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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15892/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l’aggiudicazione definitiva di una concessione di media derivazione a scopo idroelettrico, ottenuta da una società consortile costituita da più soggetti già titolari di piccole derivazioni. La società ricorrente, altra concorrente nella procedura, ha impugnato davanti al Tribunale Superiore delle Acque e poi in Cassazione la decisione che aveva confermato l’aggiudicazione alla controinteressata. Le doglianze si concentravano soprattutto su: necessità della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per un progetto che, secondo la ricorrente, interferiva con siti della Rete Natura 2000; contraddittorietà e apparente illogicità della motivazione sulla compatibilità ambientale; asserita violazione dei limiti di portata media e delle prescrizioni di gara; pretesa illegittimità della disponibilità dell’area destinata all’impianto; dedotta violazione della segretezza delle offerte per la conoscenza anticipata del progetto da parte del Comune; presunta integrazione postuma della documentazione di gara; e illegittimità delle prescrizioni imposte al progetto, che sarebbero state tali da determinare varianti essenziali. Con i motivi di ricorso per cassazione sono stati denunciati vizi di violazione di legge, nullità della sentenza, omesso esame di fatti decisivi e vizi di motivazione, richiamando tra l’altro normativa europea e provinciale in materia ambientale, nonché le disposizioni della legge provinciale bolzanina sulla procedura per le concessioni di derivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla VINCA, affermando che la sentenza impugnata aveva accertato in fatto l’assenza di una significativa incidenza del progetto sul sito protetto, anche alla luce delle prescrizioni imposte in sede di aggiudicazione, in particolare quella che collocava l’uscita del canale di restituzione fuori dal sito Natura 2000. Ha giudicato non contraddittoria né apparente la motivazione del Tribunale Superiore delle Acque, ribadendo che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in revisione delle valutazioni tecniche e di merito dell’amministrazione e del giudice di merito. Sono stati inoltre respinti i motivi relativi ai limiti di portata, alla disponibilità dell’area, alla pretesa violazione della segretezza delle offerte e all’asserita integrazione postuma della documentazione, perché fondati su una ricostruzione del fatto non accolta dal giudice di merito o perché comunque privi di decisività. La Corte ha anche rilevato che le prescrizioni contestate non integravano varianti essenziali, ma costituivano contenuto del provvedimento concessorio. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 6, parr. 3 e 4, Direttiva 92/43/CEE

    La VINCA è necessaria solo se il piano o progetto possa avere incidenze significative sul sito; in mancanza di un rischio o di una probabilità di pregiudizio significativo, la valutazione preventiva non è dovuta.

  • art. 5, comma 1, lett. b)-ter, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato quale base normativa interna in materia di valutazione ambientale e tutela del sito, in coordinamento con la disciplina eurounitaria.

  • artt. 4, commi 2 e 3, e 5, comma 3, d.P.R. n. 357/1997

    Invocati per sostenere l’obbligatorietà della valutazione d’incidenza nei casi di possibile incidenza significativa.

  • artt. 1, 5, 14, 21, comma 1, 3, 6 e 8-c), 22, comma 1, l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 6/2010

    La Corte valorizza in particolare l’art. 21, comma 6, come conferma che la valutazione d’incidenza è dovuta solo per piani e progetti che possano avere incidenza significativa sul sito Natura 2000.

  • artt. 1 e 2 della Circolare della Provincia autonoma di Bolzano n. 1/2002

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di valutazione preventiva dei progetti incidenti sulle aree della rete ecologica.

  • art. 19 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015

    Le prescrizioni imposte in sede di aggiudicazione non sono state qualificate come varianti essenziali ai sensi della norma, ma come contenuto immediatamente cogente del provvedimento concessorio.

  • art. 3 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015

    La procedura per la concessione di media derivazione è avviata su domanda del soggetto interessato; la priorità cronologica può attribuire la qualità di promotore.

  • art. 4, comma 1, l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015

    Richiamato per l’obbligo di completezza della documentazione dell’offerta/progetto nella procedura di concessione.

  • art. 7 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015

    La Corte osserva che il documento contestato poteva essere, al più, un chiarimento sulle vicende della società, senza integrare un vero elemento nuovo.

  • art. 8 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015

    La conferenza di servizi è sede di ascolto dei soggetti interessati; il Comune vi partecipa senza essere titolare del potere decisorio finale sull’aggiudicazione.

  • art. 9 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015

    La Commissione di valutazione giudica il complesso dell’offerta secondo i criteri tecnici, economici ed energetici predefiniti, potendo articolare sub-criteri coerenti con essi.

  • art. 11 l.p. Provincia autonoma di Bolzano n. 2/2015

    La disponibilità dell’area non è requisito necessario già al momento della domanda o dell’aggiudicazione, perché il concessionario può attivare in seguito procedure ablatorie in caso di mancato accordo.

  • art. 83 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nel contesto della disciplina speciale provinciale della concessione idroelettrica.

  • artt. 115, 116, 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che non vi è violazione quando il giudice valuta le prove attribuendo maggiore forza ad alcune rispetto ad altre; il vizio di motivazione rilevante in cassazione è solo quello apparente, inesistente o insanabilmente contraddittorio.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce il carico probatorio alla parte sbagliata, non quando apprezza diversamente le risultanze istruttorie.

  • art. 111 Cost.

    Nel controllo sulle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque, il sindacato della Cassazione riguarda solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Sono i parametri evocati per denunciare nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, ma i motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché diretti a rivalutare il merito.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Richiamato ai fini del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La VINCA è necessaria solo quando, sulla base di elementi oggettivi, non possa escludersi una incidenza significativa del progetto sul sito Natura 2000; se il giudice di merito accerta in fatto l’assenza di tale rischio, la sua decisione è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale estremo.
  • Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque, la Corte di cassazione non può riesaminare il merito tecnico delle valutazioni amministrative né sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, salvo che la motivazione sia assente, apparente o insanabilmente contraddittoria.
  • Le prescrizioni imposte dall’amministrazione in sede di aggiudicazione di una concessione non sono automaticamente varianti essenziali del progetto: occorre verificare se esse integrino il contenuto cogente del provvedimento concessorio oppure alterino in modo incompatibile l’assetto progettuale valutato in procedura.
  • Nelle procedure per concessioni di derivazione idroelettrica disciplinate dalla normativa provinciale speciale, la disponibilità dell’area di impianto non deve necessariamente essere già perfezionata al momento della domanda o dell’aggiudicazione, potendo il concessionario ricorrere successivamente agli strumenti ablatori previsti dalla legge in caso di mancato accordo con il proprietario.
  • Il divieto di integrazione postuma dell’offerta o della documentazione di gara non è violato da chiarimenti o documenti che si limitino a illustrare vicende già sottese alla domanda senza introdurre nuovi elementi sostanziali idonei a mutare la valutazione comparativa.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la mera preferenza accordata dal giudice ad alcune prove rispetto ad altre; la violazione dell’art. 2697 c.c. richiede invece un vero errore nella ripartizione dell’onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContrattiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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