Parere n. 1468/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comitato per l’aggregazione della Provincia di Isernia alla Regione Abruzzo contro Provincia di Isernia per l’annullamento delle note del Segretario generale della Provincia di Isernia prot. n. 0000306 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto “richiesta ex art. 25, comma 1, lett. e) Statuto Provinciale-nota deposito prot. n. 12659 del 12 dicembre 2024” e prot. n. 0001359 dell’11 febbraio 2025, avente ad oggetto “richiesta di accesso formale a documenti amministrativi ai sensi dell’art. 25 della legge 241/1990 come modificata ed integrata dalla L. 15/2025 del Presidente del Comitato per l’aggregazione della Provincia di Isernia alla Regione Abruzzo-nota prot. N. 342 del 13.01.2025”, oltre che di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale nei limiti d’interesse, ancorchè allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della nota del Segretario generale della Provincia di Isernia che ha dichiarato improcedibile l'iniziativa popolare per l'avvio della procedura referendaria ex art. 132, comma 2, Cost. e della successiva nota di diniego di accesso agli atti istruttori
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il Comitato, sostenuto da 5.236 cittadini, aveva chiesto al Consiglio provinciale di avviare la procedura referendaria per il distacco della Provincia di Isernia dalla Regione Molise e la sua aggregazione alla Regione Abruzzo, richiamando l'art. 25, comma 1, lettera e), dello Statuto provinciale. Il Segretario generale aveva dichiarato l'istanza improcedibile per carenza di una proposta deliberativa e, successivamente, aveva negato l'accesso agli atti istruttori ritenendo che non ne esistessero. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 25 e 59 dello Statuto provinciale, dell'art. 49 TUEL e dell'art. 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste. In particolare, ha sostenuto che l'iniziativa popolare statutaria mirava soltanto a sollecitare il Consiglio provinciale, unico organo competente a deliberare sull'avvio della procedura ex art. 132, comma 2, Cost.; che né lo Statuto né il Regolamento consiliare imponevano ai cittadini di predisporre e allegare uno schema di deliberazione; e che, comunque, avrebbe dovuto essere consentita la regolarizzazione della pretesa carenza mediante soccorso istruttorio. Sono state inoltre esaminate le eccezioni ministeriali relative alla sopravvenuta carenza di interesse, all'inammissibilità della contestazione del diniego di accesso e alla domanda di condanna alle spese.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse, qualificando il successivo parere favorevole del Segretario generale come atto meramente confermativo, poiché privo di nuova istruttoria e di nuova ponderazione degli interessi e diretto a mantenere l'obbligo di allegare uno schema di deliberazione e a riqualificare l'iniziativa come presidenziale anziché popolare. Nel merito, ha distinto il potere di iniziativa costituzionale, spettante esclusivamente agli enti interessati ai sensi dell'art. 132, comma 2, Cost., dalla fase antecedente di sollecitazione dell'organo provinciale, che può essere esercitata dai cittadini sulla base dell'art. 25, comma 1, lettera e), dello Statuto. Lo Statuto e il Regolamento consiliare non prevedono a carico dei promotori l'onere di allegare una bozza di deliberazione, tanto meno a pena di improcedibilità. L'istanza conteneva già gli elementi essenziali della proposta e doveva essere trasmessa agli organi politici competenti per l'istruttoria e la deliberazione, secondo le forme del Regolamento consiliare. La nota n. 306 del 10 gennaio 2025 è stata quindi ritenuta illegittima per carenza di motivazione ed eccesso di potere ed è stata annullata. La domanda di annullamento della nota n. 1359 dell'11 febbraio 2025 è stata invece ritenuta priva di utilità, anche perché è ragionevole presumere che non fossero stati effettivamente compiuti atti istruttori. La domanda di condanna alle spese è stata dichiarata inammissibile, poiché il ricorso straordinario conserva natura impugnatoria e non consente la liquidazione delle spese di giudizio.
Osservazioni
Nota prot. n. 306 del 10 gennaio 2025 - Improcedibilità dell'iniziativa popolare
La nota è illegittima perché ha dichiarato improcedibile l'istanza per carenza di una proposta deliberativa, benché né l'art. 25 dello Statuto né il Regolamento consiliare imponessero ai cittadini promotori di allegare uno schema di deliberazione. L'istanza doveva essere sottoposta agli organi politici provinciali per l'istruttoria e la decisione.
Art. 132, comma 2, Cost. e art. 25, comma 1, lettera e), dello Statuto provinciale - Iniziativa popolare
L'art. 132, comma 2, Cost. riserva agli enti interessati l'iniziativa diretta del procedimento di distacco e aggregazione, ma non impedisce che l'iniziativa popolare statutaria solleciti il Consiglio provinciale ad assumere la deliberazione di avvio. La legittimazione dei cittadini deriva dallo Statuto provinciale, non direttamente dalla norma costituzionale.
Regolamento del Consiglio provinciale - Mancanza di obbligo di predisporre una bozza di delibera
Gli artt. 37, 43, 44 e 47 del Regolamento disciplinano l'assegnazione, l'esame e il testo base delle proposte, ma non pongono a carico dei cittadini promotori l'obbligo di redigere materialmente una proposta deliberativa. La redazione tecnica dell'atto spettava alla struttura dell'ente.
Nota prot. n. 1359 dell'11 febbraio 2025 - Diniego di accesso agli atti
La richiesta di annullamento è priva di utilità, poiché è ragionevole presumere che non siano stati compiuti atti istruttori. La tutela propria del diritto di accesso deve inoltre essere esercitata nelle forme giurisdizionali previste dall'art. 25 della legge n. 241/1990.
Domanda di condanna alle spese
La domanda è inammissibile. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un rimedio impugnatorio a carattere demolitorio e non contempla la liquidazione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, Costituzione
consente a Province e Comuni che ne facciano richiesta di avviare il procedimento di distacco da una Regione e aggregazione a un'altra, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum e con legge della Repubblica
La norma attribuisce agli enti interessati il potere di iniziativa diretta del procedimento costituzionale, ma non esclude che lo Statuto provinciale disciplini una fase antecedente di iniziativa popolare volta a sollecitare il Consiglio provinciale.
art. 25, comma 1, lettera e), Statuto della Provincia di Isernia
L'iniziativa delle proposte di deliberazione, nelle materie di competenza del Consiglio, spetta ... a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni facenti parte del territorio della Provincia
La disposizione legittima i cittadini, in numero sufficiente, a presentare un'iniziativa popolare diretta a sollecitare il Consiglio provinciale, anche quando l'oggetto riguardi l'avvio di un procedimento disciplinato dalla Costituzione.
art. 25, comma 3, Statuto della Provincia di Isernia
Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di presentazione delle proposte di deliberazione
La disposizione demanda al Regolamento la disciplina delle modalità di presentazione, ma non introduce direttamente l'obbligo di allegare una bozza di deliberazione.
art. 58 Statuto della Provincia di Isernia
L'assenza di una disciplina regolamentare degli istituti di iniziativa popolare non consente di imporre ai cittadini oneri formali non previsti dallo Statuto o dal Regolamento.
artt. 37, 43, 44 e 47 Regolamento del Consiglio provinciale di Isernia
Il testo in discussione è quello presentato dalla Giunta o dal proponente
Le disposizioni regolano il calendario dei lavori, l'assegnazione alle commissioni, i pareri e il testo base della discussione, ma non impongono al proponente popolare la redazione materiale dello schema di deliberazione.
art. 49 d.lgs. n. 267/2000
Il parere di regolarità tecnica si inserisce nell'istruttoria della proposta deliberativa e non attribuisce al Segretario generale il potere di definire l'ammissibilità sostanziale dell'iniziativa popolare in luogo dell'organo consiliare.
art. 3 l. n. 241/1990
La declaratoria di improcedibilità doveva essere adeguatamente motivata e non poteva fondarsi su un onere formale non previsto dalle fonti applicabili.
art. 25 l. n. 241/1990
La tutela specifica del diritto di accesso agli atti deve essere fatta valere in sede giurisdizionale.
art. 7, comma 8, c.p.a.
La vincolatività del parere del Consiglio di Stato non ha modificato la natura esclusivamente impugnatoria del ricorso straordinario.
legge n. 69/2009
Le modifiche relative al ricorso straordinario non hanno introdotto la possibilità di pronunce di condanna alle spese.
Massime di principio
- Quando la Costituzione riserva a un ente pubblico l'iniziativa diretta di un procedimento, ciò non impedisce che lo statuto dell'ente disciplini una fase antecedente di iniziativa popolare diretta a sollecitare l'organo competente ad assumere la deliberazione di avvio.
- In assenza di una specifica previsione statutaria o regolamentare, non può essere imposto ai cittadini promotori di un'iniziativa di democrazia diretta l'onere di redigere e allegare una bozza di deliberazione, tanto meno a pena di improcedibilità.
- L'organo amministrativo che riceve un'iniziativa popolare deve trasmetterla agli organi politico-istituzionali competenti e attivare l'istruttoria prevista dall'ordinamento dell'ente; non può dichiararla improcedibile sulla base di un requisito formale non previsto dalle fonti.
- La distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo dipende dall'esistenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi: in loro assenza, il secondo atto conferma il precedente e non fa venir meno l'interesse alla sua impugnazione.
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la domanda di condanna alle spese di giudizio è inammissibile, poiché il rimedio conserva natura impugnatoria e non contempla pronunce di condanna.
Iniziativa popolare per il referendum sul mutamento regionale della Provincia di Isernia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un comitato di cittadini contro la Provincia di Isernia. Il Comitato aveva chiesto al Consiglio provinciale di avviare la procedura referendaria prevista dall'art. 132, comma 2, Cost. per il distacco della Provincia dalla Regione Molise e la sua aggregazione alla Regione Abruzzo, sulla base dell'art. 25, comma 1, lettera e), dello Statuto provinciale.
Premesse e svolgimento della vicenda
L'istanza era corredata da una petizione sottoscritta da 5.236 cittadini e indicava il quesito referendario. Il Segretario generale della Provincia aveva dichiarato l'istanza improcedibile per la mancata allegazione di una proposta deliberativa. Successivamente aveva confermato tale posizione e aveva negato l'accesso agli atti istruttori, ritenendo che non vi fossero atti da esibire.
Il Presidente della Provincia aveva richiesto un riesame e l'Avvocatura provinciale aveva ritenuto illegittimo l'operato amministrativo, evidenziando la violazione degli obblighi partecipativi e il mancato ricorso al soccorso istruttorio. Il Segretario generale aveva tuttavia mantenuto la propria posizione. In seguito, una proposta deliberativa presentata dal Comitato era stata valutata favorevolmente, ma a condizione di qualificarla come iniziativa presidenziale e di allegare uno schema di deliberazione, escludendo quindi la natura popolare dell'iniziativa.
Questioni preliminari
Il Consiglio di Stato ha respinto l'eccezione di sopravvenuta carenza di interesse. Il successivo parere del Segretario generale, pur formalmente favorevole alla procedibilità, non costituiva una nuova determinazione: mancavano una nuova istruttoria e una nuova ponderazione degli interessi, mentre venivano sostanzialmente ribadite le ragioni della precedente improcedibilità. L'atto è stato quindi qualificato come meramente confermativo.
La Sezione ha inoltre escluso la possibilità di accogliere la domanda di condanna alle spese, poiché il ricorso straordinario è un rimedio impugnatorio a carattere demolitorio e non consente la liquidazione delle spese di giudizio.
Rapporto tra art. 132, comma 2, Cost. e iniziativa popolare statutaria
L'art. 132, comma 2, Cost. attribuisce agli enti interessati il potere di chiedere l'avvio del procedimento di distacco da una Regione e aggregazione a un'altra. La deliberazione dell'ente costituisce dunque l'atto di iniziativa diretta previsto dalla Costituzione.
Il Comitato, tuttavia, non pretendeva di attivare direttamente il procedimento costituzionale. La sua iniziativa mirava a sollecitare il Consiglio provinciale ad assumere la deliberazione di propria competenza. La relativa legittimazione non discendeva quindi direttamente dall'art. 132 Cost., ma dall'art. 25, comma 1, lettera e), dello Statuto provinciale, che riconosce a 5.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Provincia il potere di presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza consiliare.
La giurisprudenza costituzionale richiamata dal Ministero non è stata ritenuta pertinente, poiché riguardava una diversa fattispecie e non escludeva la possibilità che lo Statuto provinciale prevedesse forme di iniziativa popolare anche in relazione a procedimenti disciplinati da norme costituzionali.
Mancanza di una bozza di deliberazione
Lo Statuto provinciale demanda al Regolamento consiliare la disciplina delle modalità di presentazione delle proposte. Il Regolamento disciplina il calendario dei lavori, l'assegnazione delle proposte alle commissioni, l'espressione dei pareri e il testo base della discussione, ma non impone ai cittadini promotori di predisporre materialmente una bozza di deliberazione.
La Sezione ha ritenuto irragionevole addossare ai promotori un simile onere, soprattutto a pena di improcedibilità, perché ciò finirebbe per negare in radice la funzione delle forme di iniziativa popolare. Il contenuto essenziale dell'iniziativa era già chiaro: chiedere al Consiglio provinciale di deliberare l'avvio della procedura referendaria sul quesito indicato. La redazione tecnica dell'atto deliberativo spettava pertanto alla struttura burocratica dell'ente.
L'art. 47 del Regolamento, secondo cui il testo in discussione è quello presentato dalla Giunta o dal proponente, è stato ritenuto insufficiente a fondare l'onere contestato, poiché individua il testo base della discussione senza disciplinare la materiale redazione dell'atto.
Illegittimità della nota di improcedibilità
Il Segretario generale non aveva esercitato un potere decisionale sul merito dell'iniziativa, che spettava al Consiglio provinciale. Tuttavia, la declaratoria di improcedibilità era illegittima perché fondata su un requisito non previsto dalle fonti applicabili.
L'istanza avrebbe dovuto essere trasmessa al Presidente della Provincia e/o al Presidente del Consiglio provinciale, con l'attivazione dell'istruttoria prevista dal Regolamento: assegnazione alla commissione consiliare competente, esame della proposta, inserimento nel calendario dei lavori e successiva deliberazione del Consiglio. L'assenza di un regolamento specifico sugli istituti di iniziativa popolare rendeva ancora meno giustificabile l'imposizione di un onere formale non definito nei contenuti e nelle modalità.
La nota prot. n. 306 del 10 gennaio 2025 è stata quindi ritenuta viziata da carenza di motivazione ed eccesso di potere e ne è stato disposto l'annullamento.
Diniego di accesso e conclusione
La richiesta di annullamento della nota prot. n. 1359 dell'11 febbraio 2025 non è stata accolta, essendo priva di utilità: era ragionevole presumere che non fossero stati effettivamente compiuti atti istruttori. Inoltre, la tutela specifica del diritto di accesso avrebbe dovuto essere esercitata nelle forme giurisdizionali previste dall'art. 25 della legge n. 241/1990.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei soli limiti indicati in motivazione, con annullamento della nota prot. n. 306 del 10 gennaio 2025 e senza pronuncia sulle spese di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 6 ago 2026Parere n. 1466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 ago 2026Parere n. 1467/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 ago 2026Parere n. 1469/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 ago 2026Parere n. 1471/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 ago 2026Parere n. 1472/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 6 ago 2026Parere n. 1473/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →