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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18209/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda gli effetti di una cessione di ramo d'azienda dichiarata nulla con conseguente ripristino del rapporto di lavoro con il cedente. In primo grado il lavoratore aveva ottenuto il riconoscimento di somme, ma la Corte d'appello di Roma, in riforma, ha condannato la società al pagamento delle retribuzioni maturate solo dal 12 settembre 2014, ritenendo che il pensionamento per anzianità, avvenuto nel 2006, non precludesse di per sé il ripristino del rapporto e che la pretesa economica potesse decorrere solo dalla messa in mora del settembre 2014. La società ha proposto ricorso principale lamentando, da un lato, la violazione delle regole sull'onere della prova e sul rito del lavoro per avere la Corte territoriale considerato tardiva o preclusa l'eccezione relativa al pensionamento, e, dall'altro, la violazione della disciplina pensionistica e dell'art. 18 Stat. lav., sostenendo che la domanda di pensione di anzianità sarebbe incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale censurando la motivazione per l'esclusione delle somme anteriori al settembre 2014 e contestando l'orientamento che subordina il diritto alle retribuzioni o al risarcimento alla costituzione in mora del datore di lavoro cedente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato che il conseguimento e la percezione della pensione di anzianità non determinano, di per sé, l'impossibilità o la cessazione del rapporto di lavoro ripristinato con il cedente dopo la declaratoria di nullità della cessione. Ha inoltre ritenuto infondata la censura del lavoratore sulla motivazione, perché la sentenza d'appello rendeva comprensibile il percorso argomentativo e perché il mero mantenimento dell'intento di rientrare in servizio non equivale alla costituzione in mora del datore. È stata quindi confermata la decorrenza delle somme soltanto dalla messa in mora del settembre 2014, con compensazione delle spese per reciproca soccombenza e dichiarazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente principale per contestare la distribuzione dell'onere probatorio sull'eccezione relativa al pensionamento.

  • artt. 115 e 416 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente principale per sostenere che l'eccezione sul pensionamento non potesse considerarsi tardivamente o impropriamente valutata.

  • art. 22, comma 1, lett. c), L. 30 aprile 1969, n. 153

    Richiamato per sostenere l'incompatibilità tra pensione di anzianità e prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 10, comma 6, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503

    Richiamato per affermare che il trattamento pensionistico sarebbe incompatibile con il rapporto di lavoro in corso.

  • art. 18 L. 300/1970

    Richiamato nel quadro della pretesa di ripristino del rapporto e dei suoi effetti economici.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge invocata in entrambi i ricorsi per i motivi di diritto sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal lavoratore per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • artt. 1206, 1207, 1217, 1218 e 1219 c.c.

    Richiamati dal lavoratore per contestare il momento di decorrenza del diritto al risarcimento/retribuzioni e la necessità della costituzione in mora.

  • art. 1217 c.c.

    La Corte ribadisce che il lavoratore, per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di riceverlo, deve costituire in mora il datore cedente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dal lavoratore come parametro della dedotta nullità della motivazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Utilizzato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte in ossequio alla funzione nomofilattica.

  • art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Richiamato per affermare che non vi erano elementi per mutare l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto la previsione sull'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il conseguimento della pensione di anzianità, di per sé, non estingue né rende impossibile il ripristino del rapporto di lavoro quando sia stata accertata l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda o dell'espulsione dal rapporto.
  • L'eventuale incompatibilità tra pensione e reddito da lavoro opera sul piano previdenziale, incidendo sull'erogazione del trattamento o sul recupero delle somme, ma non determina automaticamente la nullità o la cessazione del rapporto di lavoro.
  • In caso di ripristino giudiziale del rapporto con il cedente, il lavoratore non ha diritto alle retribuzioni per il periodo compreso tra la cessione e la decisione che accerta l'illegittimità della cessione; il diritto al risarcimento del danno o alle somme equivalenti decorre dalla costituzione in mora del datore di lavoro cedente ex art. 1217 c.c.
  • Ai fini della nullità della sentenza per vizio di motivazione, occorre una motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta che la parte dissent a dalla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • La costituzione in mora del datore di lavoro richiede un atto formale distinto dal semplice mantenimento dell'intento del lavoratore di rientrare in servizio.
  • Il giudice di legittimità non si discosta da un orientamento consolidato se la parte ricorrente si limita a riproporre argomentazioni già disattese senza introdurre elementi idonei a superare il precedente indirizzo.
  • La domanda e la percezione della pensione possono assumere rilievo solo se il giudice di merito accerta in concreto una volontà negoziale del lavoratore di risolvere anche il rapporto con il datore originario; tale accertamento è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

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