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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13509/2024 del 15/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento fondato su incongruenze tra i movimenti bancari della contribuente e i redditi dichiarati, con particolare riferimento a versamenti e prelevamenti su conti correnti personali e su un conto cointestato con il marito. In primo grado la CTP aveva annullato in parte la ripresa fiscale, escludendo i prelevamenti in quanto la contribuente era professionista, escludendo inoltre le operazioni sul conto cointestato e detraendo le somme già dichiarate. La CTR aveva poi riformato parzialmente la decisione, ritenendo tassabili parte dei versamenti sul conto cointestato e ritenendo invece che le operazioni sui conti personali fossero già ricomprese nei compensi dichiarati, poiché le fatture emesse avevano trovato riscontro nei versamenti sui conti personali. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 32, 38 e 51 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 6 TUIR e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato all'Ufficio la prova che i versamenti non fossero già annotati nelle scritture contabili, mentre l'onere corretto sarebbe solo quello di allegare le operazioni bancarie, gravando invece sul contribuente la prova analitica della loro irrilevanza fiscale o della non riferibilità a operazioni imponibili; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo, escludendo la motivazione apparente, poiché il ragionamento della CTR sulle movimentazioni dei conti personali era comprensibile e fondato sul ritenuto mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'Ufficio, a fronte della produzione di fatture da parte della contribuente. Ha invece accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva erroneamente posto a carico dell'Amministrazione finanziaria la prova che i versamenti ripresi fossero già ricompresi nelle scritture contabili e nei compensi dichiarati. La Corte ha ribadito che, per i versamenti sui conti correnti del professionista o lavoratore autonomo, la presunzione legale dell'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 permane e il contribuente è tenuto a dimostrare in modo analitico l'estraneità di ciascun movimento ai fatti imponibili; la limitazione derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 riguarda i soli prelevamenti. Conseguentemente la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    La presunzione legale bancaria resta operante per i versamenti sui conti correnti del professionista o lavoratore autonomo; il contribuente deve fornire prova analitica della non imponibilità dei singoli movimenti. La limitazione introdotta dalla giurisprudenza costituzionale riguarda solo i prelevamenti.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata nell'ambito dell'accertamento del reddito del contribuente.

  • art. 51 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata nell'ambito dell'accertamento del reddito del contribuente.

  • art. 6 TUIR

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro normativo della tassazione dei redditi.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in contrasto con la regolazione della presunzione legale bancaria invocata dall'Ufficio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in contrasto con la regolazione della presunzione legale bancaria invocata dall'Ufficio.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente.

Massime di principio

  • In tema di accertamento fiscale fondato su indagini bancarie, l'Amministrazione assolve il proprio onere probatorio producendo i dati risultanti dai conti correnti; ciò determina l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
  • Per i versamenti sui conti correnti di professionisti e lavoratori autonomi permane la presunzione di imponibilità prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, con conseguente necessità per il contribuente di fornire prova analitica della estraneità di ogni singola movimentazione a fatti imponibili.
  • La sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014 ha inciso solo sulla presunzione relativa ai prelevamenti dei professionisti, non anche sui versamenti.
  • Non integra motivazione apparente la decisione che espliciti, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito dal giudice di merito e renda comprensibile la ragione del decisum.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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