Cassazione Civile, Ordinanza n. 11156/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice addetta all'assistenza domiciliare di una persona anziana, a seguito dell'addebito di aver ricevuto una somma di denaro dall'assistita. La Corte d'appello aveva già ritenuto accertati i fatti materiali contestati, ma aveva escluso un dolo della dipendente e aveva giudicato sproporzionata la sanzione espulsiva, applicando la tutela prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 con declaratoria di estinzione del rapporto e condanna dell'azienda al pagamento di 15 mensilità. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2119, 2104, 2105, 1175, 1176, 1375 c.c., dell'art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015, dell'art. 42 del CCNL cooperative sociali, dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente la condotta della lavoratrice, la quale avrebbe restituito le somme solo dopo la contestazione disciplinare e avrebbe insistito affinché l'assistita chiarisse l'accaduto all'assistente sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che il giudizio sulla proporzionalità tra condotta e licenziamento disciplinare è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, perplessa o giuridicamente viziata, oppure per omesso esame di un fatto decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriori conseguenze in punto di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Definisce la giusta causa come fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; la sua applicazione concreta è rimessa al giudice di merito.
Richiamato dalla ricorrente come parametro degli obblighi del lavoratore.
Richiamato dalla ricorrente come parametro degli obblighi di fedeltà del lavoratore.
Richiamato dalla ricorrente quale criterio di correttezza nell'adempimento.
Richiamato dalla ricorrente quale criterio di diligenza nell'adempimento.
Richiamato dalla ricorrente quale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015
Applicato dalla Corte territoriale per la tutela indennitaria conseguente alla ritenuta sproporzione del licenziamento disciplinare.
art. 42 CCNL settore Cooperative sociali
Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che le previsioni collettive sulle ipotesi di licenziamento in tronco hanno valore esemplificativo e non vincolano il giudice nella qualificazione della giusta causa.
Richiamato dalla ricorrente come norma procedurale disciplinare.
Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza tendeva in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.
Richiamato per affermare che la valutazione della gravità dell'inadempimento nel licenziamento disciplinare è più intensa rispetto alla regola della non scarsa importanza dell'inadempimento.
Richiamato per ribadire che il licenziamento è giustificato solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.
Base della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: l'individuazione delle fonti di convincimento, la loro attendibilità e la scelta degli elementi probatori rilevanti spettano al giudice di merito.
- Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento è devoluto al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale estremo o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
- La nozione legale di giusta causa di licenziamento è una clausola generale che richiede integrazione interpretativa, ma l'applicazione concreta dei criteri integrativi al caso specifico costituisce apprezzamento di fatto non censurabile se sorretto da motivazione plausibile.
- Le previsioni dei contratti collettivi che elencano ipotesi di licenziamento in tronco hanno valore meramente esemplificativo e non impediscono al giudice di verificare autonomamente se un comportamento del lavoratore abbia inciso in modo grave sul vincolo fiduciario.
- Ai fini della giustificazione del licenziamento disciplinare, la gravità dell'inadempimento va valutata in concreto e in senso accentuativo rispetto alla soglia della non scarsa importanza, richiedendo un inadempimento notevole o tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.
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