Cassazione Civile, Ordinanza n. 18214/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 3 luglio 2013, nella quale un dirigente apicale di una società del gruppo sosteneva di essersi visto garantire la stabilità retributiva e la successione in incarichi di pari livello nei passaggi tra capogruppo e società partecipate, oppure, in difetto, un’adeguata compensazione economica. Dopo la cessazione del rapporto dirigenziale, avvenuta per dimissioni volontarie il 12 settembre 2016, il dirigente ha chiesto la condanna della società al pagamento di euro 1.800.000 per asserito inadempimento degli impegni assunti nella scrittura. La Corte d’appello ha rigettato la domanda ritenendo che non si fosse verificata né la cessazione dell’incarico per volontà della società né la dedotta giusta causa delle dimissioni, che erano invece riconducibili a motivi personali e all’aggravamento delle condizioni di salute. Con il ricorso per cassazione il dirigente ha proposto tre censure: (1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che la comunicazione societaria del 17 maggio 2016 dovesse essere letta come attestazione della cessazione dell’incarico; (2) violazione dell’art. 416 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., contestando l’affermazione secondo cui una successiva comunicazione del 4 agosto 2016 confermerebbe che l’incarico non era cessato; (3) violazione delle norme sulla giusta causa delle dimissioni e sulla prova testimoniale, lamentando che la corte territoriale avesse ritenuto generico il capitolo di prova volto a dimostrare comportamenti aziendali idonei a giustificare il recesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse nella richiesta di una diversa interpretazione, meramente alternativa, della scrittura e delle comunicazioni societarie, senza dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale rilevante; che il secondo motivo maldesse l’art. 2697 c.c. perché non denunciava una vera inversione dell’onere della prova ma contestava la valutazione delle risultanze istruttorie, attività riservata al giudice di merito; e che il terzo motivo fosse parimenti inammissibile perché l’apprezzamento sulla specificità dei capitoli di prova è riservato al merito e, comunque, la censura non si confrontava con la ratio decidendi, fondata anche sull’assenza di elementi idonei a integrare una giusta causa di dimissioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I canoni di interpretazione del contratto possono essere sindacati in cassazione solo nei limiti della violazione delle regole ermeneutiche o di una motivazione illogica/incoerente; non è ammessa una mera contrapposizione di una diversa lettura del testo negoziale.
La censura che richiami la norma processuale è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del contenuto di una manifestazione di volontà compiuta dal giudice di merito.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.
È richiamato in relazione alla dedotta giusta causa delle dimissioni, ma la Corte rileva che la prova della giusta causa non è stata adeguatamente allegata né dimostrata.
Le doglianze sulla prova testimoniale non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione dell’apprezzamento di merito sulla specificità dei capitoli di prova.
La valutazione della ammissibilità e specificità della prova testimoniale è questione di merito, non sindacabile come mero error in iudicando se non nei limiti consentiti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il sindacato sulla motivazione è ormai ristretto ai limiti del vizio motivazionale tipizzato, non estendendosi alla rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il regime dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L’interpretazione di una scrittura privata è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente, illogica o incoerente.
- Quando il testo negoziale consenta più letture plausibili, la parte soccombente non può ottenere in cassazione la rivalutazione del significato del documento proponendo una ricostruzione alternativa più favorevole.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice abbia ripartito l’onere della prova in modo errato; se la doglianza investe invece la valutazione del materiale istruttorio, il motivo è inammissibile o comunque non riconducibile alla norma invocata.
- L’idoneità e la specificità dei capitoli di prova testimoniale sono apprezzamenti di merito e non possono essere rimesse al giudice di legittimità come questioni di mera violazione di legge.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se censura solo una delle basi argomentative della decisione, ed altre restano autonome e decisive, il motivo è inammissibile.
- La deduzione della giusta causa di dimissioni richiede allegazioni e prove specifiche dei fatti integranti l’inadempimento o la condotta datoriale rilevante; la mera affermazione di comportamenti aziendali non sufficiente non supera il vaglio di legittimità se il giudice di merito ha escluso l’esistenza di elementi concreti.
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