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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07821/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva alla società il pagamento di contributi asseritamente dovuti in misura maggiore, contestando il corretto calcolo degli oneri contributivi in relazione all'utilizzo degli sgravi per la cd. piccola mobilità previsti dalla legge n. 223/1991. La società aveva assunto lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e sosteneva di aver legittimamente applicato gli incentivi, perché la trasformazione dei rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato era stata comunicata entro il 31 dicembre 2012, pur decorrendo l'efficacia dei contratti dal 1 gennaio 2013. Il tribunale aveva accolto l'opposizione della società e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'ente ricorrente deduceva violazione dell'art. 1, comma 114, della legge n. 190 del 2014, sostenendo che la norma agevolativa richiedeva l'assunzione entro il 31 dicembre 2012 e che non poteva estendersi a una trasformazione contrattuale con decorrenza solo dal 2 gennaio 2013. La società controricorrente eccepiva anche che si trattasse di questione nuova, ma la Corte ha ritenuto ammissibile la diversa qualificazione giuridica dei fatti già accertati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo dell'ente previdenziale e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 1, comma 114, della legge n. 190 del 2014, ciò che rileva è la stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2012, non la sua concreta attivazione successiva di pochi giorni. La trasformazione di un precedente rapporto a termine non è ostativa, se il nuovo contratto è stato concluso nel termine previsto e se la disciplina è coerente con la finalità legislativa di favorire la fuoriuscita dalle liste di mobilità e la stipula di rapporti stabili. La Corte ha inoltre confermato la condanna dell'ente ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 114, L. 190/2014

    "Ai datori di lavoro che hanno assunto fino al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' ... si applicano gli sgravi contributivi ..."

    La disposizione va interpretata nel senso che il beneficio spetta quando l'assunzione, intesa come stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia avvenuta entro il 31 dicembre 2012; non rileva che la decorrenza operativa del rapporto sia successiva di pochi giorni. La norma può ricomprendere anche la trasformazione di un rapporto preesistente, se funzionale alla stabilizzazione del lavoratore iscritto nelle liste di mobilità.

  • art. 8, comma 2, L. 223/1991

    Richiamato come base degli sgravi contributivi applicabili ai datori di lavoro che assumono lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

  • art. 25, comma 9, L. 223/1991

    Richiamato come ulteriore base normativa degli sgravi contributivi.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La Corte lo richiama per affermare che l'interpretazione della norma deve seguire criteri logico-sistematici e teleologici coerenti con la finalità della disposizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'ente previdenziale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini dell'accesso a un'agevolazione contributiva, il termine entro cui deve avvenire l'"assunzione" va riferito al momento perfezionativo del contratto, salvo diversa previsione espressa della legge, e non necessariamente alla decorrenza materiale delle prestazioni.
  • Quando una norma agevolativa è finalizzata alla stabilizzazione occupazionale o alla fuoriuscita di lavoratori da liste di mobilità, l'interpretazione deve privilegiare la ratio teleologica della disposizione, evitando letture meramente formalistiche che ne svuotino la funzione.
  • La trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato non esclude di per sé l'applicazione di un incentivo all'assunzione, se la fattispecie concreta rientra nel dato letterale e nella finalità della norma.
  • Nel giudizio di cassazione è ammissibile la diversa prospettazione giuridica dei fatti già accertati, purché non siano introdotti fatti nuovi non emersi nel contraddittorio.
  • Il riferimento all'"assunzione" in una disciplina agevolativa può comprendere il perfezionamento del contratto a tempo indeterminato anche quando l'efficacia decorra immediatamente dopo la scadenza del termine fissato dalla legge, se il differimento è minimo e non contrasta con la finalità perseguita dal legislatore.

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