Cassazione Civile, Ordinanza n. 25782/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento penale per appropriazione indebita di somme riferite a operazioni commerciali tra una società di capitali e un’impresa individuale riconducibile all’imputato. Il giudice penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, ma aveva confermato le statuizioni civili; la Cassazione aveva poi annullato tali statuizioni e rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p. Nel giudizio civile di rinvio la Corte d’appello ha ritenuto provata una condotta appropriativa consistente nell’anticipazione di pagamenti ai fornitori con carta personale, nella successiva contabilizzazione dei pagamenti come effettuati in contanti e nel prelievo dalla cassa sociale di somme corrispondenti, con danno per la società pari all’importo non realmente presente in cassa, poi ridotto della provvisionale già versata. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi: 1) difetto di legittimazione attiva del soggetto persona fisica che aveva agito in proprio; 2) insussistenza di alcun credito della società e della persona fisica verso il ricorrente e travisamento delle prove; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. per assenza dell’elemento oggettivo dell’illecito e per mancata prova dell’appropriazione; 4) omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudice civile avrebbe dovuto rivalutare autonomamente le prove e che mancava prova rigorosa del danno; 5) censura sulle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili il secondo, il terzo, il quarto e il quinto, rilevando che la motivazione della corte di merito non era apparente e che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’appello quanto alla legittimazione del soggetto che si era costituito parte civile nel processo penale e, soprattutto, ha giudicato inammissibili le doglianze che contestavano l’accertamento del fatto illecito e del danno, perché volte a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio. È stata inoltre confermata l’inammissibilità della censura sulle spese, formulata come mero "non motivo". Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il rinvio disposto dalla Cassazione sulle statuizioni civili penali conduce alla riassunzione dinanzi al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Le censure di nullità devono investire reali vizi processuali o motivazionali, non una richiesta di nuova valutazione del merito.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
La Corte richiama la legittimazione ad agire come condizione dell’azione, distinta dalla fondatezza nel merito.
La sua violazione non può essere utilizzata per ottenere una rilettura del materiale probatorio quando il giudice di merito abbia motivatamente valutato le prove.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
Il "fatto" omesso ai fini del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. deve essere un fatto storico principale o secondario, dotato di decisività e oggetto di discussione tra le parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., la parte che si era costituita parte civile nel processo penale conserva la legittimazione a riassumere la causa davanti al giudice civile competente.
- La persona fisica che abbia subito un pregiudizio diretto e autonomamente apprezzabile, anche in relazione alla propria sfera patrimoniale o personale, può agire per il risarcimento pur quando il danno immediato sia riferibile a una società.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non è consentito denunciare la mera insufficienza della motivazione o ottenere una rivalutazione del merito.
- L’accertamento dei fatti e la scelta delle prove ritenute più idonee spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non apparente.
- Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando sia formulata in modo generico e presupponga l’accoglimento di motivi di ricorso che risultano invece infondati o inammissibili.
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