Cassazione Civile, Ordinanza n. 08502/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un comune, inquadrato nella categoria C del CCNL Regioni ed Enti Locali, aveva chiesto in primo grado l'accertamento di avere svolto, per vari periodi, mansioni superiori riconducibili alla categoria D (in particolare D3 per il 2005-2006 e poi D4 fino al 2016), con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive e delle differenze di trattamento accessorio non corrisposte; in subordine aveva domandato il risarcimento del danno da lucro cessante. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo differenze per mansioni superiori della categoria D1. La Corte d'appello, su impugnazione principale del comune e incidentale del lavoratore, ha invece riformato integralmente la decisione di primo grado e rigettato tutte le domande. In cassazione il lavoratore ha proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2697 c.c., 24 e 36 Cost. per avere la Corte d'appello posto a suo carico un indebito onere di contestazione rispetto alla dedotta redistribuzione dei compiti dopo il pensionamento di altro dipendente; (2) violazione dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, dell'art. 8 CCNL 14 settembre 2000 e dell'art. 36 Cost., sostenendo che la Corte avesse svalutato dati istruttori decisivi e ignorato un precedente giudicato relativo a un periodo anteriore; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c., per asserito travisamento e manipolazione delle prove testimoniali; (4) violazione degli artt. 115, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nonché falsa applicazione delle declaratorie contrattuali della categoria D, per avere la Corte omesso un corretto raffronto tra mansioni svolte e mansioni tipiche della categoria superiore; (5) violazione degli artt. 52, commi 3 e 5, e 63, comma 2, d.lgs. 165/2001, 36 Cost., 1223 e 1226 c.c., per avere la Corte implicitamente rigettato la domanda sul salario accessorio e sul risarcimento del danno senza pronunciarsi sul merito. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo e il terzo inammissibili, il quarto in parte inammissibile e in parte infondato, e il quinto inammissibile, rilevando che i motivi miravano soprattutto a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove, precluso in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato il proprio riesame delle prove e correttamente applicato il criterio di comparazione tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali. Quanto alla doglianza sull'omessa pronuncia sul salario accessorio, ha chiarito che il vizio andava denunciato come violazione dell'art. 112 c.p.c. e non come violazione di norme sostanziali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto complessivamente infondato il ricorso e lo ha rigettato integralmente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'appello del Comune e respinto quello incidentale del lavoratore, con conseguente esclusione del diritto alle differenze retributive per mansioni superiori e alle ulteriori pretese accessorie o risarcitorie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La censura di violazione dell'onere della prova è infondata quando, in realtà, si contesta la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e non un'erronea distribuzione dell'onere probatorio.
art. 24 Cost.
La deduzione della violazione del contraddittorio deve essere specifica e argomentata; non può essere richiamata in modo generico per contestare il diverso apprezzamento delle prove.
art. 36 Cost.
La norma non può essere invocata in modo astratto per censurare la ricostruzione fattuale delle mansioni, se la doglianza investe in realtà il merito dell'apprezzamento probatorio.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
L'accertamento delle mansioni superiori richiede la verifica concreta delle attività effettivamente svolte rispetto alle declaratorie contrattuali; non è sufficiente una critica alla valutazione delle prove.
art. 8 CCNL Enti Locali 14 settembre 2000
La sua applicazione non può essere censurata facendo discendere la violazione da una diversa lettura del compendio istruttorio, senza indicare un errore di diritto nell'applicazione della disciplina contrattuale.
art. 115 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove disposte fuori dai limiti legali o ha trattato come prove legali elementi che non lo sono; non quando si contesta la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 132 c.p.c.
La sua violazione deve essere specificamente indicata; non basta invocarne la lesione senza spiegare quale requisito della sentenza sarebbe mancato.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La censura richiede una precisa allegazione del vizio motivazionale o della carenza di contenuto richiesto, non essendo sufficiente un richiamo generico.
art. 3, commi 4, 5 e 6, CCNL 31/03/1999
Le declaratorie contrattuali vanno lette nel loro contenuto effettivo; il giudice ha correttamente distinto tra elementi qualificanti e requisiti meramente esemplificativi della categoria.
Allegato A CCNL 31/03/1999
Il raffronto tra mansioni di fatto e declaratorie contrattuali va svolto in base agli elementi qualificanti della categoria, senza trasformare in requisiti necessari indicazioni solo esemplificative.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
La doglianza sulla mancata pronuncia sul salario accessorio non può essere veicolata come violazione di norma sostanziale, ma richiede la specifica denuncia dell'omissione di pronuncia.
art. 1223 c.c.
La richiesta di risarcimento del danno da mancato guadagno deve essere supportata dall'allegazione e dimostrazione dei presupposti del danno-conseguenza.
art. 1226 c.c.
La liquidazione equitativa presuppone la prova dell'esistenza del danno e dei relativi presupposti, non potendo supplire alla carenza di allegazione e prova.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia su una domanda o un motivo di appello integra un vizio di attività da dedurre specificamente in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., non come violazione di norme sostanziali.
art. 378 c.p.c.
Le memorie depositate in prossimità dell'adunanza camerale sono richiamate solo quale atto difensivo, senza incidenza sul merito della decisione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta la declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La deduzione di violazione dell'onere della prova è inammissibile o infondata quando, sotto la veste della violazione di legge, si pretende in realtà un nuovo esame del compendio istruttorio e una rivalutazione del merito.
- In tema di mansioni superiori nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudice deve confrontare in concreto le mansioni effettivamente svolte con le declaratorie contrattuali della categoria superiore, individuando gli elementi qualificanti del profilo; non è sufficiente valorizzare isolatamente singoli dati fattuali senza una corretta comparazione complessiva.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo in presenza di una vera anomalia nell'utilizzo delle prove, non già quando si contesti che il giudice abbia attribuito maggiore attendibilità ad alcune risultanze istruttorie rispetto ad altre.
- Le censure che mirano a ottenere una terza valutazione del materiale probatorio sono estranee al giudizio di cassazione, che non può essere trasformato in un ulteriore grado di merito.
- L'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di appello va denunciata come vizio di attività ex art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., e non come violazione di norme sostanziali.
- Nel sindacato sulle mansioni superiori, i requisiti soggettivi o indicativi della declaratoria contrattuale non devono essere automaticamente trasformati in elementi costitutivi necessari, se la struttura della declaratoria li prevede soltanto in termini esemplificativi.
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