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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22330/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Picozzi ha proposto opposizione a precetto per rilascio di fondo rustico contestando l'idoneità del titolo esecutivo (sentenza n. 952/2009 della Corte d'appello di Napoli) su cui si fondava il precetto notificatogli da Morgillo. Ha dedotto che il titolo non poteva considerarsi esecutivo perché non conteneva una statuizione di condanna al rilascio; ha inoltre sostenuto che il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione non fosse necessario o fosse già stato esperito con riferimento ad un precedente precetto promosso nei confronti della dante causa (Mastropietro) nel 2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando che la competenza a decidere l'opposizione al precetto, quando essa investe la natura agraria del rapporto o l'idoneità del titolo che origina da un rapporto agrario, spetta alla sezione specializzata agraria e che, in tali ipotesi, l'opposizione è soggetta all'obbligo del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. n. 150/2011; poiché il ricorrente non aveva effettuato il preventivo tentativo di conciliazione né aveva prodotto in modo adeguato la documentazione che dimostrasse l'esperimento già avvenuto nel 2015 (o la sua efficacia rispetto agli eredi), l'opposizione è stata ritenuta improcedibile. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è condannato alle spese e non è tenuto al contributo unificato essendo controversia agraria.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 150/2011

    Attribuisce la competenza alle sezioni specializzate agrarie per le controversie in materia di contratti agrari e impone il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione (condizione di procedibilità/improponibilità se omesso) per le opposizioni all'esecuzione concernenti rapporti agrari.

  • legge n. 203/1982

    Disciplina storica richiamata dalla normativa vigente; la disciplina originaria del tentativo di conciliazione in materia agraria è stata recepita nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2011.

  • codice di procedura civile

    Regola l'opposizione all'esecuzione; la giurisprudenza distingue tra opposizione che investe il quomodo dell'esecuzione (competenza del giudice dell'esecuzione) e opposizione che contesta il titolo o la natura del rapporto (competenza del giudice specializzato agrario se la questione è agraria).

  • codice di procedura civile

    Fondamento delle doglianze in cassazione per violazione di legge; invocato dal ricorrente quale parametro di censura sulla corretta applicazione dell'art. 11 d.lgs. n. 150/2011.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo del contributo unificato; la Corte rileva che, per le controversie agrarie sottratte alla disciplina del contributo, il ricorrente non era tenuto a versare ulteriori importi.

  • codice di procedura civile

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio e per la rimessione a pubblica udienza quando la questione ha valenza nomofilattica.

Massime di principio

  • Quando l'opposizione a precetto riguarda l'idoneità del titolo esecutivo o la natura agricola del rapporto sottostante, la controversia è agraria e spetta alla sezione specializzata agraria.
  • Le opposizioni che attengono al 'quomodo' dell'esecuzione (contestazioni sulla fase esecutiva) restano di competenza del giudice dell'esecuzione e non implicano l'applicazione del rito agrario.
  • Per le opposizioni all'esecuzione riconducibili a questioni agrarie il preventivo tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 d.lgs. n. 150/2011 è condizione di procedibilità: l'omissione comporta l'improponibilità della domanda, rilevabile anche d'ufficio.
  • Un tentativo di conciliazione già esperito può valere per successivi giudizi promossi contro gli eredi del convocato solo se è dimostrabile l'identità delle domande e la riferibilità della precedente richiesta di convocazione alla domanda riproposta; è quindi fondamentale produrre la documentazione comprovante il precedente esperimento e il contenuto delle domande.
  • La prova documentale della richiesta di convocazione e del verbale negativo di conciliazione è decisiva per far valere l'adempimento dell'onere conciliativo: mere affermazioni generiche non suppliscono all'assenza degli atti.
  • In caso di controversie agrarie è necessario valutare preventivamente competenza e adempimenti formali (tentativo di conciliazione, produzione di documenti) prima di proporre opposizioni esecutive per evitare l'improcedibilità per vizi formali.

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