Cassazione Civile, Ordinanza n. 08488/2026 del 06/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'aspirante inserita nelle graduatorie ATA, del provvedimento con cui l'Amministrazione l'aveva depennata dalle graduatorie provinciali previste dal D.M. n. 75/2001. In primo grado e in appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto che non si trattasse di un vero e proprio procedimento disciplinare, ma della rimozione di un inserimento in graduatoria ottenuto in assenza della condizione di legge necessaria per l'accesso, poiché la ricorrente non risultava originariamente inserita nella graduatoria ad esaurimento e sarebbe stata inserita solo successivamente, nel 2017, utilizzando l'identificativo di altro aspirante. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva violazione del D.M. n. 75/2001, della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., sostenendo che la ricorrente avesse comunque maturato il requisito del servizio di almeno 30 giorni nel medesimo profilo professionale, che l'inserimento non fosse fraudolento e che l'Amministrazione avesse violato buona fede, correttezza e obblighi procedimentali per mancata comunicazione di avvio del procedimento; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. in tema di spese, assumendo che la controversia non fosse previdenziale e che non fosse corretta la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione secondo il criterio applicato dalla Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché insisteva sul possesso del requisito del servizio senza confutare l'accertamento di merito sulla modalità sostanzialmente fraudolenta dell'inserimento in graduatoria e sulla mancanza di tempestiva deduzione della censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la Corte d'appello aveva applicato non l'art. 152 disp. att. c.p.c., ma l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., norma effettivamente pertinente e applicabile ratione temporis alle controversie introdotte nel 2021. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.M. n. 75/2001
Il requisito del pregresso servizio per almeno 30 giorni nel medesimo profilo professionale viene richiamato come condizione per l'inserimento nelle graduatorie ATA, ma la Corte di cassazione non entra nel merito del suo possesso perché il motivo non si confronta con l'accertamento di merito sull'inserimento fraudolento.
L. n. 241/1990
Le censure sulla violazione delle regole procedimentali e sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento sono state reputate inammissibili perché non adeguatamente correlate al decisum e, in parte, non tempestivamente dedotte.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'azione amministrativa, senza che la Corte di cassazione ne ravvisi una decisiva violazione.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; censure prive di attinenza al decisum sono equiparate alla mancata enunciazione dei motivi e comportano inammissibilità.
art. 152 disp. att. c.p.c.
La norma è stata evocata dalla ricorrente, ma la Corte osserva che il giudice d'appello non vi ha fatto applicazione.
art. 152 bis disp. att. c.p.c.
La Corte d'appello aveva correttamente applicato questa disposizione, che prevede la liquidazione delle spese secondo le tariffe vigenti con riduzione del 20% quando le pubbliche amministrazioni sono assistite da propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
art. 417 bis c.p.c.
Richiamato come base della difesa delle pubbliche amministrazioni tramite propri dipendenti, ai fini dell'applicazione dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115 del 2002
È dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13 comma 1 bis d.p.r. 115 del 2002
Parametra l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, completi e strettamente riferiti alla ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica che non si confronta con la motivazione decisiva è inammissibile.
- La censura di legittimità non può limitarsi a riproporre in astratto il possesso di un requisito o la violazione di norme procedimentali, ma deve confutare gli accertamenti di fatto e le autonome rationes poste a base della decisione di merito.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto anche su una ragione processuale di tardività o inammissibilità della doglianza, il ricorso per cassazione deve specificamente confrontarsi con tale passaggio, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per la liquidazione delle spese in favore di una pubblica amministrazione assistita da propri dipendenti, nelle controversie soggette alla disciplina successiva alla modifica del 2011 si applica l'art. 152 bis disp. att. c.p.c. con riduzione del 20% rispetto ai compensi spettanti agli avvocati.
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