Cassazione Civile, Ordinanza n. 27409/2021 del 08/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta nel 2009 da un'avvocata. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo decisivo che il reddito IRPEF dell'anno fosse inferiore a 5.000 euro e che, per i lavoratori autonomi sotto tale soglia, operasse una deroga al principio di universalizzazione della copertura assicurativa. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme richiamate, sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di verificare il presupposto decisivo dell'abitualità dell'esercizio della professione di avvocato, presupposto che rende obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata indipendentemente dal reddito inferiore a 5.000 euro; il limite reddituale sarebbe rilevante solo per attività autonome occasionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il criterio decisivo non è la soglia di reddito in sé, ma l'accertamento in fatto se l'attività professionale sia stata svolta in modo abituale oppure occasionale. Poiché la Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo solo per il fatto che il reddito dell'anno era inferiore a 5.000 euro, senza verificare preliminarmente l'abitualità dell'attività libero-professionale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, della professione; il dato reddituale inferiore a 5.000 euro non esclude di per sé l'obbligo se l'attività è abituale.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato dall'INPS a sostegno della disciplina contributiva applicabile ai lavoratori autonomi e della corretta individuazione dei presupposti dell'obbligo di iscrizione.
Richiamato quale norma pertinente alla professione forense e al regime previdenziale del professionista iscritto all'albo.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Richiamato dalla parte ricorrente nel quadro normativo sulla contribuzione alla Gestione separata.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende anzitutto dall'esercizio abituale della professione che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di euro 5.000 non è un criterio autonomo e decisivo per escludere la contribuzione quando l'attività è abituale; essa rileva solo come indice, o per l'attività autonoma occasionale, non come deroga generale.
- L'abitualità dell'esercizio professionale è un accertamento di fatto che deve essere compiuto dal giudice di merito sulla base di tutti gli elementi indiziari disponibili, senza attribuire efficacia dirimente a un solo dato isolato.
- Tra gli indizi dell'abitualità o occasionalità possono rilevare l'iscrizione all'albo, la partita IVA, l'organizzazione del professionista e, in senso contrario, il livello del reddito annuale, ma nessuno di tali elementi è di per sé conclusivo.
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