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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11156/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice addetta all'assistenza domiciliare di una persona anziana, a seguito dell'addebito di aver ricevuto una somma di denaro dall'assistita. La Corte d'appello aveva già ritenuto accertati i fatti materiali contestati, ma aveva escluso un dolo della dipendente e aveva giudicato sproporzionata la sanzione espulsiva, applicando la tutela prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 con declaratoria di estinzione del rapporto e condanna dell'azienda al pagamento di 15 mensilità. La società ricorrente ha impugnato la sentenza con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 2119, 2104, 2105, 1175, 1176, 1375 c.c., dell'art. 3 d.lgs. n. 23 del 2015, dell'art. 42 del CCNL cooperative sociali, dell'art. 7 l. n. 300 del 1970 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe valutato erroneamente la condotta della lavoratrice, la quale avrebbe restituito le somme solo dopo la contestazione disciplinare e avrebbe insistito affinché l'assistita chiarisse l'accaduto all'assistente sociale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivalutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ribadito che il giudizio sulla proporzionalità tra condotta e licenziamento disciplinare è un apprezzamento di merito, censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, perplessa o giuridicamente viziata, oppure per omesso esame di un fatto decisivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriori conseguenze in punto di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    Definisce la giusta causa come fatto che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto; la sua applicazione concreta è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro degli obblighi del lavoratore.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro degli obblighi di fedeltà del lavoratore.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale criterio di correttezza nell'adempimento.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale criterio di diligenza nell'adempimento.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente quale dovere di esecuzione del contratto secondo buona fede.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2015

    Applicato dalla Corte territoriale per la tutela indennitaria conseguente alla ritenuta sproporzione del licenziamento disciplinare.

  • art. 42 CCNL settore Cooperative sociali

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che le previsioni collettive sulle ipotesi di licenziamento in tronco hanno valore esemplificativo e non vincolano il giudice nella qualificazione della giusta causa.

  • art. 7 l. n. 300 del 1970

    Richiamato dalla ricorrente come norma procedurale disciplinare.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la doglianza tendeva in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato per affermare che la valutazione della gravità dell'inadempimento nel licenziamento disciplinare è più intensa rispetto alla regola della non scarsa importanza dell'inadempimento.

  • legge n. 604 del 1966, art. 3

    Richiamato per ribadire che il licenziamento è giustificato solo in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.

  • art. 91 c.p.c.

    Base della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, non è consentito trasformare la censura di violazione di legge o di vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove: l'individuazione delle fonti di convincimento, la loro attendibilità e la scelta degli elementi probatori rilevanti spettano al giudice di merito.
  • Il giudizio di proporzionalità tra addebito disciplinare e licenziamento è devoluto al giudice di merito; in sede di legittimità è sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale estremo o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La nozione legale di giusta causa di licenziamento è una clausola generale che richiede integrazione interpretativa, ma l'applicazione concreta dei criteri integrativi al caso specifico costituisce apprezzamento di fatto non censurabile se sorretto da motivazione plausibile.
  • Le previsioni dei contratti collettivi che elencano ipotesi di licenziamento in tronco hanno valore meramente esemplificativo e non impediscono al giudice di verificare autonomamente se un comportamento del lavoratore abbia inciso in modo grave sul vincolo fiduciario.
  • Ai fini della giustificazione del licenziamento disciplinare, la gravità dell'inadempimento va valutata in concreto e in senso accentuativo rispetto alla soglia della non scarsa importanza, richiedendo un inadempimento notevole o tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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