Parere n. 1315/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario con istanza di sospensione proposto dalla signora Emma Pilotto contro il Comune di Grancona, nei confronti dei signori Armando Crestani e Alessandra Giuriolo per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione prot.n.2453-Reg.Ord. n.16 del 3 agosto 2012.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'ordinanza di demolizione prot. n. 2453-Reg. Ord. n. 16 del 3 agosto 2012 relativa a un manufatto ad uso bagno
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di demolizione sostenendo che il manufatto fosse stato realizzato anteriormente al 1970, prima dell'adozione dello strumento urbanistico comunale e dell'imposizione del vincolo paesaggistico, e che tale circostanza risultasse da dichiarazioni testimoniali raccolte in un separato giudizio civile. Ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, nonché carenza di istruttoria, incongruità della ponderazione e insufficienza della motivazione. Ha inoltre chiesto la sospensione dell'ordinanza, sostenuta da mere formule di stile.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. Dagli atti risultava che il manufatto, destinato a bagno, era stato realizzato senza titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo forestale-idrogeologico e ambientale-paesaggistico. La ricorrente non ha provato che l'opera, nella sua attuale consistenza, fosse stata realizzata nel 1970. In ogni caso, anche assumendo tale data come dimostrata, la costruzione avrebbe richiesto la licenza edilizia prevista dall'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967; inoltre, i vincoli di tutela delle bellezze naturali e idrogeologici erano già previsti dal d.lgs. n. 1497 del 1939 e dal R.D. n. 3267 del 1923. Sono state respinte anche le censure procedimentali: il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento in più occasioni, consentendo alla ricorrente di partecipare e presentare documenti e memorie, e aveva svolto sopralluoghi e ulteriori attività istruttorie. L'ordinanza di demolizione di opere abusive è un atto vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso, e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia. Il decorso del tempo non rende illegittimo l'esercizio del potere repressivo. L'istanza cautelare è stata assorbita.
Osservazioni
Violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e data di realizzazione dell'opera
La ricorrente non ha fornito la prova che il manufatto, nella sua attuale consistenza, fosse stato realizzato nel 1970. Anche qualora tale circostanza fosse stata dimostrata, l'opera avrebbe comunque richiesto la licenza edilizia prevista dall'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967.
Vincoli paesaggistici e idrogeologici
La tutela delle bellezze naturali e i vincoli idrogeologici risultavano già previsti, rispettivamente, dal d.lgs. n. 1497 del 1939 e dal R.D. n. 3267 del 1923; non è quindi fondata la tesi secondo cui l'assenza del vincolo paesaggistico prima della legge n. 431 del 1985 avrebbe escluso l'abusività dell'opera.
Violazione dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990
La censura è infondata perché il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento repressivo in più occasioni, garantendo alla ricorrente la partecipazione procedimentale e la possibilità di presentare documenti e memorie.
Carenza di istruttoria e difetto di motivazione
Le doglianze sono infondate: l'Ufficio tecnico aveva effettuato diversi sopralluoghi, adottato precedenti provvedimenti repressivi e valutato la documentazione e le memorie delle parti. L'ordinanza di demolizione è sufficientemente motivata mediante la descrizione dell'opera abusiva e l'individuazione delle violazioni accertate; non occorre una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, né il decorso del tempo impedisce l'esercizio del potere repressivo.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata dalla ricorrente, ma il Consiglio di Stato ritiene comunque accertata l'assenza del titolo abilitativo e conferma la legittimità dell'esercizio del potere repressivo.
Anche per una costruzione realizzata nel 1970 sarebbe stata necessaria la licenza edilizia comunale.
art. 10 legge n. 765/1967
Ha modificato l'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, estendendo l'obbligo della licenza edilizia.
La sua violazione è esclusa poiché l'amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento e consentito la partecipazione dell'interessata.
d.lgs. n. 1497/1939
È richiamato quale fonte già vigente della protezione delle bellezze naturali.
R.D. n. 3267/1923
È richiamato quale fonte già vigente dei vincoli idrogeologici.
È richiamato in relazione al vincolo ambientale-paesaggistico gravante sull'area.
Il potere di demolizione per opere prive di titolo è esercitato quale potere vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di un'opera edilizia realizzata in assenza di valido titolo abilitativo ha natura vincolata e si fonda sull'accertamento dell'abuso, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto, già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia.
- Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione né preclude l'esercizio, anche tardivo, del potere repressivo.
- Un'ordinanza di demolizione è adeguatamente motivata quando descrive l'opera abusiva sotto il profilo morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate.
- La realizzazione di un manufatto nel 1970 non escludeva di per sé la necessità del titolo edilizio, poiché già l'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967, imponeva la licenza edilizia.
- La partecipazione procedimentale è assicurata quando l'amministrazione comunica l'avvio del procedimento e consente all'interessato di presentare documenti e memorie, anche nell'ambito di un'attività repressiva preceduta da sopralluoghi e ulteriori accertamenti.
Impugnazione dell'ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una comproprietaria contro il Comune di Grancona per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 16 del 3 agosto 2012, relativa a un manufatto ad uso bagno realizzato su una corte in comproprietà. Il manufatto, di dimensioni indicate negli atti, era stato accertato dall'Ufficio tecnico comunale come realizzato senza titolo abilitativo in area sottoposta a vincolo forestale-idrogeologico e ambientale-paesaggistico.
Premesse procedimentali
L'accertamento era stato preceduto da segnalazioni di irregolarità, sopralluoghi e precedenti ordinanze di demolizione, alcune successivamente revocate e una parzialmente eseguita dalla ricorrente. Il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento repressivo alla ricorrente e agli altri comproprietari in momenti successivi, consentendo il deposito di documenti e memorie.
La ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, oltre a carenza di istruttoria, incongruità della ponderazione e insufficienza della motivazione. Ha sostenuto che il manufatto fosse stato realizzato prima del 1970, quando il Comune non disponeva ancora di uno strumento urbanistico, e che il vincolo paesaggistico fosse stato imposto soltanto con la legge n. 431 del 1985.
Valutazione sulla data di realizzazione e sui titoli necessari
Il Consiglio di Stato ha rilevato che non era stata fornita la prova che il manufatto, nella sua attuale consistenza, fosse stato realizzato nel 1970. Le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di un separato giudizio civile non sono state ritenute sufficienti a dimostrare tale circostanza.
In ogni caso, anche assumendo come provata la realizzazione nel 1970, l'opera avrebbe dovuto essere preceduta dalla licenza edilizia prevista dall'art. 31 della legge n. 1150 del 1942, come modificato dall'art. 10 della legge n. 765 del 1967. È stata inoltre esclusa la rilevanza della tesi relativa alla successiva imposizione del vincolo paesaggistico, poiché la protezione delle bellezze naturali era già prevista dal d.lgs. n. 1497 del 1939 e i vincoli idrogeologici dal R.D. n. 3267 del 1923.
Partecipazione, istruttoria e motivazione
La censura relativa all'art. 10 della legge n. 241 del 1990 è stata respinta. Il Comune aveva comunicato l'avvio del procedimento repressivo in più occasioni e aveva consentito alla ricorrente, anche con l'assistenza del proprio legale, di partecipare e presentare le proprie osservazioni.
Sono state respinte anche le doglianze di carenza di istruttoria e difetto di motivazione. L'amministrazione aveva effettuato diversi sopralluoghi, adottato precedenti provvedimenti repressivi e valutato la documentazione e le memorie presentate dalle parti.
Natura vincolata del potere repressivo
Il Consiglio di Stato ha ribadito che l'ordine di demolizione di opere realizzate in assenza di valido titolo abilitativo è un atto vincolato, fondato sul solo accertamento dell'abuso. Non è quindi necessaria una motivazione specifica sull'interesse pubblico concreto, poiché l'interesse al ripristino della legalità urbanistico-edilizia è già definito dal legislatore.
Il mero decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso non incide sulla legittimità dell'ordinanza e non impedisce l'esercizio tardivo del potere repressivo. L'ordinanza è adeguatamente motivata quando descrive l'opera sotto i profili morfologico, costruttivo, dimensionale e ubicativo e individua le violazioni accertate. Il parere richiama, sul punto, Cons. Stato, Sez. II, 9 dicembre 2025, n. 9688, e Cons. Stato, Sez. VII, 17 luglio 2025, n. 6301.
Conclusioni
La Sezione ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. L'istanza di sospensione è stata assorbita, non risultando sostenuta da elementi specifici ma da mere formule di stile.
Come è indicizzato
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