Cassazione Civile, Ordinanza n. 15451/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia riguardava il diniego implicito di rimborso (silenzio-rifiuto) su un’istanza con cui la società chiedeva la restituzione di importi IRES versati per gli anni 2011-2014. La contribuente sosteneva di aver realizzato un impianto fotovoltaico beneficiando della tariffa incentivante del c.d. Quarto conto energia e di aver rinunciato, per prudenza, a indicare in dichiarazione la detassazione c.d. Tremonti ambientale, poi ricalcolando l’imposta e chiedendo il rimborso. I giudici di merito avevano ritenuto cumulabili la tariffa incentivante e la detassazione ambientale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 13-19, l. 388/2000, dell’art. 5 del d.m. 5 maggio 2011 e dell’art. 19 del d.m. 5 luglio 2012, sostenendo che la cumulabilità era ammessa solo per il Secondo conto energia, non per il Terzo, Quarto e Quinto conto energia, e quindi anche la richiesta di rimborso doveva essere esclusa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, per gli impianti che beneficiano delle tariffe del Terzo, Quarto e Quinto conto energia, la detassazione per investimenti ambientali prevista dalla c.d. Tremonti ambientale non è cumulabile con gli incentivi fotovoltaici, neppure sotto forma di rimborso per la mancata deduzione. Ha rilevato che la società non aveva effettuato la comunicazione di rinuncia prevista dall’art. 36 del d.l. 124/2019, convertito dalla l. 157/2019. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza normativa e giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 6, commi 13-19, legge n. 388/2000
Disciplina la c.d. Tremonti ambientale, ossia la detassazione degli investimenti ambientali; la Corte la qualifica come agevolazione non cumulabile con gli incentivi fotovoltaici del Terzo, Quarto e Quinto conto energia.
art. 5, d.m. 5 maggio 2011
L’articolo del c.d. Quarto conto energia prevede la cumulabilità delle tariffe incentivanti solo con i benefici tassativamente elencati nella norma, tra i quali non rientra la Tremonti ambientale.
art. 19, d.m. 5 luglio 2012
Richiamato nel ricorso come fonte rilevante in tema di cumulabilità degli incentivi; la Corte lo menziona nel quadro normativo, ma fonda la decisione soprattutto sulla non cumulabilità per il Quarto conto energia e sulla normativa sopravvenuta.
art. 36, d.l. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019
Ha chiarito in via legislativa il divieto di cumulo tra gli incentivi fotovoltaici del Terzo, Quarto e Quinto conto energia e la Tremonti ambientale, prevedendo la possibilità di conservare il beneficio più favorevole previa rinuncia espressa all’agevolazione fiscale.
art. 133, comma 1, lett. o), d.lgs. n. 104/2010
Richiamato solo per individuare la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative al provvedimento attuativo del meccanismo di rinuncia e sanatoria.
Usato per escludere che l’atto generale attuativo dell’Agenzia delle Entrate fosse impugnabile nel processo tributario come atto impositivo sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge posta a fondamento dell’unico motivo di ricorso per cassazione.
Richiamato nella procura speciale depositata dalla resistente.
Richiamato nella procura speciale depositata dalla resistente.
Massime di principio
- La detassazione degli investimenti ambientali e le tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica non sono cumulabili quando la disciplina speciale del conto energia consente il cumulo solo con benefici espressamente elencati e non include l’agevolazione fiscale in questione.
- Quando una successiva disposizione legislativa chiarisce il divieto di cumulo tra due agevolazioni, tale chiarimento si applica come conferma della non cumulabilità nei rapporti ancora rilevanti, salvo l’eventuale esercizio della facoltà di rinuncia o sanatoria prevista dalla legge.
- La richiesta di rimborso per mancata fruizione di una deduzione fiscale non può essere accolta se il contribuente ha già beneficiato di un incentivo incompatibile e non ha compiuto gli adempimenti formali richiesti per optare per il regime alternativo più favorevole.
- In presenza di normativa sopravvenuta che definisce il regime di incompatibilità tra benefici, il giudice di legittimità può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
- Gli atti amministrativi generali e meramente attuativi di una disciplina legale non integrano di per sé una pretesa tributaria sostanziale e non si impugnano automaticamente nel processo tributario come atti impositivi tipici.
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