Cassazione Civile, Ordinanza n. 18210/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva dalla domanda di una prestatrice che aveva lavorato per anni per la società con contratti formalmente di lavoro autonomo e che chiedeva la riqualificazione del rapporto come subordinato, con accertamento dell'inquadramento nel 3° livello del CCNL RAI per mansioni di programmista regista, ripristino del rapporto e risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla messa in mora fino alla sentenza. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provata la subordinazione, respingendo l'eccezione di decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 e l'eccezione di risoluzione per mutuo consenso, nonché escludendo l'applicazione del regime indennitario di cui all'art. 32, commi 5 e 6, della stessa legge. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 32, comma 3, lett. a), l. n. 183/2010, sostenendo che la lavoratrice aveva impugnato i contratti solo con lettera del 3.8.2015 e quindi era decaduta; 2) violazione dell'art. 1372 c.c., per avere escluso la risoluzione per mutuo consenso nonostante l'inerzia della lavoratrice e lo svolgimento di attività per terzi; 3) violazione degli artt. 2094, 2222 ss. e 2697 c.c., contestando l'accertamento della subordinazione; 4) violazione dell'art. 32, commi 5 e 6, l. n. 183/2010, per il mancato riconoscimento del regime indennitario; 5) violazione dei contratti collettivi aziendali RAI e dell'art. 2697 c.c., sostenendo in via subordinata che, al più, la lavoratrice avrebbe potuto essere inquadrata al 4° livello e non al 3°.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la decadenza ex art. 32 l. n. 183/2010 non si applica quando il giudice, su domanda di riqualificazione, accerta che un rapporto formalmente autonomo era in realtà subordinato; ha dichiarato inammissibile il secondo e il terzo motivo perché diretti a contestare accertamenti di fatto e valutazioni di merito sulla volontà risolutiva e sulla subordinazione; ha ritenuto infondato il quarto motivo, ribadendo che il regime indennitario dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, riguarda solo la conversione di contratti già subordinati a termine con clausola nulla, non la trasformazione di rapporti autonomi riqualificati come subordinati; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché la censura riguardava disciplina collettiva aziendale e, in sostanza, mirava ancora a rivalutare il merito sull'inquadramento professionale. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, comma 3, lett. a), L. n. 183/2010
Il termine decadenziale non opera quando il giudizio mira alla riqualificazione sostanziale di un rapporto formalmente autonomo in rapporto subordinato, perché manca un atto che il lavoratore abbia interesse a impugnare nel senso proprio della norma.
art. 32, commi 5, 6 e 7, L. n. 183/2010
Il regime indennitario forfettizzato si applica solo ai casi di conversione di contratti di lavoro già subordinato con clausola di durata nulla, non ai casi di riqualificazione di rapporti autonomi come subordinati.
La verifica di un mutuo consenso estintivo del rapporto è accertamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o nei ristretti confini del controllo di legittimità.
L'accertamento della subordinazione richiede la ricostruzione in fatto delle modalità concrete di svolgimento del rapporto; se il giudice di merito la accerta adeguatamente, la valutazione non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
La distinzione tra lavoro autonomo e subordinato dipende dalla concreta effettività del rapporto e non dal solo nomen iuris attribuito dai contraenti.
La dedotta violazione dell'onere della prova non può essere usata per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e degli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere impiegato per mascherare censure che in realtà investono l'accertamento del fatto e la valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla valutazione del mutuo consenso e degli elementi fattuali è ristretto ai limiti del vizio motivazionale nei termini consentiti dalla norma vigente.
La Corte richiama precedenti conformi per relationem a sostegno dei limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il regime decadenziale previsto per l'impugnazione dei contratti di lavoro a termine o delle clausole di durata non si estende automaticamente alle domande con cui il lavoratore chieda la riqualificazione del rapporto, formalmente autonomo, come subordinato, perché in tali ipotesi il giudizio riguarda l'emersione della realtà sostanziale del rapporto.
- Quando la domanda riguarda la risoluzione per mutuo consenso, il relativo accertamento dipende da una valutazione di merito della condotta complessiva delle parti e non può essere rivisto in cassazione se non nei limiti stretti del sindacato di legittimità.
- La qualificazione del rapporto come subordinato richiede un accertamento fattuale delle modalità concrete di esecuzione della prestazione; la censura in cassazione formulata come violazione dell'art. 2094 c.c. è inammissibile se, nella sostanza, mira soltanto a una nuova lettura delle prove.
- Il regime indennitario dell'art. 32, commi 5 e seguenti, L. n. 183/2010 si applica alla conversione di rapporti di lavoro già subordinati a termine, non alla trasformazione di rapporti formalmente autonomi in subordinati a seguito di riqualificazione giudiziale.
- Le censure di violazione di legge non possono essere utilizzate per aggirare i limiti del controllo di legittimità e sollecitare una rivalutazione del merito, specie in materia di subordinazione, inquadramento e apprezzamento delle prove testimoniali.
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