Cassazione Civile, Ordinanza n. 00697/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'accordo conciliativo intervenuto tra le parti in relazione all'avviso di accertamento oggetto di causa e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Per effetto della conciliazione è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione. Le spese sono state regolate secondo quanto previsto nell'accordo conciliativo, con compensazione.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, imputandole quale socia al 20% di una società di persone un reddito di partecipazione non dichiarato per l'anno d'imposta 2014, in applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 917/1986. La pretesa derivava da un precedente accertamento emesso verso la società, con attribuzione del reddito sociale ai soci pro quota. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, vizi di notifica, nullità per mancata allegazione della delega, carenza di capacità contributiva, inesistenza della materia imponibile, carenza di soggettività passiva e violazione dello Statuto del contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto; l'Ufficio aveva appellato, ma la decisione era stata confermata in secondo grado. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso per un unico motivo, ma ha poi rappresentato che tra le parti era intervenuto un accordo conciliativo ex art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 avente ad oggetto le somme accertate, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
Il reddito prodotto dalla società di persone va imputato ai soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione.
art. 53 Cost.
Richiamato come parametro di censura dalla contribuente in relazione alla dedotta mancanza di capacità contributiva.
Richiamato dalla contribuente quale norma asseritamente violata per carenza di soggettività passiva.
Richiamato dalla contribuente quale parametro di illegittimità dell'avviso per violazione dei principi dello Statuto del contribuente.
Richiamato dalla contribuente a sostegno della doglianza di inesistenza della notifica per mancanza della relazione di notificazione.
È stata indicata la conciliazione intervenuta tra le parti nel processo tributario, dalla quale è derivato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando le parti intervengono in conciliazione nel processo tributario in relazione alla pretesa oggetto del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione del ricorso per cassazione e il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere preclude ogni ulteriore esame delle censure di merito dedotte nel ricorso.
- Nei redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone, il reddito sociale accertato viene attribuito ai soci in proporzione alle quote di partecipazione, secondo il regime di cui all'art. 5 del TUIR.
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