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Parere

Parere n. 1473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del decreto prot. n. K10/723704-R del 30 aprile 2020 di diniego concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202500857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il decreto del Ministero dell’interno prot. n. K10/723704-R del 30 aprile 2020, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, deducendo la violazione e l’errata applicazione degli artt. 6, comma 1, lett. c), e 8 della medesima legge. Il diniego è stato motivato dal Ministero dell’interno sulla base della preminenza della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente, in ragione di elementi ostativi riferiti al padre della ricorrente e risultanti da atti riservati. La Sezione, con precedente parere interlocutorio, ha ritenuto necessario acquisire maggiori specificazioni sulla natura delle condotte rilevanti, sulla loro riferibilità concreta alla ricorrente e sulla rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica. Dopo il deposito di una relazione integrativa riservata, la Sezione ha rilevato la necessità di un ulteriore chiarimento: occorre precisare se le ragioni ostative opposte all’istanza poggino su attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona cui esse si riferiscono.

Il parere

Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso il ricorso nel rito o nel merito. Ha sospeso l’adozione del parere e ha disposto un ulteriore incombente istruttorio a carico del Ministero dell’interno, che dovrà chiarire entro trenta giorni dal ricevimento del parere se le ragioni ostative di sicurezza nazionale siano fondate su attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona considerata. Ogni decisione sul rito e sul merito è stata espressamente riservata.

Osservazioni

Sufficienza degli elementi istruttori

La Sezione ha ritenuto non ancora possibile esprimere il parere richiesto, poiché la relazione ministeriale e la relazione integrativa riservata non consentono, allo stato, di definire adeguatamente la natura e la consistenza degli elementi ostativi posti a fondamento del diniego.

Riferibilità degli elementi ostativi

Il Ministero deve chiarire, preservando la riservatezza delle informazioni, se le ragioni ostative siano fondate su attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona cui si riferiscono, con particolare rilievo per la posizione della ricorrente rispetto agli elementi concernenti il padre.

Termine per l’adempimento istruttorio

Il Ministero dell’interno dovrà provvedere all’incombente entro trenta giorni dal ricevimento del parere.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992

    La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente.

  • art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente e riguarda il profilo ostativo posto a fondamento del diniego, ma il parere interlocutorio non ne definisce l’interpretazione conclusiva.

  • art. 8, legge n. 91/1992

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; ogni valutazione definitiva sulla sua applicazione è stata riservata.

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso è trattato quale ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il parere non richiama uno specifico articolo del decreto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La Sezione ne ha ritenuto applicabili i presupposti per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e gli altri soggetti citati.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato e a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, quando il diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale si fonda su informazioni riservate, il Consiglio di Stato può sospendere l’adozione del parere e disporre un supplemento istruttorio volto a verificare la natura, la concretezza e la riferibilità degli elementi ostativi, senza imporne la divulgazione integrale.
  • La motivazione di un diniego di cittadinanza fondato sulla sicurezza nazionale deve consentire, nei limiti compatibili con la riservatezza, di comprendere se gli elementi ostativi siano riferibili direttamente al richiedente e quale sia la loro concreta rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica.
  • La provenienza familiare di elementi informativi sfavorevoli non è, di per sé, sufficiente a definire la posizione del richiedente: occorre chiarire se l’attività informativa abbia prodotto elementi a carico della persona cui il provvedimento si riferisce.

Diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza nazionale

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno, per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato il 30 aprile 2020.

Premesse e richiesta di cittadinanza

La ricorrente aveva presentato il 12 ottobre 2017 un’istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza ritenendo prevalente l’esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale rispetto all’interesse della richiedente.

Motivi del ricorso e posizione dell’amministrazione

La ricorrente ha dedotto la violazione e l’errata applicazione degli artt. 6, comma 1, lett. c), e 8 della legge n. 91/1992. Il Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso, riferendo che l’istruttoria, svolta anche sulla base di atti riservati, aveva fatto emergere elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Tali elementi risultavano riferiti al padre della ricorrente.

Esigenze istruttorie

Con il precedente parere interlocutorio n. 546 del 17 marzo 2026, la Sezione aveva disposto un supplemento istruttorio. In particolare, aveva chiesto chiarimenti sulla natura e sulla concreta portata degli elementi ostativi, sulla natura delle condotte ritenute rilevanti, sulla specifica riferibilità delle stesse alla ricorrente e sulla loro effettiva rilevanza rispetto alla sicurezza della Repubblica.

Il Ministero ha depositato una relazione integrativa riservata il 9 aprile 2026. La Sezione ha tuttavia ritenuto che, anche allo stato degli atti, non fosse ancora possibile adottare il parere conclusivo.

Ulteriore incombente disposto dal Consiglio di Stato

La Sezione ha chiesto al Ministero dell’interno di chiarire, mantenendo la riservatezza delle informazioni, se le ragioni ostative di sicurezza nazionale poste a fondamento del diniego siano basate su attività informativa conclusasi con elementi a carico della persona cui esse si riferiscono.

L’amministrazione dovrà adempiere entro trenta giorni dal ricevimento del parere.

Esito del parere

Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito. Non è quindi ancora stabilito se il ricorso sarà accolto, rigettato o dichiarato inammissibile.

Oscuramento dei dati identificativi

La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente e di ogni altro dato idoneo a identificare le parti e gli ulteriori soggetti citati, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché gli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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