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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21887/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La società, per l’anno d’imposta 2009, aveva chiesto la disapplicazione della disciplina sulle società non operative e il rimborso IVA, sostenendo che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi dipendesse dal sequestro penale del complesso immobiliare strumentale all’attività alberghiera e dal conseguente impedimento a completare i lavori necessari alla funzionalità della struttura. L’Ufficio aveva rigettato l’istanza di disapplicazione e la richiesta di rimborso, ritenendo che le cause del sequestro fossero riconducibili alla società. In appello, la CTR aveva confermato il rigetto sul rilievo che la contribuente non avesse fornito prova idonea delle specifiche situazioni oggettive e straordinarie invocate. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: omesso esame di fatti decisivi e documenti prodotti; violazione dell’art. 115 c.p.c. per aver ignorato fatti non contestati; violazione dell’art. 58 del d.lgs. 546/1992 per non avere considerato la documentazione prodotta in appello; violazione dell’art. 30 della l. 724/1994 per erronea interpretazione della disciplina delle società di comodo; violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la CTR pronunciato su profili non devoluti e ignorato le difese della contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo inerente alla violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della l. 724/1994, in relazione alla disciplina IVA delle società di comodo, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE e dei precedenti di legittimità sopravvenuti. Ha affermato che il giudice di merito non aveva applicato i principi secondo cui la soggettività IVA e il diritto alla detrazione non possono essere negati solo perché i ricavi non raggiungono la soglia nazionale, purché sia svolta un’effettiva attività economica. Tuttavia, in applicazione del principio di diritto unionale, resta necessario verificare in concreto se la società abbia effettivamente esercitato attività economica con operazioni rilevanti ai fini IVA, e tale verifica dovrà essere compiuta dal giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, L. 23 dicembre 1994, n. 724

    La disposizione sulle società non operative non può essere applicata in modo da negare automaticamente il diritto alla detrazione/rimborso IVA per il solo mancato raggiungimento della soglia di ricavi; va disapplicata quando contrasti con la direttiva IVA, ferma la verifica dell’effettiva attività economica.

  • art. 35, comma 15, D.L. 4 luglio 2006, n. 223

    Richiamato come fonte della modifica normativa che ha introdotto/sostituito il regime delle società di comodo.

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come disposizione sostituita dalla disciplina poi confluita nell’art. 30 della L. 724/1994.

  • art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994

    Base normativa del diniego di rimborso IVA e della disciplina delle società di comodo oggetto di disapplicazione richiesta.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.

  • art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per contestare il mancato esame della documentazione prodotta in appello nel processo tributario.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 9, par. 1, Direttiva 2006/112/CE

    La qualità di soggetto passivo IVA non può essere negata per il solo fatto che il valore economico delle operazioni non raggiunga la soglia fissata dalla normativa nazionale.

  • art. 167 Direttiva 2006/112/CE

    Osta a una normativa nazionale che privi il soggetto passivo del diritto alla detrazione IVA assolta a monte per il solo insufficiente ammontare delle operazioni a valle.

  • art. 21-bis, d.lgs. n. 74 del 2000

    La Corte osserva che la questione evocata nella memoria resta superata dall’accoglimento del motivo fondato sulla disciplina IVA, senza necessità di esaminarne l’incidenza.

Massime di principio

  • In materia IVA, la disciplina nazionale sulle società non operative non può essere applicata in modo automatico e preclusivo del diritto alla detrazione o al rimborso solo perché non siano state raggiunte determinate soglie di ricavi, se il soggetto ha comunque svolto un’effettiva attività economica.
  • La verifica della disapplicazione della disciplina antielusiva richiede comunque l’accertamento in concreto dell’esistenza di operazioni rilevanti ai fini IVA, perché il diritto alla detrazione presuppone l’esercizio effettivo dell’attività economica.
  • Quando sopravvenga una pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea incompatibile con la norma nazionale applicata, il giudice di legittimità deve disapplicare la norma interna contrastante e cassare la decisione di merito che non si sia conformata al diritto unionale.
  • Nel giudizio tributario, il giudice di merito deve esaminare la documentazione e le circostanze dedotte a sostegno della disapplicazione della presunzione di non operatività, specie se rilevanti per verificare l’effettivo esercizio dell’attività economica e il nesso tra l’impedimento e il mancato raggiungimento delle soglie.
  • Il mancato raggiungimento dei ricavi parametrati dalla normativa sulle società di comodo non basta, da solo, a far perdere la soggettività IVA o il diritto alla detrazione, perché le misure nazionali antielusive non possono eccedere quanto necessario e non possono incidere sul principio di neutralità dell’imposta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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