Cassazione Civile, Sentenza n. 22359/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'ASL impugnava la sentenza della Corte d'appello di Lecce che, riformando le sentenze di primo grado, aveva riconosciuto ai dirigenti medici il diritto al pagamento di somme rivendicate come retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale (con contestata decurtazione dal novembre 2006 in poi) e, per alcuni, differenze sulla retribuzione di posizione minima contrattuale per periodi anteriori (dal 2002). L'ASL deduceva, fra l'altro, vizi di giurisdizione, violazioni delle norme del CCNL e del codice civile, vizio di extrapetizione, omesso rinvio al primo giudice a seguito della ricognizione di giurisdizione in appello, e contestava la mancata considerazione delle delibere aziendali che avrebbero dimostrato compensazioni tra voci retributive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto solo il secondo motivo del ricorso principale (violazione dell'art. 353 c.p.c. per omessa rimessione al primo giudice dopo che la Corte d'appello ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario) sul punto relativo alla retribuzione di posizione c.d. variabile aziendale: quella parte della sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata al Tribunale di Taranto. Il primo motivo (sulla qualificazione della giurisdizione del giudice ordinario) è stato respinto; il quarto motivo è stato assorbito; gli altri motivi sono stati dichiarati inammissibili o respinti. La Corte ha dunque ordinato la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. In sostanza l'ASL ha ottenuto parziale accoglimento (cassazione e rinvio limitati alla voce 'variabile aziendale'), mentre le statuizioni relative alle differenze sulla retribuzione di posizione minima sono state confermate in sede di valutazione di merito e non rimosse dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 353 c.p.c.
Il giudice d’appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice
Applicata dalla Corte di Cassazione per affermare che la Corte d'appello, avendo ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa relativa alla variabile aziendale, doveva rimandare le parti al Tribunale invece di decidere nel merito; omessa rimessione ha determinato la cassazione parziale.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 1,3,4)
Norma di riferimento per i motivi di ricorso per cassazione (nullità, violazione di norme di diritto, omessa rimessione/procedura). La Corte ha valutato i singoli motivi alla luce di tali fattispecie, accogliendo il motivo relativo all'omessa rimessione e respingendo o dichiarando inammissibili gli altri.
art. 24, comma 11 CCNL 3 novembre 2005 (richiamato in interpretazione autentica)
la retribuzione di posizione minima contrattuale è corrisposta quale anticipazione sul trattamento economico dovuto e viene assorbita nel valore complessivamente attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni, sicché alla minima contrattuale si aggiunge la differenza necessaria a raggiungere il valore dell'incarico definito in azienda, con la garanzia che quest'ultimo non può essere inferiore al minimo contrattuale già percepito
La Corte territoriale ha interpretato la norma nel senso che la minima contrattuale funge da anticipazione e viene assorbita nel valore complessivo attribuito all'incarico in base alla graduazione delle funzioni: non è la minima che si aggiunge alla variabile, ma eventualmente la variabile che contribuisce al valore complessivo; va quindi evitata una compensazione automatica fra voci di diversa natura senza prova del 'recupero'.
artt. 60 CCNL 1994-1997 e 50 CCNL 1998-2001
Richiamati dalla ricorrente nella censura su regime retributivo e competenze, ma la loro valutazione è stata assorbita o ritenuta questione di merito rispetto alla decisione sulla rimessione.
art. 2, comma 1 e art. 63 del d.lgs. n. 165/2001
Norme che qualificano il rapporto di lavoro pubblico e le competenze; evocati nella discussione sulla giurisdizione (giudice amministrativo vs giudice ordinario) e sulla rilevanza della contrattazione collettiva per la determinazione delle retribuzioni.
art. 2112 c.c.
Riferito nella contestazione sulla natura dei rapporti e diritti dei lavoratori in caso di riorganizzazione/trasferimento d'azienda; evocato nella dialettica sul corretto inquadramento delle posizioni retributive.
art. 112 c.p.c. e art. 329 c.p.c.
Richiamati con riguardo al principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato (divieto di giudicato extra petita). La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e perché la domanda di conferma del decreto ingiuntivo implica la domanda di condanna al pagamento della somma indicata.
art. 386 c.p.c.
Citate in relazione a censure sulla corretta applicazione delle norme processuali; la Corte ha esaminato le deduzioni alla luce della giurisprudenza consolidata.
artt. 1241 e ss. c.c.
Richiamati in relazione alla questione della compensazione tra voci retributive (azione di recupero, eccezioni di compensazione); la Corte ha ritenuto la censura inammissibile essendo, in sostanza, un riesame di fatti di merito.
Massime di principio
- Quando il lavoratore pubblico contesta la corretta corresponsione di retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva (diritto alla retribuzione), la sua posizione è spesso qualificata come diritto soggettivo e pertanto la giurisdizione può spettare al giudice ordinario; tuttavia la valutazione sulla giurisdizione deve essere svolta caso per caso e rispettando la procedura prevista.
- Se in appello la Corte dichiara che il giudice ordinario ha giurisdizione su una causa precedentemente ritenuta amministrativa dal primo giudice, ai sensi dell'art. 353 c.p.c. (nel testo applicabile), la Corte d'appello deve rimandare le parti al giudice di primo grado per il giudizio di merito e non decidere direttamente sulle pretese sostanziali.
- La retribuzione di posizione minima contrattuale (secondo l'interpretazione del CCNL richiamata) ha natura di anticipazione e viene assorbita nel valore complessivo dell'incarico determinato tramite graduazione delle funzioni: non può essere liberamente compensata con voci di diversa natura (es. variabile aziendale) senza titolo probatorio che dimostri espressamente il 'recupero' o la intenzione di compensazione.
- Il datore di lavoro (ASL) ha l'onere di fornire prova documentale chiara se intende dimostrare che importi corrisposti a titolo di variabile hanno effettivamente compensato o recuperato differenze su posizioni minime contrattuali; in mancanza, la pretesa dei lavoratori può trovare accoglimento.
- I motivi di cassazione che invocano violazioni di norme contrattuali o di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili se, nella sostanza, mirano a un nuovo esame dei fatti: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito.
- Le eccezioni relative a extrapetizione o difetti di specificità devono essere formulate con precisione nel ricorso, indicando esattamente dove la sentenza avrebbe pronunciato oltre il chiesto, altrimenti sono inammissibili.
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