Cassazione Civile, Ordinanza n. 12047/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, proposta da una dipendente con qualifica di direttore dei servizi generali e amministrativi presso un istituto scolastico, di una sanzione disciplinare del rimprovero scritto irrogata per una serie di addebiti connessi alla gestione del servizio e all’esecuzione di ordini di servizio. Il Tribunale aveva respinto l’impugnazione, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione dichiarando illegittima la sanzione, ritenendo che la contestazione e il provvedimento conclusivo fossero stati adottati dal dirigente in funzione monocratica, senza spendita della qualità di UPD e senza svolgimento dell’istruttoria dinanzi all’ufficio competente. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 55, comma 1, e 55 bis, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la sottoscrizione del provvedimento da parte del Direttore regionale, coincidente con il titolare dell’UPD, rendeva irrilevante la mancata menzione formale di tale qualità e confermava la legittimità della sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza d’appello, che aveva valorizzato la mancanza di elementi per ritenere che l’atto fosse espressione dell’UPD collegiale e aveva anche evidenziato la mancata istruttoria dinanzi all’ufficio competente. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l’interpretazione degli atti unilaterali è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici, specificamente indicati e argomentati. Sono state poste le spese a carico delle amministrazioni ricorrenti; è stata invece respinta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla controricorrente.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione decisiva della sentenza impugnata.
art. 55, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente come disposizione del sistema disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 55 bis, commi 2 e 4, d.lgs. n. 165/2001
L’ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve contestare l’addebito, istruire il procedimento e adottare l’atto conclusivo; la legittimità della sanzione richiede che tali funzioni risultino attribuite in modo univoco e chiaro all’organo procedente.
art. 55 bis, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Non richiede necessariamente l’istituzione ex novo dell’UPD né una sua individuazione espressa, purché l’organo che irroga la sanzione sia investito in modo chiaro della potestà di gestione del personale.
L’interpretazione degli atti unilaterali è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; il ricorrente deve indicare specificamente le regole violate e spiegare in cosa il giudice di merito se ne sia discostato.
Le norme sull’interpretazione del contratto si applicano agli atti unilaterali in quanto compatibili.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata respinta perché il ricorso in cassazione è temerario solo se, oltre a essere erroneo in diritto, riveli consapevolezza dell’assenza del diritto azionato o una gravissima imprudenza, imperizia o negligenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La disposizione non si applica alle amministrazioni dello Stato che sono esonerate dal materiale versamento del contributo per effetto della prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa lettura del fatto o dell’atto senza aggredire il punto decisivo della motivazione.
- Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari deve risultare individuato in modo univoco e chiaro e deve svolgere contestazione, istruttoria e irrogazione della sanzione; la mera sottoscrizione dell’atto da parte di un soggetto che rivesta anche la titolarità dell’ufficio non basta, se dagli atti non emerge che abbia operato quale organo collegiale competente.
- L’interpretazione degli atti unilaterali è questione di merito e può essere sindacata in cassazione solo denunciando specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica, con indicazione delle norme asseritamente violate e delle ragioni del loro errato impiego.
- La responsabilità aggravata per lite temeraria richiede un livello qualificato di inconsapevole o gravemente negligente resistenza/azione processuale, non essendo sufficiente la sola infondatezza giuridica della pretesa.
- Le amministrazioni dello Stato non sono tenute al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il meccanismo della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
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