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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18387/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di sette cartelle di pagamento relative a tributi di più annualità e di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria. La contribuente contestava, in particolare, l'inesistenza o comunque l'invalidità della notificazione di parte delle cartelle, effettuate via PEC, sostenendo che i file allegati avessero estensione .pdf anziché .p7m, che mancasse l'attestazione di conformità della copia informatica all'originale e che non fosse ravvisabile la firma digitale; invocava inoltre la decadenza dell'Amministrazione dalla riscossione. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva poi ritenuto nulle le notifiche via PEC per il formato del file e per la mancata attestazione di conformità, ritenendo altresì maturata la decadenza. In Cassazione gli enti ricorrenti hanno proposto tre motivi: 1) omessa considerazione, in appello, di una questione relativa alla mancata proposizione di motivi aggiunti da parte della contribuente dopo le produzioni documentali dell'Agente della riscossione; 2) violazione delle norme sulla notifica delle cartelle via PEC, sostenendo che la cartella non richiede sottoscrizione digitale e che i formati .pdf e .p7m sono equivalenti quanto alla validità della firma digitale; 3) violazione della disciplina sulla decadenza della pretesa fiscale, deducendo che le cartelle erano state notificate nei termini di legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo perché inammissibile, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse confrontata con quella specifica questione e che, in ogni caso, sul punto si fosse formato un giudicato interno in primo grado, non essendo stata specificamente censurata l'omessa pronuncia. Ha invece accolto il secondo motivo: ha affermato che, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia informatica della cartella di pagamento originariamente cartacea non deve essere necessariamente sottoscritta con firma digitale e che la cartella non richiede una sottoscrizione del funzionario, essendo sufficiente la sua riferibilità all'organo competente; inoltre ha richiamato l'equivalenza tra firma digitale CAdES e PAdES, con i relativi formati .p7m e .pdf. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge invocato dai ricorrenti

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la Corte ritiene inammissibile il motivo che pretendeva di dedurre la mancata considerazione di una questione non decisiva, poiché la sentenza di merito aveva definito la causa nel merito e sul punto si era formato giudicato interno

  • art. 112 c.p.c.

    non può essere utilmente invocato per superare il giudicato interno formatosi in primo grado su una questione non specificamente impugnata

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la notifica della cartella di pagamento via PEC non è invalida per il solo fatto che l'allegato abbia estensione .pdf e non .p7m, purché siano rispettati i requisiti di riferibilità e validità della sottoscrizione digitale ove prevista

  • art. 4 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68

    richiamato nella disciplina della trasmissione via PEC e delle regole tecniche di notificazione

  • art. 6 d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68

    richiamato nella disciplina della trasmissione via PEC e delle regole tecniche di notificazione

  • art. 48 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    richiamato a supporto della validità della notificazione e dell'efficacia della trasmissione telematica

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la cartella di pagamento, quale atto della riscossione, non richiede la sottoscrizione del funzionario; è sufficiente che l'atto sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emissione

  • art. 12 decreto dirigenziale 16 aprile 2014

    le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti, con diverse estensioni del file allegato

  • art. 34 D.M. Giustizia n. 44/2011

    richiamato quale base regolamentare delle regole tecniche della notificazione telematica e dell'ammissibilità delle firme digitali

  • Regolamento (UE) n. 910/2014

    richiamato per l'equivalenza e il riconoscimento delle firme elettroniche e digitali nei formati ammessi

  • Decisione di esecuzione (UE) n. 1506/2015

    richiamata come fonte tecnica che avvalora l'equivalenza tra i formati di firma digitale CAdES e PAdES

Massime di principio

  • Nella notificazione a mezzo PEC di una cartella di pagamento originariamente formata su supporto cartaceo, non è richiesta, in mancanza di una specifica previsione normativa, la sottoscrizione digitale dell'allegato per la sola validità della notifica.
  • La cartella di pagamento non necessita della sottoscrizione autografa o digitale del funzionario, essendo sufficiente la sua inequivoca riferibilità all'organo amministrativo competente a emetterla.
  • Ai fini della validità della trasmissione telematica, le firme digitali CAdES e PAdES sono equivalenti; pertanto il formato .p7m e il formato .pdf possono entrambi essere idonei, se conformi alle regole tecniche applicabili.
  • In sede di legittimità, un motivo che presupponga una questione non specificamente devoluta o coperta da giudicato interno è inammissibile.
  • La censura relativa alla decadenza della pretesa fiscale può restare assorbita quando la decisione di rinvio dipenda dall'accoglimento del motivo sulla validità della notifica delle cartelle.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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