Cassazione Civile, Sentenza n. 22358/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ASL ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva accolto i gravami dei dirigenti medici riconoscendo il diritto al pagamento di somme di retribuzione relative alla "retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale" e, per alcuni, alla "retribuzione di posizione minima". I motivi di ricorso includevano: erronea affermazione della giurisdizione del giudice ordinario (anziché amministrativo); violazione di norme e contratti collettivi rispetto alla qualificazione e al calcolo delle voci retributive; vizio per mancata rimessione al giudice di primo grado (art. 353 c.p.c.) quando la Corte d’appello aveva riformato la declinatoria di giurisdizione; e doglianze su compensazioni tra voci retributive, vizio di extrapetizione e omessa considerazione di elementi documentali aziendali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato cessata la materia del contendere tra l'ASL e Argentina Saracco e ha compensato le spese tra loro. Ha respinto il primo motivo (confermando il principio secondo cui, quando è in discussione il diritto soggettivo alla corretta corresponsione della retribuzione in base al CCNL, spetta al giudice ordinario la giurisdizione). Ha invece accolto il secondo motivo: avendo la Corte d'appello, riformando la declinatoria del primo grado in favore del giudice ordinario, dovuto rimandare le parti al Tribunale ai sensi dell'art. 353 c.p.c., la sentenza impugnata è cassata limitatamente alla decisione sulla "retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale" e la causa è rinviata al Tribunale di Taranto per quei profili. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti; il ricorso incidentale (di Spizzirri) è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse essendo il controricorrente integralmente soddisfatto in appello. La Corte dispone il rinvio per la regolamentazione delle spese relative al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La Corte ha applicato l'obbligo, nella versione vigente ratione temporis, che la Corte d'appello che riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario debba rimandare le parti davanti al primo giudice; l'omissione di tale rimessione ha giustificato la cassazione parziale.
Norme richiamate a fondamento dei motivi di cassazione per nullità, violazione di norme e vizio di motivazione; la Corte le ha utilizzate per valutare ammissibilità e fondatezza delle doglianze.
Richiamato nel contesto della doglianza sulla giurisdizione e sulla corretta qualificazione della domanda retributiva.
artt. 60 CCNL 1994-1997 e 50 CCNL 1998-2001
Citate nelle questioni relative alla determinazione e al riconoscimento delle voci retributive dei dirigenti; la Corte ha ritenuto che le deduzioni su questi articoli richiedevano verifica di merito e in parte sono state ritenute questioni non risolvibili in sede di legittimità senza accertamento di fatto.
art. 24, comma 11, CCNL del 3 novembre 2005
"la retribuzione di posizione minima contrattuale è corrisposta quale anticipazione sul trattamento economico dovuto e viene assorbita nel valore complessivamente attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni"
La Corte territoriale ha utilizzato questa disposizione interpretativa per affermare che la minima contrattuale funge da anticipazione e che, ai fini della determinazione del trattamento, non è possibile compensare automaticamente le voci diverse (minima contrattuale vs variabile aziendale) senza verifiche: è la variabile che si aggiunge alla minima solo fino al valore dell'incarico attribuito, non viceversa.
art. 53 CCNL 5 dicembre 1996 e art. 40 CCNL 8 giugno 2000
Riferimenti richiamati da interpretazione autentica (art. 24 CCNL 2005) per la disciplina dell'assorbimento della minima contrattuale nel valore complessivo dell'incarico.
artt. 2, comma 1, e 63 d.lgs. n. 165/2001
Citate nella contestazione sulla giurisdizione e sulla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico; la Corte ha ritenuto che la questione della giurisdizione fosse già definita dalla giurisprudenza (diritto soggettivo retributivo) e non assorbisse la doglianza dell'ASL.
Richiamato nel contesto delle doglianze sull'organizzazione aziendale e passaggi d'azienda; la Corte non ha ritenuto che l'interpretazione di tale norma risolvesse le questioni di merito poste senza accertamenti fattuali.
Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (divieto di extrapetizione); la Corte ha dichiarato il relativo motivo privo della specificità necessaria o non cogente rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Citato nella parte finale della sentenza con riferimento agli adempimenti fiscali o contributivi collegati; la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento, come previsto dall'articolo.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla possibilità di compensare voci corrisposte; la Corte ha ritenuto la censura sostanzialmente volta a rimettere in discussione fatti e prove valutati in merito e quindi inammissibile in sede di legittimità.
Massime di principio
- Quando la controversia concerne il diritto soggettivo del lavoratore pubblico alla corretta corresponsione della retribuzione prevista dal CCNL (anche per voci come la retribuzione variabile), la giurisdizione è, di regola, del giudice ordinario.
- Se la Corte d'appello riforma la decisione di primo grado attribuendo la giurisdizione al giudice ordinario, deve, nei termini della previgente art. 353 c.p.c., rimandare le parti davanti al primo giudice e non decidere direttamente nel merito su quella voce: l'omissione è motivo di cassazione parziale e rinvio.
- La qualificazione e il rapporto tra voci retributive diverse (minimo contrattuale vs variabile aziendale) richiedono esame documentale e accertamento di merito: in sede di cassazione non è possibile rinnovare la valutazione probatoria se la doglianza mira a rimettere in discussione fatti accertati.
- Non è lecita una compensazione automatica tra voci retributive di diversa natura (es. minima contrattuale obbligatoria e variabile aziendale eventuale) senza che risulti documentato un recupero o una volontà aziendale espressa a tal fine; va verificata la graduazione delle funzioni e l'intento aziendale con atti formali.
- Le doglianze sul vizio di extrapetizione (art. 112 c.p.c.) richiedono specificità nel ricorso, con indicazione puntuale di come il pronunciato ecceda il chiesto, altrimenti sono inammissibili.
- La cessazione della materia del contendere tra parti che transigono comporta la compensazione delle spese tra esse, salvo diverso accordo, e la dichiarazione della Corte in tal senso può essere pronunciata anche in sede di legittimità.
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