Cassazione Penale, Sentenza n. 29002/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale e con condanna confermata in appello a mesi sette di reclusione per i reati di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, oltraggio a pubblico ufficiale e resistenza a pubblico ufficiale, riuniti in continuazione e con riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Ha contestato: la sussistenza del reato di cui all'art. 651 c.p., sostenendo che la richiesta degli operanti fosse limitata all'esibizione del documento e che poi avesse comunque fornito le generalità; il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ritenendo la motivazione fondata solo sui precedenti e non su una valutazione complessiva della condotta; la configurabilità dell'oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p., per mancanza della percezione dell'offesa da parte di almeno due persone estranee alla P.A.; la configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., per insussistenza di una minaccia idonea, essendo la frase pronunciata neutra e non concretamente coattiva; la revoca della sospensione condizionale della pena, ritenuta disposta in modo automatico e senza nuova valutazione prognostica; infine, l'omessa liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di appello, che la Corte territoriale aveva ritenuto tardiva applicando il termine di cinque giorni dell'art. 598-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel complesso, ma lo ha accolto limitatamente al sesto motivo. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo in relazione al capo concernente l'omessa liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, affinché provveda su tale richiesta. Tutti gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
Norme richiamate
Il reato si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale; è irrilevante che le generalità siano poi rese successivamente o che l'identità sia comunque accertabile.
La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta, valutata complessivamente, riveli abitualità o la commissione di più reati della stessa indole; non rileva la tenuità dei singoli segmenti del fatto plurimo.
Per l'integrazione dell'oltraggio è necessario che l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale avvenga alla presenza di almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione o comunque presenti non per ragioni di ufficio connesse al fatto.
Per la resistenza o minaccia a pubblico ufficiale è sufficiente anche una minaccia indiretta o moralmente coattiva, purché idonea a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.
La revoca obbligatoria della sospensione condizionale è legittima se ricorrono i presupposti di legge, senza necessità di una nuova prognosi rieducativa.
La revoca facoltativa della sospensione condizionale richiede specifica devoluzione con i motivi di appello; in mancanza la doglianza è inammissibile per difetto devolutivo.
La scansione temporale prevista per motivi nuovi e memorie di replica nel giudizio di appello riguarda il contraddittorio cartolare sulla regiudicanda e non si applica alla richiesta di liquidazione dei compensi del difensore.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato avviene con decreto autonomo e non è soggetta al termine di cinque giorni dell'art. 598-bis c.p.p.
art. 83 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La richiesta di liquidazione non è soggetta a decadenza per tardività; il termine previsto per il decreto ha funzione acceleratoria e non preclude la decisione anche dopo la definizione della fase processuale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Nel giudizio di legittimità il travisamento della prova è deducibile solo con specifica indicazione del dato probatorio travisato, nei limiti consentiti dalla doppia conforme.
Il termine per memorie e produzioni nel giudizio camerale di legittimità rileva per il contraddittorio processuale e non per la richiesta di liquidazione dei compensi del difensore.
La norma è richiamata solo per escluderne la pertinenza rispetto alla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
È richiamato solo nel ragionamento sulle spese di parte civile e non come base per la liquidazione del compenso del difensore patrocinato.
art. 110 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, distinta dal compenso del difensore dell'imputato.
Massime di principio
- Il reato di rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale è integrato dal mero rifiuto, anche se temporaneo, di fornire le generalità al pubblico ufficiale che le richieda nell'esercizio delle sue funzioni; la successiva collaborazione non elimina la consumazione del reato.
- La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la condotta, considerata nel suo complesso, presenti abitualità o si inserisca in una pluralità di violazioni della stessa indole; non basta isolare singoli segmenti di modesta offensività.
- Per integrare l'oltraggio a pubblico ufficiale occorre che l'offesa sia percepita da almeno due persone estranee alla pubblica amministrazione, non essendo sufficiente la presenza di soli soggetti che assistano al fatto per ragioni d'ufficio.
- La resistenza o minaccia a pubblico ufficiale può essere realizzata anche mediante espressioni indirette o allusive, purché siano concretamente idonee a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale.
- Nel giudizio di legittimità, soprattutto in presenza di doppia conforme, la censura di travisamento della prova è ammissibile solo se è indicato in modo specifico il dato probatorio decisivo asseritamente travisato e il vizio introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
- La richiesta di liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato ha natura autonoma rispetto agli atti del contraddittorio sulla regiudicanda e non è soggetta al termine di cinque giorni previsto per memorie di replica nel giudizio di appello; il termine dell'art. 83 d.P.R. n. 115/2002 ha funzione acceleratoria e non decadenziale.
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