Cassazione Civile, Ordinanza n. 34142/2025 del 26/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, tramite cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, di un credito d'imposta indicato dalla società contribuente per investimenti in aree svantaggiate del Mezzogiorno e riportato all'anno d'imposta 2009, credito che l'Ufficio riteneva indebitamente utilizzato in compensazione. L'Amministrazione disconosceva il maggior credito, recuperava l'importo, applicava interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto solo in parte, ritenendosi necessaria la procedura di cui all'art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973; in appello l'Ufficio sosteneva invece la legittimità del controllo automatizzato ex art. 36-bis, mentre la contribuente insisteva per la necessità di un accertamento ex art. 41-bis del medesimo d.P.R. La Commissione regionale aveva rigettato entrambi gli appelli. In cassazione l'Agenzia ha dedotto due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserita mancata spiegazione delle ragioni per cui non sarebbe stato possibile il recupero del credito mediante art. 36-bis; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, assumendo che l'Ufficio potesse ridurre in sede di controllo automatico gli importi non dovuti. La contribuente ha resistito con controricorso, eccependo altresì la tardività del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica effettuata il 2 settembre 2024. Ha poi rigettato il primo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente a superare il "minimo costituzionale" e a rendere comprensibile la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo legittimo, in una fattispecie di controllo cartolare basato sui dati dichiarativi e sull'anagrafe tributaria, il recupero del credito d'imposta tramite controllo automatizzato ex art. 36-bis, senza necessità della procedura ex art. 36-ter o di preventiva comunicazione di irregolarità. Ne è conseguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il recupero del credito d'imposta quando il controllo ha natura cartolare e si fonda su un riscontro obiettivo dei dati formali della dichiarazione e dell'anagrafe tributaria, senza valutazioni discrezionali.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Richiama una procedura diversa, ritenuta non necessaria nella fattispecie quando il disconoscimento del credito è effettuabile con controllo automatizzato cartolare.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
Evocato dalla contribuente come procedura accertativa necessaria, ma non ritenuto applicabile dalla Corte nella vicenda.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata a sostegno della legittimità del controllo automatizzato e del recupero degli importi non dovuti.
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte vi fondi una distinta ratio decisoria rispetto alla legittimità del controllo automatizzato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è assente o meramente apparente, tale da non consentire il controllo del ragionamento decisorio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione al requisito della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di violazione di legge in tema di controllo automatizzato del credito d'imposta.
art. 327 c.p.c.
Richiamato nel ragionamento sulla disciplina dei termini di impugnazione e sulla sospensione feriale.
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Evocato quale disciplina speciale di proroga/sospensione dei termini nel contenzioso fiscale.
Massime di principio
- La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il giudice di merito ometta del tutto di indicare gli elementi fondanti della decisione o li enunci in modo meramente assertivo, senza una minima disamina logico-giuridica; se la motivazione consente di comprendere la ratio decidendi, il vizio non sussiste.
- Nel contenzioso tributario, il controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è legittimo anche per il recupero di un credito d'imposta quando il disconoscimento deriva da un riscontro cartolare sui dati della dichiarazione e dell'anagrafe tributaria e non richiede valutazioni complesse o accertamenti sostanziali.
- Quando il termine di impugnazione è prorogato da una disciplina speciale e la scadenza effettiva cade nel periodo di sospensione feriale, il termine va ulteriormente differito secondo le regole ordinarie sulla sospensione feriale.
- La preventiva procedura più articolata di controllo o accertamento non è necessaria se la pretesa fiscale si fonda esclusivamente su elementi documentali e formali già emergenti dagli atti del contribuente e dalle banche dati dell'Amministrazione.
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