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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08501/2026 del 06/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla decurtazione di punteggio in una graduatoria ad esaurimento per il personale educativo dei convitti. Alla ricorrente non sono stati valutati: (i) 36 punti relativi a servizi prestati negli anni scolastici 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019; (ii) 8 punti relativi a un servizio svolto nell’anno scolastico 2011-2012 sulla base di due contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso un convitto annesso a istituto scolastico. La Corte d’appello ha ritenuto che il servizio 2011-2012 non fosse valutabile perché reso non in regime di lavoro subordinato a termine ma mediante co.co.co., e che i servizi successivi non potessero essere considerati perché la rettifica del punteggio aveva fatto perdere alla ricorrente la posizione utile per l’attribuzione delle supplenze; di conseguenza, i contratti di assunzione conseguenti sarebbero nulli e il loro eventuale richiamo all’art. 2126 c.c. non consentirebbe di valorizzare quel lavoro ai fini di successive assunzioni o avanzamenti. Nel ricorso per cassazione si denunciano: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 7, D.M. 235/2014, sostenendo che il requisito della "curricolarità" andrebbe riferito alla figura professionale svolta (personale educativo) e non alla forma del contratto, e che l’interpretazione adottata discriminerebbe rispetto ai servizi resi da altro personale assunto con diverse modalità; 2) omesso esame di un fatto decisivo e carenza motivazionale, contestando l’accertamento della perdita della collocazione utile in graduatoria e l’esclusione della rilevanza del lavoro nullo e dello spostamento di punteggi su altre classi di concorso.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondato il primo motivo perché corretta è l’interpretazione letterale dell’art. 1, comma 7, D.M. n. 235/2014, che limita la valutabilità ai servizi di insegnamento curriculare resi sulla base di rapporti di lavoro subordinato nella classe di concorso o nel profilo corrispondente, escludendo i servizi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa; tale lettura non contrasta con il principio di non discriminazione del lavoratore a termine, poiché presuppone comunque un rapporto subordinato. La Corte valorizza anche il principio generale secondo cui nelle GAE è valutabile solo il servizio assegnato nel rispetto delle ordinarie modalità di conferimento delle supplenze, salvo specifiche deroghe, qui non applicabili. Dichiara inammissibile il secondo motivo perché tende soltanto a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e non individua un vero omesso esame di fatto decisivo. Richiama inoltre il principio per cui un incarico di supplenza conferito in violazione delle regole sulle graduatorie è nullo e, pur producendo i limitati effetti di cui all’art. 2126 c.c. sul piano retributivo, non può essere considerato per successive assunzioni, avanzamenti di carriera o attribuzione di punteggi. Condanna la ricorrente alle spese e dispone l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 7, D.M. n. 235/2014

    sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento curriculare, corrispondenti a posti o classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento

    la valutabilità è limitata ai servizi curricolari resi in relazione al profilo/classe di concorso corrispondente, con esclusione dei servizi prestati mediante co.co.co. non assimilabili al lavoro subordinato a termine

  • clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE

    non è violata dalla disciplina applicata, perché il principio di non discriminazione opera sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato a termine

  • art. 5, comma 4 bis, d.l. n. 104/2013

    è richiamato come disposizione derogatoria che conferma, presupponendolo, il principio generale di valutabilità del solo servizio svolto secondo le ordinarie modalità di conferimento delle supplenze

  • art. 2126 c.c.

    il rapporto nullo può produrre effetti limitati sul piano retributivo per il lavoro già prestato, ma non può essere utilizzato per successive assunzioni, avanzamenti di carriera o attribuzione di punteggi

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    la censura prospettata è trattata incidentalmente in relazione all’ammissibilità della denuncia di violazione di un decreto ministeriale

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    il secondo motivo è ricondotto a un vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma è dichiarato inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito

  • d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    viene applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nelle graduatorie del personale scolastico è valutabile solo il servizio che la disciplina applicabile qualifica come curriculare e che sia stato reso secondo le ordinarie modalità di conferimento delle supplenze; servizi svolti con forme contrattuali diverse, se non equiparate dalla norma, restano esclusi dalla valutazione.
  • Il principio di non discriminazione del lavoro a termine non consente di assimilare rapporti non subordinati ai fini della valutazione del servizio, poiché presuppone un rapporto di lavoro subordinato a termine.
  • Un incarico di supplenza conferito in violazione delle regole che governano le graduatorie può essere nullo; in tal caso l’art. 2126 c.c. opera soltanto per le conseguenze retributive del lavoro già eseguito, ma non legittima l’utilizzo del rapporto nullo per punteggi, progressioni di carriera o successive assunzioni.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si risolve nella richiesta di rivalutare il materiale istruttorio è inammissibile quando non individua un effettivo omesso esame di un fatto decisivo, ma contesta soltanto l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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