Cassazione Civile, Ordinanza n. 23057/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi ai sensi dell'art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d'imposta 2007 e 2008, fondati su accertamento sintetico connesso all'attività di parrucchiere svolta dal contribuente. In primo e secondo grado gli accertamenti erano stati in parte confermati, con rideterminazione del reddito imponibile. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel corso del giudizio ha poi rappresentato di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, producendo la relativa documentazione di domanda, pagamento e quietanze. Anche l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione sul fatto sopravvenuto, confermando l'intervenuta cessazione della materia del contendere e chiedendo l'estinzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, ritenendo definibile la controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, in presenza del pagamento di quanto dovuto e della documentazione attestante l'adempimento al piano di definizione agevolata con riferimento ai tributi oggetto degli avvisi di accertamento. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, richiamando la natura della procedura di definizione agevolata, e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
Norma posta a base degli avvisi di accertamento sintetico oggetto della lite.
art. 6, comma 2, d.l. n. 193 del 2016
La Corte la considera base della definizione agevolata idonea a determinare la cessazione della materia del contendere, previo pagamento di quanto dovuto.
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 convertito in l. n. 225 del 2016
La controversia è dichiarata estinguibile per adesione alla definizione agevolata e pagamento integrale degli importi richiesti.
art. 360 bis 1 cod. proc. civ.
Richiamato solo per la memoria depositata dalla parte ricorrente dopo il contraddittorio sul fatto sopravvenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude che sussistano i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito a una procedura di definizione agevolata prevista dalla legge e di avere integralmente pagato quanto dovuto per i tributi oggetto del giudizio, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- Ai fini dell'estinzione per definizione agevolata è rilevante la documentazione attestante la domanda di adesione, i pagamenti effettuati e le quietanze o altri riscontri dell'avvenuto azzeramento del debito iscritto a ruolo.
- La definizione agevolata comporta normalmente la compensazione delle spese di lite, per la natura transattiva e satisfattiva dell'istituto.
- In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere non sussiste, in tale contesto, l'obbligo di versare il doppio contributo unificato.
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