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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33793/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento e un atto di irrogazione sanzioni relativi all'anno d'imposta 2005, emessi sul presupposto che egli fosse residente fiscalmente in Italia e avesse omesso sia la dichiarazione di redditi sia la compilazione del quadro RW. Contestava, in particolare, di avere avuto in Italia il centro degli interessi vitali e la dimora abituale per oltre 183 giorni nel 2005, sostenendo che la residenza fosse stata trasferita in Italia solo nel 2008 e che gli elementi valorizzati dall'Ufficio non fossero decisivi. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la CTR aveva invece accolto l'impugnazione dell'Ufficio. In cassazione il contribuente proponeva cinque motivi: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'avviso per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni dalla consegna del PVC, con violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000; 2) violazione degli artt. 2697 e 43 c.c. e dell'art. 2, comma 2, TUIR, per errata distribuzione dell'onere probatorio sulla residenza fiscale e sulla permanenza in Italia oltre 183 giorni; 3) omesso esame di documenti decisivi idonei a dimostrare il centro degli interessi in Norvegia; 4) violazione dell'art. 4 della Convenzione Italia-Norvegia contro le doppie imposizioni; 5) omessa pronuncia sulle sanzioni, ritenute non applicabili per abrogazione della norma.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sul quinto motivo, perché l'Ufficio aveva sgravato in autotutela le sanzioni. Quanto al merito dell'avviso di accertamento, ha accolto il primo motivo ritenendo sussistente il vizio di omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di nullità per mancato rispetto del termine dilatorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. La Corte ha osservato che il mero sopravvenire della decadenza dall'azione accertativa non integra, di per sé, una ragione di urgenza idonea a derogare al termine. Tuttavia, poiché la disciplina del contraddittorio preventivo dipende dal tipo e dal luogo dell'attività ispettiva concretamente svolta, e tale accertamento di fatto non era stato compiuto dalla CTR, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana per nuovo esame e per la regolazione delle spese. I motivi dal secondo al quarto sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la sentenza di merito deve pronunciarsi su tutte le eccezioni e domande ritualmente introdotte; l'omissione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    consente di censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova sulla residenza fiscale.

  • art. 43 c.c.

    richiamato dal ricorrente per la nozione di domicilio e dimora abituale ai fini della residenza.

  • art. 2, comma 2, D.P.R. 917 del 1986

    norma evocata per i criteri di residenza fiscale delle persone fisiche.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti.

  • art. 4 Convenzione Italia-Norvegia contro le doppie imposizioni

    evocata per individuare il criterio convenzionale di residenza fiscale in caso di conflitto tra Stati.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    il termine dilatorio di 60 giorni opera per gli avvisi conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche nei locali indicati dalla norma; la mera imminenza della decadenza non costituisce di per sé urgenza.

  • art. 12, comma 1, L. 212/2000

    delimita l'ambito applicativo del comma 7 alle attività di accesso, ispezione e verifica nei locali destinati all'esercizio di attività economiche o professionali.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia su un'eccezione ritualmente proposta e potenzialmente decisiva integra vizio di nullità della sentenza deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., quando non sia ravvisabile un rigetto implicito chiaramente desumibile dalla motivazione.
  • Il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, L. 212/2000 non può essere superato invocando in modo automatico la prossimità della decadenza del potere di accertamento, poiché l'urgenza deve essere concretamente dimostrata.
  • La verifica dell'operatività del contraddittorio preventivo richiede di accertare in concreto natura e luogo dell'attività ispettiva svolta; tale accertamento, se mancante, impone il rinvio al giudice di merito.
  • Le censure di violazione delle regole sulla residenza fiscale e sulla convenzione contro le doppie imposizioni restano assorbite quando l'annullamento della sentenza dipende da un vizio processuale preliminare che richiede un nuovo esame di fatto.
  • Quando le sanzioni vengono annullate in autotutela dall'amministrazione, il giudizio su di esse diventa improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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