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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18207/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da un giudizio promosso da una lavoratrice contro il datore di lavoro e altri convenuti per ottenere differenze retributive relative a un lungo periodo e il riconoscimento dell'indennità di rischio radiologico. Il tribunale accolse parzialmente la domanda, riconoscendo solo le differenze retributive e rigettando l'indennità di rischio radiologico. In appello, proposto dalla sola lavoratrice, la corte territoriale riconobbe anche gli interessi e la rivalutazione sulle somme già dovute, ma confermò il rigetto della domanda sull'indennità. Nonostante tale parziale accoglimento dell'appello, la corte d'appello condannò la lavoratrice al pagamento delle spese di entrambi i gradi. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione degli artt. 91, 92 e 112 c.p.c., lamentando: primo, che la corte d'appello avesse illegittimamente riformato d'ufficio il capo sulle spese del primo grado, pur in assenza di impugnazione incidentale dei convenuti; secondo, che fosse erronea la condanna alle spese del secondo grado nonostante il parziale accoglimento dell'appello e la sua complessiva soccombenza solo parziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di accoglimento parziale della domanda o dell'appello, la parte parzialmente vittoriosa non possa essere condannata, neppure in parte, a rifondere le spese della controparte, salvo l'eccezione dell'accoglimento nei limiti dell'eventuale proposta conciliativa. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ponendo le spese di primo e secondo grado a carico dei convenuti in solido e condannandoli anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come regola generale di soccombenza nella liquidazione delle spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di accoglimento parziale, il giudice può al più compensare le spese, ma non condannare la parte vittoriosa a rifondere quelle della controparte, salvo eccezione specifica

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso quale parametro del divieto di pronuncia ultra/extra petita o di riforma d'ufficio del capo spese

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per la decisione nel merito in assenza di ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 111 Cost.

    richiamato per il principio di economia processuale e ragionevole durata del processo

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati nel passaggio che valorizza il diritto alla tutela giurisdizionale e il rischio dissuasivo di una condanna alle spese per la parte che ha ragione

  • Cass. n. 6540 del 2024

    precedente conforme sul divieto di condanna alle spese della parte vittoriosa in caso di accoglimento parziale

  • Cass. n. 13212 del 2023

    precedente conforme sul medesimo principio

  • Cass. n. 26918 del 2018

    precedente richiamato in continuità con l'orientamento accolto

  • Cass. SS.UU. n. 32061 del 2022

    richiamata per escludere un'ampia applicazione del principio di causalità nella regolazione delle spese e per ribadire la centralità della regola della soccombenza

  • Cass. n. 14199 del 2021

    richiamata per legittimare la decisione nel merito sulle spese da parte della Corte di cassazione

Massime di principio

  • In caso di accoglimento parziale della domanda o dell'impugnazione, la parte che risulti complessivamente vittoriosa non può essere condannata, neppure in parte, a rimborsare le spese processuali della controparte; il giudice può semmai compensare le spese, nei limiti consentiti dall'art. 92 c.p.c.
  • La condanna della parte vittoriosa alle spese è ammessa solo in ipotesi eccezionali previste dall'ordinamento, non potendo essere estesa in via generale sulla base del solo principio di causalità.
  • Quando la cassazione riguardi esclusivamente la statuizione sulle spese e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito e liquidare le spese dei gradi di merito e di legittimità.
  • Nel regolamento delle spese, il criterio della soccombenza resta quello generale e deve essere applicato in modo da non scoraggiare l'esercizio del diritto di azione o di difesa della parte che abbia ragione, in coerenza con gli artt. 24 e 111 Cost.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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