Cassazione Civile, Ordinanza n. 08564/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto, in primo grado, della domanda di una lavoratrice volta ad ottenere la NASpI dopo essersi dimessa per giusta causa. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo sufficiente, ai fini del diritto, che l'interessata avesse documentato di essersi "difesa in giudizio" contro il comportamento illecito del datore di lavoro, secondo quanto indicato da una circolare Inps, senza richiedere la prova in giudizio della giusta causa delle dimissioni. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22 del 2015: secondo l'Istituto, il diritto alla NASpI presuppone lo stato di disoccupazione involontaria, che nelle dimissioni ricorre solo se queste siano per giusta causa; pertanto spettava alla lavoratrice allegare e provare i fatti costitutivi della giusta causa, non essendo sufficiente richiamare la volontà di contestare il datore di lavoro né le indicazioni di una circolare interna. La controricorrente aveva eccepito l'inammissibilità del ricorso, eccezione respinta dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Inps e lo ha accolto nel merito. Ha cassato la sentenza d'appello perché questa aveva sostanzialmente sostituito all'accertamento del requisito legale della disoccupazione involontaria la verifica di adempimenti documentali previsti da una circolare amministrativa, omettendo di controllare se nel caso concreto vi fosse effettivamente una giusta causa di dimissioni. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché verifichi la sussistenza della giusta causa delle dimissioni e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge dedotta nel ricorso per cassazione.
L'onere della prova dei fatti costitutivi del diritto alla NASpI grava sull'assicurato; in particolare, nelle dimissioni deve essere provata la giusta causa.
Richiamato dall'Inps per contestare che la controparte si fosse limitata ad allegare il diritto senza provare i fatti costitutivi.
art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22 del 2015
La NASpI spetta anche a chi si è dimesso per giusta causa; ciò presuppone comunque la dimostrazione della giusta causa e quindi della disoccupazione involontaria.
Definisce la funzione della NASpI come sostegno al reddito per lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione.
art. 1, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 181 del 2000
Richiamato come definizione normativa dello stato di disoccupazione.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 22 del 2015
Indica i requisiti per il riconoscimento della NASpI, tra cui lo stato di disoccupazione e gli ulteriori requisiti contributivi e lavorativi.
Richiamato per la risoluzione consensuale del rapporto nell'ambito della procedura ivi prevista, equiparata a fini NASpI.
art. 1, comma 40, l. n. 92 del 2012
Richiamato quale norma che ha modificato l'art. 7 l. n. 604 del 1966 nel contesto della NASpI.
Le dimissioni sono assistite da giusta causa quando costituiscono reazione immediata a un grave inadempimento datoriale tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto.
art. 380-bis.1, secondo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e il termine per il deposito dell'ordinanza.
Usato per affermare che il ricorso soddisfaceva i requisiti contenutistici di ammissibilità.
Massime di principio
- Ai fini della NASpI il giudice deve accertare i presupposti legali del diritto, e non limitarsi a verificare il rispetto di indicazioni contenute in circolari o atti interni dell'ente previdenziale.
- Le circolari amministrative dell'Inps sono atti interni di indirizzo e non possono modificare i requisiti stabiliti dalla legge per il riconoscimento di una prestazione previdenziale.
- Quando la cessazione del rapporto avviene per dimissioni, il lavoratore che invoca la NASpI deve allegare e provare la giusta causa delle dimissioni, cioè fatti idonei a dimostrare un grave inadempimento datoriale e la reazione immediata del prestatore.
- La disoccupazione è "involontaria" anche nelle dimissioni per giusta causa, ma tale involontarietà non si presume: va dimostrata attraverso i fatti costitutivi previsti dalla legge.
- Nel giudizio avente ad oggetto il diritto soggettivo alla prestazione previdenziale, l'eventuale comportamento dell'ente nella fase amministrativa non sostituisce l'accertamento giudiziale degli elementi costitutivi del diritto.
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