Cassazione Civile, Ordinanza n. 08495/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell’ASL, di compensi richiesti da alcuni propri dipendenti per prestazioni svolte nel 2013 in regime di attività libero-professionale intramuraria. I lavoratori avevano ottenuto decreti ingiuntivi; l’ASL aveva proposto opposizione, rigettata dal Tribunale, e poi appello, respinto dalla Corte d’appello. In sede di merito la Corte territoriale aveva ritenuto provato il credito sulla base della documentazione prodotta, in particolare del rendiconto depositato, non specificamente contestato. L’ASL ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dei regolamenti aziendali che disciplinavano l’intramoenia e del CCNL, in relazione all’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse trascurato la difformità del rendiconto rispetto alle prescrizioni regolamentari, che ciò impedisse di accertare la fondatezza della pretesa e che fosse mancata la prova dei presupposti del credito, inclusa l’effettuazione delle prestazioni fuori dall’orario di lavoro. La ricorrente lamenta inoltre l’erronea applicazione del principio di non contestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che l’ASL non aveva specificamente indicato tra gli allegati i regolamenti aziendali che assumeva violati, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre la censura era formulata in modo generico, senza l’esposizione completa delle disposizioni regolamentari e senza indicazione delle regole ermeneutiche asseritamente violate. Quanto alla doglianza sulla mancata contestazione del rendiconto, la Corte ha osservato che il ricorso non riportava adeguatamente la sede processuale e il contenuto delle deduzioni avversarie, impedendo il controllo sulla corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. In ogni caso, la sentenza impugnata era sorretta anche da una autonoma ratio decidendi, non attinta dal ricorso: la Corte d’appello aveva valorizzato il criterio della vicinanza della prova, ritenendo l’ASL la parte nelle migliori condizioni per dimostrare la non effettuazione delle prestazioni o l’insussistenza degli altri presupposti del credito. Infine, la censura tendeva in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Viene richiamato quale parametro formale del motivo, ma la Corte rileva che la doglianza è in realtà inammissibile perché non sorretta da adeguata specificazione e perché mira a una rivalutazione del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda; la mancata specifica indicazione dei regolamenti aziendali comporta inammissibilità.
La deduzione sull’omessa contestazione del rendiconto è inammissibile se non sono indicati con precisione il contenuto delle allegazioni avversarie e la sede processuale in cui furono svolte.
Il ricorrente invoca la violazione delle regole sull’onere della prova; la Corte ribadisce che la distribuzione dell’onere va letta anche secondo il criterio della vicinanza/disponibilità della prova.
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e A.2.1. dell’art. 2 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 1863 del 23 dicembre 2002 della ASL Salerno 1
Sono richiamati dal ricorrente come fonti regolamentari della disciplina dell’attività intramuraria e della ripartizione dei compensi, ma il ricorso è ritenuto inammissibile anche per mancata specifica produzione e trascrizione.
lettera A e B, commi 10, 11 e 15 del Regolamento aziendale approvato con delibera n. 199 del 19 febbraio 2004 della ASL Salerno 1
Richiamati come disposizioni asseritamente violate in tema di rilevazione delle prestazioni, tariffe, distribuzione dei proventi e contabilizzazione dei compensi; la Corte ne esclude il vaglio per difetto di specificità del ricorso.
art. 55, comma 1 e 2, del CCNL 8 giugno 2000
È richiamato quale fonte collettiva della disciplina dei compensi per attività intramuraria, ma non viene affrontato nel merito per le ragioni processuali di inammissibilità.
artt. 14 e 18 del CCNL 3 novembre 2005
Sono indicati dalla ricorrente come integrazioni della disciplina collettiva, ma la censura non supera il vaglio di ammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione fondato sulla violazione di regolamenti o atti negoziali è necessario indicare specificamente il testo degli atti richiamati e le disposizioni asseritamente violate; la mera citazione sintetica non consente il controllo di legittimità.
- La censura di violazione dei criteri ermeneutici è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale quali regole legali di interpretazione siano state violate; non è consentito chiedere una diversa lettura del testo solo perché più favorevole.
- Chi deduce l’erronea applicazione del principio di non contestazione deve riportare in modo autosufficiente il contenuto delle allegazioni avversarie e la sede processuale in cui esse furono formulate, così da consentire alla Corte il controllo ex art. 115 c.p.c.
- Se la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e una di esse non viene impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse perché l’eventuale accoglimento non potrebbe comunque travolgere la decisione.
- In tema di riparto dell’onere della prova, il criterio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova può incidere sulla distribuzione probatoria, imponendo la prova del fatto negativo alla parte che si trovi nella posizione migliore per dimostrarlo.
- In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di rivalutazione dei fatti storici e delle risultanze probatorie, attività riservata al giudice di merito.
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