Cassazione Civile, Ordinanza n. 10315/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione del 2008 relativa all’affidamento di un’area ferroviaria nella zona di La Cave-Grasstein, nell’ambito di un progetto volto a realizzare e gestire una piattaforma logistica per il trasporto ferroviario dello smarino proveniente dagli scavi della galleria del Brennero e per il rifornimento del cantiere. La società concessionaria ha chiesto il risarcimento dei danni per l’inadempimento degli obblighi asseritamente derivanti dalla concessione e, in subordine, per responsabilità extracontrattuale da violazione di buona fede e correttezza. La Provincia ha eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario, nullità e prescrizione; il primo giudice ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo qualificando il rapporto come mera concessione di bene pubblico. La Corte d’appello ha invece ritenuto che si trattasse di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, con conseguente giurisdizione ordinaria nella fase esecutiva. In Cassazione la Provincia, con ricorso principale, e RFI, con ricorso incidentale, hanno censurato la qualificazione del rapporto, sostenendo che si trattasse di mera concessione di bene pubblico e deducendo violazione delle norme sulla giurisdizione e sui canoni ermeneutici contrattuali; con il secondo motivo hanno lamentato motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’assenza di una gara conforme alla disciplina degli appalti e la mancata previsione degli elementi richiesti per la concessione di lavori pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo corretta la qualificazione del rapporto come concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, nonostante la presenza di un canone e di talune irregolarità o lacune contrattuali. La Corte ha affermato che, nella fase esecutiva, le controversie concernenti adempimento, inadempimento e conseguenze risarcitorie in un rapporto di concessione di lavori pubblici spettano al giudice ordinario, salvo l’esercizio di poteri autoritativi da parte della P.A. Ha inoltre ritenuto infondati i vizi motivazionali dedotti, osservando che la sentenza impugnata era ampia e coerente e che i fatti indicati dai ricorrenti non erano decisivi ai fini della qualificazione del rapporto. Le spese sono state poste a carico solidale della Provincia e di RFI in favore della società resistente, con onere anche del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2010
Le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi; la norma non si applica quando il rapporto sia qualificabile come concessione di lavori pubblici.
art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, d.lgs. 104/2010
Richiamato ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di appalti e concessioni, ma la causa concreta è stata ricondotta alla concessione di lavori pubblici con giurisdizione ordinaria nella fase esecutiva.
art. 7, comma 1, d.lgs. 104/2010
Il riparto generale di giurisdizione si fonda sul petitum sostanziale; per le controversie esecutive su concessioni di lavori pubblici opera la giurisdizione ordinaria.
La doglianza di giurisdizione è stata trattata dalla sezione semplice poiché la questione era già stata risolta dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite e le censure in realtà riguardavano la qualificazione del contratto.
Usato per denunciare violazione di legge nella qualificazione del rapporto e nella individuazione del giudice munito di giurisdizione.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale e richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo sufficiente contestare la sufficienza della motivazione o le prove valutate.
La violazione dei canoni ermeneutici va specificamente dedotta indicando in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammessa la mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto.
art. 143, comma 7, d.lgs. 163/2006
La mancata indicazione di taluni elementi del piano economico-finanziario o del valore residuo non muta la natura del rapporto, al più integrando un’irregolarità contrattuale, non una diversa qualificazione giuridica.
art. 86 d.P.R. 554/1999
La norma è richiamata come fonte che contempla eventuali contenuti del contratto di concessione; l’assenza di tali elementi non trasforma la concessione di lavori pubblici in concessione di bene pubblico.
art. 163 d.lgs. 163/2006
La controprestazione del concessionario consiste, di regola, nel diritto di gestire e sfruttare economicamente i lavori realizzati; la previsione di un canone non è incompatibile con la concessione di costruzione e gestione.
Le spese seguono la soccombenza e possono essere poste in solido a carico delle parti ricorrenti soccombenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla fase esecutiva di una concessione di costruzione e gestione di opera pubblica, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, poiché il rapporto è paritetico quanto all’adempimento, all’inadempimento e alle conseguenze risarcitorie, salvo che l’amministrazione eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla legge.
- La distinzione tra concessione di bene pubblico e concessione di lavori pubblici va compiuta sulla base del contenuto sostanziale del rapporto e della prevalenza funzionale degli obblighi di costruzione/trasformazione e gestione rispetto al mero godimento del bene.
- La mera presenza di un canone o l’assenza di alcune clausole previste dalla disciplina settoriale non è di per sé idonea a mutare la natura giuridica del rapporto, se l’assetto complessivo resta quello di una concessione di lavori pubblici.
- In sede di legittimità l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici dedotti in modo specifico o per vizi motivazionali nei limiti del testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; non è consentita la mera richiesta di una diversa lettura del regolamento contrattuale.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice contestazione della valutazione di prove o della sufficienza della motivazione.
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