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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05898/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un rimborso IRPEG relativo a un credito maturato per l'anno d'imposta 1980 e poi fatto valere dalla società subentrata alla originaria titolare del credito. Dopo una prima istanza e il formarsi del silenzio-rifiuto, la contribuente ha coltivato la domanda in giudizio. L'Ufficio ha però sostenuto che una nota del 21 dicembre 1996 avrebbe già integrato un diniego del rimborso, non impugnato nei termini, con conseguente decadenza dell'azione proposta solo nel 2012. In secondo luogo, l'Agenzia ha contestato che la contribuente non avesse provato adeguatamente la spettanza del credito rimborsabile, deducendo violazione dell'art. 2697 c.c. La società resistente ha replicato che la nota del 1996 non era un vero diniego di rimborso ma solo un rifiuto di corrispondere il credito tramite titoli di Stato, e che il subentro nella titolarità del credito era avvenuto validamente per cessione d'azienda/fusione, con pubblicità idonea a renderlo opponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso dell'Agenzia. Ha escluso che la nota del 21 dicembre 1996 costituisse un atto impugnabile quale diniego espresso o tacito di rimborso: si trattava soltanto del rifiuto della modalità alternativa di estinzione del credito mediante Titoli di Stato, non del rifiuto del rimborso in sé. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull'onere della prova, osservando che il motivo tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e che, comunque, il giudice di merito aveva correttamente riconosciuto l'efficacia del trasferimento del credito alla società cessionaria/subentrante in forza della cessione d'azienda e delle relative formalità pubblicitarie previste dalla disciplina bancaria speciale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 19 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    comma 1, lett. g; comma 2

    Il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi è atto impugnabile; per gli atti impugnabili espressi sono previste indicazioni su termine, giudice competente e modalità del ricorso, ma la loro omissione non determina nullità dell'atto. L'atto non notificato e privo di tali indicazioni non fa decorrere il termine breve di impugnazione.

  • art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di decadenza per impugnare decorre solo da un atto idoneo e conoscibile; se manca la notifica o la formale comunicazione del diniego, non può essere affermata la tardività del ricorso.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Le indicazioni sul termine di impugnazione, sul giudice competente e sulle modalità del ricorso sono richieste dagli atti dell'amministrazione, ma la loro omissione non produce invalidità automatica dell'atto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice ha ripartito erroneamente l'onere probatorio; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 2559 c.c.

    È richiamato per il subentro nella titolarità del credito a seguito di cessione d'azienda.

  • art. 1264 c.c.

    Le formalità pubblicitarie previste dalla disciplina speciale bancaria producono effetti di opponibilità ai terzi analoghi a quelli della cessione del credito.

  • art. 58, comma 4, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Nelle cessioni in blocco di attività e passività tra banche, la pubblicazione e l'iscrizione previste dalla norma producono gli effetti di opponibilità indicati dall'art. 1264 c.c.; la disciplina speciale deroga alle regole ordinarie sulla cessione dei crediti verso lo Stato.

  • art. 58, comma 2, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Gli adempimenti pubblicitari previsti per le cessioni bancarie in blocco rilevano ai fini dell'opponibilità ai terzi.

  • art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    Le formalità di notifica o accettazione del debitore ceduto non vengono in rilievo, nel caso esaminato, per la cessione di crediti d'imposta inserita in operazioni bancarie in blocco regolate dalla disciplina speciale.

  • art. 70 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    È richiamato insieme all'art. 69 R.D. 2440/1923 nel dibattito sulle formalità di cessione dei crediti verso lo Stato.

  • art. 5 D.L. 23 maggio 1994, n. 307

    Prevede la possibilità di chiedere l'estinzione del credito mediante assegnazione di Titoli di Stato come modalità alternativa rispetto al rimborso in denaro.

  • L. 22 luglio 1994, n. 457

    Conversione del D.L. 307/1994, richiamata per la disciplina dei Titoli di Stato in pagamento dei crediti fiscali.

  • art. 1 D.M. 26 agosto 1994

    È richiamato come base delle istanze di rimborso contenute nelle dichiarazioni annuali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità evocato per la dedotta violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di legittimità evocato per la dedotta nullità processuale derivante dall'asserita tardività/inammissibilità dell'azione.

Massime di principio

  • In materia tributaria, è impugnabile il diniego di rimborso solo quando l'amministrazione manifesti un rifiuto del rimborso in sé; il mero rigetto di una modalità alternativa di pagamento o estinzione del credito non equivale necessariamente a diniego del rimborso.
  • L'omessa indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione, del giudice competente e delle modalità del ricorso non determina di per sé nullità dell'atto; può incidere semmai sulla decorrenza del termine per impugnarlo e, nei casi concreti, impedire che il contribuente sia considerato decaduto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; se la censura investe l'apprezzamento delle risultanze istruttorie, il vizio non è di riparto dell'onere probatorio ma di motivazione/valutazione della prova.
  • Nelle cessioni di crediti d'imposta inserite in operazioni bancarie in blocco, la disciplina speciale della cessione bancaria prevale sulle regole ordinarie della cessione dei crediti verso lo Stato, e la pubblicità prevista dalla normativa bancaria è sufficiente a fondare l'opponibilità ai terzi.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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