Cassazione Civile, Ordinanza n. 08499/2026 del 06/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'istanza presentata da una docente per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) e per la rettifica del punteggio attribuitole. In primo grado il Tribunale aveva compensato le spese di lite; la Corte d'appello ha confermato la compensazione e ha condannato l'appellante alle spese del grado. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e la nullità della motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sostenendo che non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese: la pretesa novità della questione non poteva derivare dall'uso di un algoritmo informatico già introdotto da tempo, e il richiamo a un contrasto giurisprudenziale sul soccorso istruttorio era generico e non specificamente documentato. Ha inoltre richiamato i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, per la liquidazione dei compensi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che il sindacato di legittimità riguarda solo la razionalità e coerenza della motivazione posta a fondamento della compensazione. Nel caso concreto, la motivazione della Corte territoriale è stata giudicata non illogica né erronea perché basata su più ragioni: la novità, anche fattuale, della procedura informatizzata per le GPS; l'errore della ricorrente nell'indicare i titoli in una graduatoria diversa da quella oggetto di rettifica; la disciplina dell'O.M. n. 112 del 2022, che richiedeva la ripetizione dei titoli per ciascuna graduatoria; e la presenza di oscillazioni giurisprudenziali sul soccorso istruttorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come regola generale di soccombenza in tema di spese di lite.
La compensazione delle spese è possibile in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, incluse quelle analoghe alle ipotesi tipiche; la Corte ribadisce la discrezionalità del giudice di merito e il sindacato limitato sulla coerenza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è esaminabile solo nei limiti della violazione di legge, non per rimettere in discussione la valutazione di merito sulla compensazione delle spese.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, se applicabile.
Invocato dalla ricorrente come parametro per la liquidazione dei compensi professionali.
Richiamato come modifica del D.M. n. 55/2014 ai fini dei parametri di liquidazione.
O.M. n. 112 del 2022
Richiamata per affermare che i titoli dovevano essere indicati distintamente per ciascuna graduatoria e che la procedura informatizzata non li recepiva automaticamente in tutte le graduatorie.
sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale
È richiamata per l'ampliamento delle ipotesi di compensazione delle spese, includendo altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la motivazione che la sorregge, se palesemente illogica, inconsistente o manifestamente erronea.
- Le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione possono riguardare anche la novità fattuale della controversia, non solo la novità della questione giuridica.
- La presenza di oscillazioni giurisprudenziali o di un contrasto non ancora stabilizzato può integrare una ragione idonea alla compensazione, purché il giudice ne dia adeguata motivazione e il contrasto sia effettivamente individuato.
- In materia di procedure informatizzate per l'accesso a graduatorie o benefici amministrativi, l'errore del richiedente nella compilazione o nell'indicazione dei dati può rilevare ai fini della regolazione delle spese e della valutazione della complessità della controversia, se emerge dal contenuto della domanda e della disciplina applicabile.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione relativa alle spese non può trasformarsi in una nuova valutazione dell'opportunità della compensazione, riservata al giudice di merito.
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