Cassazione Civile, Ordinanza n. 06295/2023 del 02/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (Consob)
La controversia
La controversia nasce da una delibera Consob che aveva irrogato a due amministratori di una banca una sanzione pecuniaria per omessa disclosure, nel prospetto informativo relativo a un aumento di capitale e all’ammissione alla negoziazione di azioni, di informazioni concernenti strumenti derivati collegati all’operazione. I destinatari della sanzione avevano opposto l’atto; la Corte d’appello aveva accolto l’opposizione ritenendo prescritto il diritto della Consob a riscuotere la sanzione, perché l’illecito sarebbe stato istantaneo e consumato già al momento dell’approvazione del prospetto da parte della Consob. Nel ricorso per cassazione la Consob deduceva: 1) violazione degli artt. 94, commi 2 e 3, 113, comma 1, e 191 TUF, dell’art. 28 l. n. 689/1981 e dell’art. 158 c.p., sostenendo che il momento consumativo non fosse l’approvazione del prospetto, ma la sua pubblicazione e la protrazione dell’offesa fino alla chiusura dell’offerta; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto o apparenza di motivazione sul momento consumativo della fattispecie sanzionata.
La decisione
La Corte ha dichiarato sopravvenuta l’inammissibilità del ricorso limitatamente alla posizione di uno dei due controricorrenti, perché era stata documentata la sua morte e l’obbligazione pecuniaria per sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi. Quanto all’altro controricorrente, la Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione dell’illecito come istantaneo e erroneo il dies a quo della prescrizione individuato nella data di approvazione del prospetto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale posizione e rinviato alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. Per il soggetto deceduto è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere/sopravvenuta perdita di efficacia del titolo sanzionatorio, senza regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 94, commi 1, 2, 3 e 7, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
"Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob"; "Il prospetto contiene ... tutte le informazioni ... necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio"; "Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione ... deve essere menzionato in un supplemento del prospetto"
La norma tutela primariamente gli investitori e il mercato, imponendo un prospetto completo e trasparente; l’obbligo di supplemento per fatti sopravvenuti conferma che, in caso di omissioni originarie rilevanti, la lesione permane fino alla chiusura dell’offerta.
art. 113, comma 1 e comma 2, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
"Prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni ... l'emittente ... pubblica un prospetto"; "Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione ... deve essere menzionato in un supplemento del prospetto"
L’approvazione del prospetto e l’obbligo di supplemento sono funzionali alla tutela dell’investitore; la disciplina conferma che l’offesa si collega alla pubblicazione del prospetto carente e perdura sino alla chiusura della fase rilevante dell’offerta/negoziazione.
art. 191, comma 2, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Prevede la sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni richiamate in materia di prospetto informativo.
art. 192-ter, d.lgs. n. 58/1998 (TUF)
Richiamato quale norma sanzionatoria del quadro applicabile ratione temporis.
Il termine quinquennale di prescrizione decorre solo dalla cessazione della condotta illecita; se l’illecito ha carattere permanente, la prescrizione non inizia finché perdura la condotta/offesa.
Richiamato dal ricorso in relazione alla individuazione del momento consumativo e del dies a quo prescrizionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza.
Consente la produzione documentale in cassazione del certificato di morte, rilevante ai fini della sopravvenuta estinzione dell’obbligazione sanzionatoria.
art. 8, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Nei casi di sopravvenuta cessazione della materia del contendere per venir meno dell’ordinanza-ingiunzione non si applicano i principi della soccombenza; ciascuna parte sopporta le proprie spese anticipate.
Massime di principio
- Nelle violazioni del TUF relative al prospetto informativo, il bene giuridico protetto è la corretta informazione dell’investitore e del mercato, non la sola regolarità dell’approvazione svolta dall’autorità di vigilanza.
- L’illecito amministrativo per prospetto incompleto o fuorviante non si esaurisce necessariamente con l’approvazione del prospetto, ma può avere natura permanente quando la lesione informativa si protrae lungo il periodo in cui il prospetto produce effetti sull’offerta.
- Ai fini della prescrizione ex art. 28 l. n. 689/1981, il dies a quo coincide con la cessazione della condotta illecita; se l’offerta o la situazione antigiuridica perdura nel tempo, la prescrizione non decorre dalla sola data di approvazione del prospetto.
- La previsione dell’obbligo di supplemento per fatti nuovi, errori o imprecisioni sopravvenuti conferma la centralità della completezza informativa verso gli investitori e rafforza la qualificazione della violazione come illecito perdurante.
- La morte del destinatario di una sanzione amministrativa pecuniaria determina l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria e può rendere il ricorso in cassazione sopravvenutamente inammissibile o privo di oggetto per quella specifica posizione.
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