Cassazione Civile, Ordinanza n. 33568/2023 del 01/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato avanti al giudice tributario un avviso di liquidazione relativo a imposta di registro, ipotecaria e catastale con le correlate sanzioni; il ricorso era stato respinto in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello dalla CTR Sicilia. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della decisione d'appello per omessa comunicazione dell'udienza di trattazione, con dedotta violazione degli artt. 31 e 61 del d.lgs. 546/1992 e 101 c.p.c.; 2) nullità della sentenza per mancata considerazione della dedotta invalidità dell'atto impositivo, assumendo necessaria la delega del direttore dell'ufficio al funzionario che aveva sottoscritto l'atto e la sua allegazione; 3) illegittimità della procedura notificatoria dell'avviso, con conseguente nullità/irregolarità/inesistenza dell'atto, deducendo violazione degli artt. 140 c.p.c., 4, comma 3, l. 890/1982, 2697 c.c., 112 e 149 c.p.c..
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato oggetto di rituale rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese processuali, rilevando l'adesione della parte controricorrente su questo punto. Ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, richiamando il principio per cui tale contributo aggiuntivo non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo previsto solo per rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come norma sulla comunicazione dell'udienza nel processo tributario
richiamato dal ricorrente in relazione alle nullità processuali del giudizio tributario
invocato per la dedotta mancata comunicazione dell'udienza e la violazione del contraddittorio
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. sulla motivazione della decisione
richiamato per contestare la regolarità della notificazione
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta
richiamato con riferimento all'onere della prova sulla regolarità della notificazione
richiamato per dedurre omessa pronuncia sulle eccezioni del contribuente
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte afferma che non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro dei vizi processuali denunciati
Cass., Sez. civ. 6-1, 12/11/2015, n. 23175
richiamata per il principio di inapplicabilità del contributo unificato aggiuntivo in caso di rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, senza decisione nel merito delle censure proposte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, le spese possono essere compensate integralmente se vi è adesione della controparte su tale regolazione.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non entra nell'esame dei motivi di doglianza relativi a vizi processuali o sostanziali dell'atto impugnato.
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