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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33568/2023 del 01/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato avanti al giudice tributario un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale con le correlate sanzioni; il ricorso era stato respinto in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello dalla CTR Sicilia. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della decisione d'appello per omessa comunicazione dell'udienza di trattazione, con dedotta violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. 546/1992 e 101 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per mancata considerazione della dedotta invalidità dell'atto impositivo, assumendo necessaria la delega del direttore dell'ufficio al funzionario che aveva sottoscritto l'atto e la sua allegazione; 3) illegittimità della procedura notificatoria dell'avviso, con conseguente nullità/irregolarità/inesistenza dell'atto, deducendo violazione degli artt. 140 c.p.c., 4, comma 3, l. 890/1982, 2697 c.c., 112 e 149 c.p.c..

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato oggetto di rituale rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali, rilevando l'adesione della parte controricorrente su questo punto. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio per cui tale contributo aggiuntivo non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, senza decisione nel merito delle censure proposte.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate integralmente se vi è adesione della controparte su tale regolazione.
  • L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non entra nell'esame dei motivi di doglianza relativi a vizi processuali o sostanziali dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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