Cassazione Penale, Sentenza n. 37344/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per 257 accessi abusivi al sistema informatico dell'Anagrafe Tributaria (art. 615-ter c.p.), deducendo: 1) violazioni procedurali per avere utilizzato le dichiarazioni rese all'ufficio Audit senza garanzie difensive (richiamando artt. 55, 57, 62, 63 c.p.p. e art. 220 disp. att. c.p.p.); 2) violazione di legge e carenza di motivazione perché gli accessi sarebbero stati legittimi e privi di danno per l'amministrazione (richiamando anche la legge 241/1990).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: le dichiarazioni rese dall'imputato all'Audit hanno avuto incidenza irrilevante nel quadro probatorio; la condanna si fonda su elementi autonomi (dati informatici anomali e testimonianza della dirigente Imparato) che dimostrano accessi fuori competenza territoriale e in orario di chiusura; la violazione formale dell'art. 220 disp. att. non determina automaticamente inutilizzabilità degli atti senza specifica indicazione della norma codicistica che avrebbe prodotto nullità; le testimonianze e i dati informatici sono utilizzabili. Conseguentemente il ricorso è respinto, la condanna confermata nelle sue risultanze e il ricorrente è condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che i motivi soggettivi (assenza di lucro) non escludono la fattispecie di cui all'art. 615-ter.
Norme richiamate
accesso abusivo a sistema informatico o telematico
Integra il reato sia chi non è abilitato, sia chi, pur essendo abilitato, accede o si mantiene per ragioni ontologicamente estranee alle finalità per cui l'accesso è autorizzato; gli scopi soggettivi (es. assenza di lucro) sono irrilevanti
disciplinante le audizioni e garanzie nelle attività amministrative/ispettive
La violazione formale dell'art. 220 non comporta automaticamente l'inutilizzabilità degli atti; occorre indicare la specifica violazione codicistica che determina nullità o inutilizzabilità degli atti
principi sulle attribuzioni e incompatibilità di soggetti, divieto di utilizzo di dichiarazioni in certe condizioni
Il divieto di testimonianza e le incompatibilità operano principalmente per le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria; le dichiarazioni rese a soggetti non qualificati come autorità giudiziaria/p.g. non rientrano automaticamente nel divieto e la loro inutilizzabilità va specificamente dedotta
principi di trasparenza e buona amministrazione
Richiamata dal ricorrente per sostenere la legittimità degli accessi amministrativi; la Corte ha ritenuto che ragioni amministrative o legittimità ai sensi di legge 241 non escludono la rilevanza penale quando l'accesso eccede i limiti o le competenze
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiamata)
Sez. U, n. 41210/2017; Sez. 3 n. 6594/2016; Sez. 3 n. 9977/2019; Sez. 5 n. 30895/2016 e altre
Consolidato orientamento: l'accesso 'per ragioni ontologicamente estranee' integra 615-ter; la violazione dell'art. 220 disp. att. non determina di per sé inutilizzabilità; il divieto di utilizzazione di dichiarazioni è circoscritto e va valutato caso per caso
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di attività amministrativa di vigilanza non sono automaticamente inutilizzabili: va dimostrato quale norma codicistica specifica è stata violata e che la violazione produce la nullità o inutilizzabilità dell'atto
- Se l'accusa è fondata su elementi probatori autonomi (log informatici, dati documentali, testimonianze dirette), l'eventuale illegittima utilizzazione di dichiarazioni marginali non invalida il giudizio di colpevolezza
- Un soggetto abilitato all'accesso a un sistema può comunque commettere il reato di accesso abusivo se utilizza l'accesso per finalità o su soggetti ontologicamente estranei alle proprie competenze (es. consultazioni fuori competenza territoriale o fuori orario e ripetute in modo anomalo)
- Gli scopi soggettivi (assenza di profitto o finalità non economiche) non escludono la rilevanza penale dell'accesso abusivo
- In impugnazione in Cassazione è necessario formulare censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: motivi generici o non confrontati con la motivazione sono inammissibili
- Quando si contesta l'utilizzabilità di atti amministrativi o di vigilanza è utile indicare espressamente la norma processuale che si ritiene violata e spiegare il nesso tra la violazione e la nullità o inutilizzabilità dell'atto
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