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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25990/2023 del 06/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta, da parte di una contribuente/debitrice previdenziale, di un estratto di ruolo all'agente della riscossione, da cui ella sostiene di aver appreso l'esistenza di quattro avvisi di addebito relativi a crediti previdenziali che assume mai notificati. In primo grado il Tribunale ha ritenuto inammissibile l'azione per difetto di interesse ad agire e ha escluso la legittimazione passiva dell'agente della riscossione; la Corte d'appello ha confermato, qualificando la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e rilevando che non erano stati allegati atti esecutivi o comunque prodromici a un'esecuzione forzata né un concreto pregiudizio derivante dalle irregolarità notificate. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha articolato sette motivi: contestazione del mancato disconoscimento della documentazione di notifica e dell'assenza di verificazione; omessa pronuncia sull'autenticità delle sottoscrizioni e sulla verificazione; violazione delle norme sulla notifica via PEC, assumendo l'inesistenza delle notifiche perché effettuate da indirizzi non risultanti dai pubblici elenchi; omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza delle notifiche PEC; errore nella qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi invece che come domanda sull'estinzione del credito per fatti sopravvenuti; erroneo diniego dell'interesse ad agire per far accertare l'inesistenza della pretesa contributiva; e nullità della sentenza per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione. La Corte di cassazione ha esaminato la censura centrale sull'interesse ad agire e ha ritenuto che, in difetto di allegazione di un concreto pregiudizio e di una situazione oggettiva di incertezza, l'impugnazione del solo estratto di ruolo non è sufficiente; ha inoltre richiamato la disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo ai casi tassativi ivi indicati. Le ulteriori censure sono state ritenute assorbite dalla conferma del difetto di interesse ad agire.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'impugnazione dell'estratto di ruolo per carenza di interesse ad agire, osservando che la ricorrente si era limitata a denunciare irregolarità o omesse notifiche degli avvisi di addebito senza allegare un pregiudizio concreto connesso allo svolgimento di una procedura esecutiva o una specifica situazione di incertezza giuridicamente apprezzabile. Ha ritenuto conforme a diritto la qualificazione della domanda come opposizione agli atti esecutivi e ha valorizzato anche la disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo casi tassativi. Le altre doglianze, incluse quelle sulla notifica via PEC e sulla legittimazione passiva dell'agente della riscossione, sono rimaste assorbite. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai motivi di ricorso per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte a fronte del difetto di interesse ad agire

  • art. 2702 c.c.

    invocato per contestare l'efficacia probatoria delle scritture e sottoscrizioni disconosciute

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    richiamati per sostenere che, in mancanza di verificazione, i documenti disconosciuti non potevano essere considerati

  • art. 3-bis l. 21 gennaio 1994, n. 53

    invocato per sostenere l'inesistenza delle notifiche via PEC eseguite da indirizzi non risultanti dai pubblici elenchi

  • art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    richiamato dalla Corte per distinguere l'opposizione di merito ai crediti previdenziali dall'opposizione agli atti esecutivi

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per escludere che la domanda potesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione in difetto di minaccia attuale di esecuzione forzata

  • art. 617 c.p.c.

    indicato come rimedio per i vizi formali del procedimento esecutivo, azionabile nel termine di venti giorni dal primo atto conosciuto

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale di trattazione in Cassazione

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto ... oppure per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»

    la norma sopravvenuta delimita in modo tassativo l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e concreta l'interesse ad agire, richiedendo la prova di uno specifico pregiudizio attuale e non una mera irregolarità formale della notifica

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    richiamato ai fini della condanna alle spese del giudizio di legittimità

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per l'eventuale produzione documentale in Cassazione su profili rilevanti ai fini dell'interesse ad agire

  • art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

    richiamato come una delle ipotesi tipizzate di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo

  • art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato nel perimetro delle verifiche che possono far sorgere il pregiudizio tipizzato dalla norma sopravvenuta

Massime di principio

  • L'impugnazione del solo estratto di ruolo non è ammissibile in sé: occorre allegare e dimostrare un interesse ad agire concreto, attuale e giuridicamente apprezzabile, correlato a un pregiudizio effettivo derivante dall'iscrizione a ruolo o dalla notifica invalida dell'atto presupposto.
  • Nelle opposizioni agli atti esecutivi, la deduzione di vizi formali della notificazione non basta; è necessario indicare quale specifico pregiudizio tali irregolarità abbiano prodotto o possano produrre nello svolgimento della procedura di riscossione.
  • L'interesse ad agire può essere concretizzato dalla minaccia attuale di atti esecutivi oppure da una situazione oggettiva di incertezza non superabile senza l'intervento del giudice; in mancanza, la domanda è priva di una condizione dell'azione.
  • La disciplina sopravvenuta che esclude l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e consente la diretta impugnazione solo in casi tassativi opera anche nei giudizi pendenti, poiché specifica e concretizza l'interesse ad agire senza comprimere il nucleo essenziale del diritto di azione e difesa.
  • Quando manca la condizione dell'interesse ad agire, le ulteriori questioni di merito o di rito restano assorbite, inclusa la contestazione sulla legittimazione passiva del soggetto intimato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioContributi previdenziali
RamiProcesso civileTributiPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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