Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18215/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società per riduzione di personale. La dipendente interessata era stata licenziata all’esito della procedura; nei gradi di merito il licenziamento era stato dichiarato illegittimo perché la comunicazione di apertura della procedura ex art. 4, comma 3, l. n. 223/1991 non avrebbe adeguatamente spiegato perché la platea dei licenziandi fosse limitata a un solo sito produttivo e perché i lavoratori di quel sito non fossero fungibili con quelli di altri siti aziendali. La Corte d’appello aveva inoltre escluso che l’accordo sindacale intervenuto in procedura sanasse tali carenze e aveva ritenuto provata la fungibilità delle mansioni. La società ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) violazione degli artt. 4, comma 3, e 5 l. n. 223/1991 per avere la Corte territoriale richiesto nella comunicazione informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge; 2) violazione dell’art. 4, comma 12, l. n. 223/1991 per avere negato efficacia sanante all’accordo sindacale; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. per avere attribuito alla società l’onere di provare l’infungibilità, mentre tale prova graverebbe sulla lavoratrice; 4) nullità della sentenza per travisamento delle prove testimoniali e documentali; 5) violazione dell’art. 5, comma 3, l. n. 223/1991 per avere applicato la tutela reintegratoria anziché quella meramente indennitaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quinto motivo, perché la delimitazione della platea dei licenziandi al solo sito produttivo era legittima solo se adeguatamente giustificata nella comunicazione ex art. 4, comma 3, e se supportata dalla prova della non fungibilità con lavoratori di altri siti; la Corte territoriale aveva correttamente applicato tali principi e correttamente escluso che il mero accordo sindacale avesse efficacia sanante, in assenza di una chiara volontà negoziale di sanare i vizi. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo: il terzo perché non si confrontava con la ratio decidendi e mirava a una diversa valutazione del merito sull’onere/prova della fungibilità; il quarto perché il dedotto travisamento della prova non era deducibile nei termini prospettati in cassazione e avrebbe semmai richiesto altri rimedi, oltre a risolversi in una richiesta di riesame del merito. È stata confermata anche la corretta applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18, comma 4, St. lav. per violazione sostanziale dei criteri di scelta, non già mera violazione procedurale. Condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, L. n. 223/1991

    La comunicazione di avvio della procedura deve indicare le ragioni della delimitazione della platea dei licenziandi a uno specifico reparto, unità o sede, nonché le ragioni per cui non sia possibile l’utilizzo di lavoratori in altre unità produttive o sedi.

  • art. 4, comma 12, L. n. 223/1991

    I vizi della comunicazione possono essere sanati solo se l’accordo sindacale concluso nel corso della procedura esprima chiaramente la volontà di sanare tali vizi; il mero raggiungimento di un accordo non ha efficacia sanante automatica.

  • art. 5, comma 1, L. n. 223/1991

    L’individuazione dei lavoratori da licenziare deve, come regola generale, avvenire con riferimento al complesso aziendale, salvo specifica e giustificata delimitazione a una parte di esso.

  • art. 5, comma 3, L. n. 223/1991

    La violazione sostanziale dei criteri di scelta comporta l’applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 18, comma 4, St. lav.; la distinzione rispetto alla mera violazione procedurale è decisiva.

  • art. 2697 c.c.

    Nel caso concreto la censura sulla ripartizione dell’onere della prova è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con l’accertamento di merito sulla prova della fungibilità delle mansioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Non consente di trasformare il giudizio di cassazione in un nuovo esame del materiale probatorio; il dedotto travisamento della prova, nei limiti prospettati, non è sindacabile come violazione dell’art. 115 c.p.c.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    Si applica quando il licenziamento collettivo sia viziato da violazione sostanziale dei criteri di scelta, non già da mera incompletezza formale delle comunicazioni.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna per abuso del processo richiede una condotta oggettivamente abusiva o pretestuosa; nel caso concreto la Corte ha escluso la ricorrenza dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, ricorrono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la regola generale è la comparazione dei lavoratori con riferimento all’intero complesso aziendale; la delimitazione della platea a una singola unità produttiva o sede è ammessa solo se il datore di lavoro espone nella comunicazione di apertura le specifiche ragioni tecnico-organizzative che la giustificano.
  • Quando la platea dei licenziandi è limitata a un reparto o a una sede, il datore di lavoro deve anche spiegare perché i lavoratori di quella struttura non siano fungibili con quelli di altre unità aziendali; in mancanza, la scelta risulta illegittima.
  • L’accordo sindacale intervenuto nella procedura di mobilità non sana automaticamente eventuali vizi della comunicazione: occorre verificare se le parti abbiano effettivamente voluto e consapevolmente pattuito la sanatoria.
  • La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo va distinta dalla mera violazione procedurale: se il vizio incide sulla corretta individuazione della platea o sull’applicazione dei criteri, può operare la tutela reintegratoria; se riguarda solo un difetto formale della comunicazione, opera il diverso regime indennitario.
  • Le censure in cassazione che mirano a una nuova valutazione delle prove o contestano l’apprezzamento del merito sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi e con i limiti del sindacato di legittimità.
  • Il travisamento del contenuto della prova non può essere utilizzato per ottenere un terzo grado di merito; il suo eventuale rilievo segue rimedi diversi e presupposti rigorosi.
  • ],

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.