Cassazione Civile, Ordinanza n. 18387/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di sette cartelle di pagamento relative a tributi di più annualità e di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria. La contribuente contestava, in particolare, l'inesistenza o comunque l'invalidità della notificazione di parte delle cartelle, effettuate via PEC, sostenendo che i file allegati avessero estensione .pdf anziché .p7m, che mancasse l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale e che non fosse ravvisabile la firma digitale; invocava inoltre la decadenza dell'Amministrazione dalla riscossione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi ritenuto nulle le notifiche via PEC per il formato del file e per la mancata attestazione di conformità, ritenendo altresì maturata la decadenza. In Cassazione gli enti ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) omessa considerazione, in appello, di una questione relativa alla mancata proposizione di motivi aggiunti da parte della contribuente dopo le produzioni documentali dell'Agente della riscossione; 2) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle via PEC, sostenendo che la cartella non richiede sottoscrizione digitale e che i formati .pdf e .p7m sono equivalenti quanto alla validità della firma digitale; 3) violazione della disciplina sulla decadenza della pretesa fiscale, deducendo che le cartelle erano state notificate nei termini di legge.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo perché inammissibile, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse confrontata con quella specifica questione e che, in ogni caso, sul punto si fosse formato un giudicato interno in primo grado, non essendo stata specificamente censurata l'omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia informatica della cartella di pagamento originariamente cartacea non deve essere necessariamente sottoscritta con firma digitale e che la cartella non richiede una sottoscrizione del funzionario, essendo sufficiente la sua riferibilità all'organo competente; inoltre ha richiamato l'equivalenza tra firma digitale CAdES e PAdES, con i relativi formati .p7m e .pdf. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge invocato dai ricorrenti
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la Corte ritiene inammissibile il motivo che pretendeva di dedurre la mancata considerazione di una questione non decisiva, poiché la sentenza di merito aveva definito la causa nel merito e sul punto si era formato giudicato interno
non può essere utilmente invocato per superare il giudicato interno formatosi in primo grado su una questione non specificamente impugnata
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la notifica della cartella di pagamento via PEC non è invalida per il solo fatto che l'allegato abbia estensione .pdf e non .p7m, purché siano rispettati i requisiti di riferibilità e validità della sottoscrizione digitale ove prevista
art. 4 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68
richiamato nella disciplina della trasmissione via PEC e delle regole tecniche di notificazione
art. 6 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68
richiamato nella disciplina della trasmissione via PEC e delle regole tecniche di notificazione
art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
richiamato a supporto della validità della notificazione e dell'efficacia della trasmissione telematica
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
la cartella di pagamento, quale atto della riscossione, non richiede la sottoscrizione del funzionario; è sufficiente che l'atto sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emissione
art. 12 decreto dirigenziale 16 aprile 2014
le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, con diverse estensioni del file allegato
art. 34 D.M. Giustizia n. 44/2011
richiamato quale base regolamentare delle regole tecniche della notificazione telematica e dell'ammissibilità delle firme digitali
Regolamento (UE) n. 910/2014
richiamato per l'equivalenza e il riconoscimento delle firme elettroniche e digitali nei formati ammessi
Decisione di esecuzione (UE) n. 1506/2015
richiamata come fonte tecnica che avvalora l'equivalenza tra i formati di firma digitale CAdES e PAdES
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento originariamente formata su supporto cartaceo, non è richiesta, in mancanza di una specifica previsione normativa, la sottoscrizione digitale dell'allegato per la sola validità della notifica.
- La cartella di pagamento non necessita della sottoscrizione autografa o digitale del funzionario, essendo sufficiente la sua inequivoca riferibilità all'organo amministrativo competente a emetterla.
- Ai fini della validità della trasmissione telematica, le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti; pertanto il formato .p7m e il formato .pdf possono entrambi essere idonei, se conformi alle regole tecniche applicabili.
- In sede di legittimità, un motivo che presupponga una questione non specificamente devoluta o coperta da giudicato interno è inammissibile.
- La censura relativa alla decadenza della pretesa fiscale può restare assorbita quando la decisione di rinvio dipenda dall'accoglimento del motivo sulla validità della notifica delle cartelle.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18370/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18371/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2024 del 05/07/2024
- ordinanza_civile · 5 lug 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 18376/2024 del 05/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →