che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non determina, di per sé, la formazione di un legittimo affidamento sulla regolarità dell’opera e non impone all’amministrazione una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico alla demolizione.
- La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 è collegata a un illecito edilizio permanente; il potere sanzionatorio resta esercitabile finché permangono le condizioni di illegalità accertate.
Sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione di opere edilizie abusive
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un privato contro il Comune di -OMISSIS-, avente a oggetto un’ordinanza di demolizione del 1991 e gli atti del 2016 con cui, accertata l’impossibilità concreta di procedere alla demolizione senza pregiudicare la parte conforme dell’edificio, è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001.
Premesse e sviluppo della vicenda
Nel 1985 il Comune aveva accertato la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di una casa di abitazione, un garage e una cantina, con opere eseguite nel 1975 e nel 1983. Nel 1986 il proprietario aveva presentato una domanda di condono edilizio riferita soltanto alla cantina e a due locali deposito.
Nel 1987 era stata approvata, ai sensi della legge n. 219/1981, una perizia di riparazione dell’intero fabbricato danneggiato dal sisma. Nel 1991 l’Ufficio condono aveva precisato che le restanti opere indicate nel verbale del 1985 dovevano considerarsi abusive. Con ordinanza del 22 giugno 1991 il Comune aveva quindi ingiunto la demolizione e la rimessione in pristino; l’atto era stato notificato il 3 luglio 1991. L’inottemperanza era stata accertata nell’ottobre dello stesso anno e il Comune aveva comunicato l’immissione in possesso.
Nel 2001 era stato avviato un procedimento tecnico per verificare la possibilità di demolire le opere abusive senza danneggiare la parte conforme del fabbricato. Dopo l’acquisizione di una perizia e la successiva determinazione delle spese tecniche, nel 2016 il Comune aveva riavviato gli accertamenti sullo stato dei luoghi. Con determinazione del 10 novembre 2016 era stata approvata la perizia sul valore delle opere abusive; con determinazione del 1° dicembre 2016 era stata irrogata una sanzione di euro 15.240,54, pari al doppio del costo di produzione, oltre a euro 2.487,73 per oneri accessori.
Questioni esaminate
Il ricorrente ha sostenuto che le opere non fossero abusive, perché il fabbricato sarebbe stato preesistente al 1967 e perché la procedura di riparazione post-sismica prevista dalla legge n. 219/1981 avrebbe avuto efficacia sanante. Ha inoltre lamentato la violazione delle garanzie partecipative, la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione, il difetto di istruttoria e motivazione, la lesione del legittimo affidamento derivante dal tempo trascorso e la prescrizione quinquennale della sanzione.
Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza del 1991 e ha sostenuto che la sanzione pecuniaria fosse stata adottata all’esito di un procedimento tecnico volto ad accertare l’impossibilità di una demolizione selettiva.
Tardività dell’impugnazione dell’ordinanza del 1991
La Sezione ha ritenuto non ammissibili le contestazioni rivolte contro l’ordinanza di demolizione. L’atto risultava ritualmente notificato nel 1991 e non era stato tempestivamente impugnato. La sua contestazione mediante il ricorso straordinario notificato nel marzo 2017 è stata quindi dichiarata palesemente tardiva.
Insussistenza dell’abuso ed efficacia della legge n. 219/1981
Nel merito, la Sezione ha escluso che il fabbricato fosse integralmente preesistente al 1967. Dagli atti emergevano opere realizzate nel 1975 e nel 1983; inoltre, la domanda di condono presentata dal medesimo interessato per una parte dell’immobile risultava incompatibile con la tesi della preesistenza e della piena legittimità dell’intero complesso.
È stata respinta anche la tesi secondo cui l’approvazione della perizia di riparazione e l’ammissione a contributo avessero sanato gli abusi. La procedura prevista dall’art. 56 della legge n. 219/1981 riguardava la riparazione post-sismica del fabbricato e non introduceva un meccanismo generalizzato di sanatoria urbanistico-edilizia. Il titolo rilasciato nell’ambito della ricostruzione o riparazione assentiva soltanto i lavori specifici e non regolarizzava la situazione urbanistica dell’immobile originario. La Sezione ha richiamato, in termini conformi, TAR Campania, Sez. VIII, n. 5092/2017.
Partecipazione, istruttoria e motivazione
La doglianza relativa alla mancata conoscenza dell’ordinanza è stata smentita dalla documentazione, dalla quale risultava la notifica del 3 luglio 1991. Anche la censura partecipativa è stata respinta. In materia edilizia gli atti repressivi sono espressione di un potere sostanzialmente vincolato; pertanto, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, l’omissione della comunicazione di avvio non comporta l’annullabilità quando il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
In ogni caso, il ricorrente era stato informato della persistente attualità del procedimento repressivo con la comunicazione del 2001 e con la nota del 27 maggio 2016. A seguito di quest’ultima aveva presentato una relazione tecnica e propri elaborati grafici. Non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria, poiché il Comune aveva svolto approfondimenti tecnici e giuridici sulla praticabilità della demolizione e sulla distinzione tra opere abusive e parte conforme dell’edificio.
Legittimo affidamento e decorso del tempo
Il lungo periodo intercorso tra la realizzazione delle opere e l’applicazione della sanzione non ha determinato un affidamento tutelabile sulla legittimità dell’intervento. Secondo il parere, la repressione degli abusi edilizi non richiede una motivazione specifica sulle ragioni di interesse pubblico soltanto perché l’accertamento o la sanzione intervengono a distanza di tempo.
Nel caso concreto, inoltre, risultava difficilmente configurabile un affidamento incolpevole, poiché il ricorrente aveva ricevuto l’ordinanza di demolizione nel 1991 ed era quindi consapevole del permanere dell’irregolarità del fabbricato. Sono stati richiamati Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2603/2025 e n. 1584/2023.
Prescrizione della sanzione pecuniaria
La Sezione ha escluso la prescrizione dedotta ai sensi dell’art. 28 della legge n. 689/1981. L’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 prevede la sanzione pecuniaria quando il ripristino materiale non è concretamente praticabile. Tale misura si sostituisce alla demolizione e si collega direttamente all’illecito edilizio originario, che ha natura permanente. Di conseguenza, il potere sanzionatorio rimane esercitabile fino a quando persistono le condizioni di illegalità.
Il parere ha richiamato Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1477/2019 e Sez. VI, n. 5878/2003.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. Le contestazioni dell’ordinanza del 1991 sono state ritenute tardive; le censure rivolte agli atti sanzionatori del 2016 sono state giudicate infondate. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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