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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18211/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del titolare di un parcheggio privato, per il periodo dal 27.5.2014 al 2.10.2014, allegando lo svolgimento di mansioni di guardiania e sorveglianza e chiedendo le differenze retributive, quantificate in euro 19.376,00. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo non dimostrata la subordinazione, in particolare perché dalle prove non emergevano soggezione a direttive e controlli del preteso datore. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che le prove testimoniali avrebbero dimostrato l'eterodirezione e la natura subordinata delle mansioni; con il secondo motivo ha denunciato omesso/esistente vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., sempre in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando la valutazione della deposizione di un teste, ritenuta invece generica dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazioni di legge e vizio motivazionale, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e un riesame del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi in cui il giudice di merito ponga a base della decisione prove non dedotte, prove officiosamente acquisite fuori dai limiti di legge, disattenda prove legali o attribuisca efficacia di piena prova a elementi che ne sono sprovvisti, ipotesi non ravvisate nel caso concreto. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove acquisite d'ufficio oltre i limiti legali o attribuisce valore di piena prova a elementi che ne sono privi.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo quando il giudice abbia violato le regole sul valore legale della prova o abbia trattato come prove legali elementi soggetti a libero apprezzamento; non basta lamentare una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non si configura se i fatti storici rilevanti sono stati comunque considerati; non basta dedurre l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, altrimenti la censura di motivazione non può superare il filtro di ammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, comporta il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione complessiva del merito o una nuova lettura delle prove; il controllo di legittimità riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione.
  • La dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con l'asserita erronea valutazione delle risultanze istruttorie: essa è configurabile solo in casi tipizzati di utilizzo di prove non dedotte, di acquisizione officiosa illegittima o di erronea attribuzione del valore di prova legale.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere fondato sulla mancata considerazione di singoli elementi probatori se il fatto storico controverso è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • In caso di doppia conforme, la censura di motivazione è ulteriormente limitata e richiede la specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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